Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Aperta

provedadori ad pias causas

(savio aggiunto inquisitore alle acque)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La continua inosservanza della legge che, approvata nel corso del 1605, imponeva a tutti gli ordini religiosi la vendita dei beni immobili che venivano loro lasciati in donazione per testamento (decreto, tra l'altro, che fu il motivo principale della scomunica lanciata da Papa Paolo V contro la Repubblica), unita al fermo intendimento del Senato di voler conoscere nei minimi dettagli quale fosse l'effettiva consistenza dei beni immobili in mano agli ecclesiastici, furono i due motivi principali per i quali questo consiglio, nel 1766, decretò l'istituzione di un nuovo ufficio, composto da tre membri, da cui però vennero esclusi come eleggibili i candidati che si trovassero cacciati di cappello durante le discussioni pubbliche su materie relative ai rapporti tra lo Stato e la Santa Sede.

Il titolo inizialmente assegnato fu quello di Deputati estraordinari aggiunti al Collegio dei X Savi alle Decime, in seguito però essi vennero sempre più spesso indicati nei pubblici documenti come Provedadori ad pias causas.

 


Competenze.

Uniti a due Savi della Consulta, la principale incombenza dell'ufficio fu quella di dare esecuzione alle Parti che ordinavano la vendita, nel termine massimo di due anni, di tutti i beni che i secolari lasciavano in eredità alle istituzioni pie.

Allo scopo di far procedere con sollecitudine le disposizioni sulla vendita forzata, si concesse ai Provveditori anche la facoltà d'inquisizione e di pena; nonchè la possibilità di svolgere tutte le indagini che fossero reputate necessarie perchè il Senato venisse a conoscenza dell'effettiva consistenza dei patrimoni immobiliari posseduti dai vari ordini religiosi, secondo il decreto approvato nel 1766..

Adoperandosi immediatamente per quanto loro prescritto, i Provveditori giunsero a completare un dettagliato rapporto secondo cui la quantità di beni mobili ed immobili in mano dei religiosi aveva raggiunto una consistenza allarmante e quindi, dopo un attento esame della situazione, arrivarono a proporre alcune risoluzioni.

I loro suggerimenti vennero dapprima portati all'attenzione del Senato, ma a partire dal 1767 direttamente al Mazor Consejo, il quale con Parte approvata nel corso dello stesso anno, vietò ai sudditi di trasmettere a loro arbitrio fondi e capitali di laici deceduti a corpi ecclesiastici senza il previo permesso dello Stato.

Quale fosse l'assidua attenzione prestata da questa magistratura affinchè si addivenisse ad una corretta regolamentazione dell'attività della manomorta, lo può indicare le serie di provvedimenti che l'ufficio, da solo od unito ad altre magistrature, deliberò per istituire un giusto criterio di disciplina dei lasciti.

Ad esempio fu senz'altro un merito di questa magistratura, da condividere però in parte anche con la magistratura dei Revisori et Regolatori a le Entrate Publiche, l'aver dato piena esecuzione al decreto del Senato del 1768, per mezzo del quale il consiglio venne a conoscenza dove ed in che modo venissero investiti i capitali di provenienza ecclesiastica.

Questa magistratura, unita con l'ufficio dei Provedadori sora Monasteri, arrivò a fissare il livello delle tasse che dovevano gravare sui vari ordini religiosi, regolando pure le procedure da introdursi per la retta amministrazione dei monasteri; inoltre sempre su indicazione di questi Provveditori, nel corso del 1710 una terminazione dei colleghi Sora Monasteri decretò l'illegalità delle questue.

Venne assegnata alla competenza di questa magistratura anche il compito di emanare le regole alle quali doveva attenersi il Regio Agente Spedizioniere dislocato in Roma (ufficio retto da un suddito veneto, istituito dal Senato nel 1772, che aveva il compito di raccogliere, e quindi di controllare, tutti i ricorsi presentati dai sudditi della Repubblica contro quella Curia).

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di aperta.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato Veneziano" pag.165\170

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 4, pag. 248

SANDI "Principi di storia..." Continuazione vol.3, pag.224 segg.

 

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