Istituzione
Il
titolo di Conservadori et Esecutori a le Leggi assegnato
ai membri di questa magistratura può, in un primo momento, far
erroneamente ritenere questo ufficio dotato di importantissime
competenze, destinato a fungere da vigile e rigido
applicatore dell'immensa mole di produzione normativa dei
Consigli politici veneziani.
In
realtà questa somma di attribuzioni formava invece la
competenza della magistratura degli Avogadori de Comun,
dalla quale arrivò infatti la stragrande maggioranza dei decreti che
imponevano la stretta osservanza ed applicazione delle leggi
dello Stato.
I
Conservatori, come in seguito la consuetudine prese ad
indicare stabilmente i componenti della magistratura, furono
istituiti per la prima volta nel 1533 in seguito ad un decreto
del Maggior Consiglio il quale volle così creare un'ufficio che
periodicamente rivedesse il consistente numero di leggi e di
regolamenti che continuamente venivano emanti, in modo da
segnalare prontamente tutti gli abusi che sorgessero nei
tribunali per ignoranza, dimenticanza o frode delle stesse.
A
partire dal 1553 questa carica divenne di esclusiva competenza
del Senato, il quale ogni anno provvedeva a rinnovarla
designando tre nobili con il nuovo titolo di Conservadori ed
Easecutori a le Leggi et Ordeni delli Uffici di San Marco e di
Rialto; inoltre, forse perchè innalzati alla nuova dignità
senatoria, venne stabilito che in mancanza di uno dei tre
Consiglieri Inferiori, uno di questi magistrati poteva
essere chiamato ad intervenire con funzioni di supplente.
Competenze.
I
Conservatori si riunivano normalmente tre giorni alla settimana
e tra le competenze che entrarono a far parte delle
responsabilità di quest'ufficio, si segnalano le seguenti :
v
dovevano sovrintendere all'applicazione delle leggi forensi,
regolatrici dello stile giudicante nei tribunali di prima
istanza, emanate dal Maggior Consiglio, e trovando qualcuno in
difetto, avevano potere inappellabile di annullare o revocare
gli atti incriminati procedendo con inquisizioni, denunce e
querele.
Essi tuttavia non si dovevano ritenere esecutori delle cose
giudicate, competenza questa degli Avogadori de Comun e
dei Capi dei vari consigli deliberativi.
v
erano giudici arbitrali nelle liti fra parenti, contribuendo
così a sollevare da queste inezie l'attività dei tribunali
civili, con forza d'inappellabilità per le sentenze così
raggiunte;
v
con decreto del 1569, i Conservatori ebbero delegate alcune
procedeure solenni nella lettura dei testamenti, con la facoltà
di determinare le tariffe di spesa dei Notai.
v
Nel 1586 il Maggior Consiglio stabilì che, per evitare il
pericolo che questa magistratura desse esecuzione alle leggi
della Repubblica in modo non conforme allo spirito delle stesse,
tutti i decreti dovevano sempre essere eseguite alla lettera,
restando assolutamente escluso che l'ufficio potesse arrogarsi
interpretazioni autentiche che corressero il rischio di alterare
lo spirito delle disposizioni.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di aperta.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.163 e
pag.165\170
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
4, pag.19
SANDI "Principi di storia..." P.3^,
vol.2, pag.546 segg.
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VIII, pag.239