Istituzione.
In
seguito alle gravissime devastazioni subite dal prestigioso
Studio (Università) della città di Padova durante la vittoriosa guerra
condotta dalla Repubblica contro le truppe della Lega di Cambrai,
a vigilare sulla sua rapida ricostruzione il Senato decretò nel 1516 l'istituzione dell'ufficio dei Riformadori a lo
Studio de Padoa.
Abbastanza singolarmente, dal 1516 al 1527 i componenti di
questo ufficio non vennero però designati dal Senato, ma
si preferì invece che al suo rinnovo venisse interessata la Consulta dei Savi del
Collegio.
Il
motivo alla base di tale delega è ancora oggi del tutto ignoto, se non
che solo a partire dal 1527 pare che tutta la competenza in
materia venne da allora stabilmente assorbita dal Senato, al
quale tuttavia già da tempo i Riformatori facevano
pervenire i progetti di legge per le deliberazioni da assumere
in questa materia.
Competenze.
Esaurita rapidamente la fase riguardante il restauro dei danni
ed il ripristino dei corsi di studio, lungi dall'essere abolita, le competenze di
questa
magistratura vennero invece progressivamente ampliate, fino a
comprendere il diritto di presiedere l'Università
(sostituendo in ciò il Rettore veneziano di Padova, anche nelle
funzioni di vigilanza), nonché la possibilità di procurare,
con autorità pari a quella del Senato, tutto ciò che essi
ritenessero utile allo Studio di Padova, come ad esempio
condurre Lettori, Maestri, Professori e Studiosi, nonchè
stabilirne direttamente i compensi.
Ben presto a
questi magistrati venne delegata, per estensione, anche la
competenza sugli Studi e le Scuole, che esistevano
a Venezia, tanto che la consuetudine prese ad assegnare a questo
ufficio anche l'obbligo di controllare l'assegnazione delle
cattedre della capitale, nonchè la sorveglianza sui libri
pubblicati in città compresa, più genericamente, anche la
sovrintendenza sulla Biblioteca Pubblica e sul suo
Bibliotecario.
Infine, l'autorità dei Riformadori arrivò ad ingerirsi di
tutto ciò che avesse attinenza con il settore riguardante la
cultura e la pubblica istruzione; incluso il compito di
vigilare affinchè venissero rispettate le severe norme che
regolavano le pubblicazioni e le stampe dei libri destinati a
circolare nello Stato.
Dignità politica.
L'ufficio venne ammesso a partecipare ai lavori del Senato il 28
agosto 1517 (reg. XX Senato Terra c.63), dove poteva anche
por parte (proporre nuove leggi) nelle materie di sua
competenza.
Rivelatosi in seguito l'ufficio assai utile agli interessi
pubblici, la sua elezione venne definitivamente assorbita dal
Senato con Parte del 17 ottobre 1528 (Capitolare del Pregadi
I,1,13) e conseguentemente l'ufficio acquisì la dignità di
Magistratura senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei
soli senatori) ed il titolo di privilegiata.
Bibliografia essenziale.
BESTA : "Il Senato
veneziano" pag.62, pag.73, pag.165\170
A.S.V. :
"Cartografia, disegni, miniature..." pag.137
FERRO : "Dizionario di
diritto..." tomo IX, pag.256
SANDI : "Principi di
storia..." P.3^ vol.1, pag. 115 segg.
TENTORI : "Storia
politica, civile..." vol.8, pag.355
ROMANIN : "Storia documentata
di..." tomo VI, pag.309 - tomo VIII, pagg.231,256