Istituzione.
Nel corso del ventennale e costosissimo assedio della città di
Candia (isola di Creta), visti fallire uno dopo l'altro tutti i
tentativi di assegnare a magistrature già operanti il compito di
provvedere ad un sostanzioso incremento delle entrate pubbliche,
con Parte del 2 agosto 1658 al Senato non rimase
altra via che istituire un nuovo ufficio, ai cui componenti
venne assegnato il titolo di Deputadi (altrimenti noti
anche come Provedadori) a Provision dil Denaro Pubblico.
Competenze.
Date le impellenti esigenze economiche, l'incarico a loro
immediatamente affidato fu quello di studiare tutte le forme
fiscali possibili affinchè venissero rapidamente reperiti i
fondi necessari al finanziamento dell'onerosissima difesa della
capitale dell'isola di Creta, il cui assedio, come noto, si
concluse nel 1670 con la sconfitta dei veneziani.
Nonostante fosse venuto meno il motivo della loro istituzione, i
Deputati non vennero aboliti, ma anzi si videro confermati dal
Senato quale organo stabile e da questo momento la loro
importanza crebbe sino al punto che, sostenuti più tardi anche
da alcuni Aggiunti, essi si trasformarono nel braccio
consultivo del Senato in materia finanziaria, con facoltà di
dare opportuna regolazione alla tenuta delle casse e potendo
suggerire le opportune riforme nell'ordinamento dei dazi.
La
competenza sui dazi portò ben presto i Deputati a lavorare in
stretta connessione col supremo coordinatore di tutta la finanza
pubblica, ossia il Savio Cassier del Pien Collegio,
sia con l' attuale (in carica) come anche con quello
precedentemente uscito (cioè il predecessore scaduto
d'incarico).
L'ufficio ebbe delegate alcune importanti mansioni
amministrative, come ad esempio: la redazione dei bilanci
generali dello Stato; l'organizzazione delle periodiche
anagrafi (censimento della popolazione) necessarie al
riordino del sistema impositivo diretto; nonchè qualche
competenza sulle operazioni di conversione ed ammortamento del
debito pubblico.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di serrata.
Bibliografia essenziale.
BESTA : "Il Senato
veneziano" pag. 165\170
FERRO : "Dizionario di
diritto..." tomo IV, pag.246 segg.
SANDI : "Principi di
storia..." P.III^, vol.II, pag.125 segg.