Istituzione.
La
magistratura dei Provedadori a la Justitia Vecia venne
istituita nel corso del 1565, a seguito di una Parte
approvata dal Mazor Consejo, con cui si ordinava al Senato di
procedere all'elezione di due membri (poco tempo dopo
accresciuti al consueto numero di tre) tolti direttamente
dal suo corpo.
Forse anche per questo motivo, in via provvisoria nel 1701, più
stabilmente a partire dal 1707, uno dei Provveditori ebbe
assegnato il titolo di Inquisitore sopra le Arti e i Viveri,
con l'autorità di vigilare specialmente sulle Arti che
trattavano generi alimentari, dovendo sollecitamente intervenire
per reprimere le contraffazioni di qualsiasi genere e natura
venissero scoperte in danno alla qualità dei commestibili, e
potendo utilizzare, se del caso, il rito inquisitorio stesso del
Senato.
Decaduta in seguito questa carica, si provvide alla sua
rielezione solamente nel 1715, quando nuovamente ad uno dei tre
Provveditori venne assegnato il titolo e la facoltà
d'Inquisitore, con le medesime incombenze previste all'origine.
Competenze.
Come già era successo in casi simili, i Provveditori vennero
affiancati ai già esistenti Ufficiali alla Giustizia Vecia
o Giustizieri Vecchi (che continuarono ad essere
eletti dal Mazor Consejo), con il compito specifico di rivedere
e regolare opportunamente gli atti e le deliberazioni trascritti
nei Capitolari delle Arti e delle Fratellanze di mestiere
posti sotto la giurisdizione degli Ufficiali: perciò i venditori
di frutta, di seta, di pesce, di cere profumate, dei
scaleteri (pasticcieri), dei galineri (venditori di
galline), dei mureri (muratori), dei casaroli
(venditori di formaggio), dei varoteri (pelliciai),
degli specchieri, degli oresi (orefici), dei
mercanti da vino, degli spezieri ed anche qualche estemporanea
competenza sopra le liti che insorgevano fra gli artisti.
Dovendo esercitare anche la più assidua vigilanza politica, i
Provveditori fecero obbligo a tutti i Gastaldi a capo
delle Arti sopra dette di produrre l'elenco dei nomi degli
eletti alle rispettive cariche interne, affinché si potesse
procedere alla loro formale approvazione, permettendo così agli
eletti di potersi legalmente insediare.
Assunta in seguito anche la piena giurisdizione sulla qualità
dei prodotti e sulla repressione delle frodi, i Provveditori
dovevano recarsi ogni mese in Pien Collegio per riferire in
merito. Ogni qualvolta essi studiassero o mettessero a punto
nuove terminazioni (ordinanze amministrative) dovevano
preventivamente sottoporle al parere della Consulta dei Savi
che a sua volta poteva disporre affinché il Senato ne fosse
direttamente informato. Qualora i provvedimenti proposti
avessero ottenuto l'assenso del Governo, la loro esecuzione
spettava però ai Giustizieri Vecchi.
Va
detto che l'impegno che assorbiva la maggior parte dell'attività
di questi magistrati era caratterizzato dalla continua
regolamentazione che abbisognava la vendita del pesce al minuto
fatta da parte dei compravendi (popolani che acquistavano
il pesce dai pescatori per poi rivenderlo nelle vie). La
vigilanza riguardava innanzitutto la buona qualità del
commestibile, facilmente deteriorabile, il rispetto della
sospensione di vendita durante i giorni vietati dalla religione,
infine intervenire spesso per calmierare il prezzo di vendita,
dato che l'avidità di guadagno dei venditori finiva per far
mancare il necessario sostentamento alla parte di popolazione
più povera.
Con questo intendimento, nei primi anni del 1700 uno dei
Provveditori ebbe assegnato il titolo di Inquisitore sopra le
Arti e i Viveri, con l'autorità di vigilare specialmente
sulle Arti che commerciavano generi alimentari.
Come d'uso, i
Provveditori vennero autorizzati ad erigersi a corte d'appello
per giudicare tutti i ricorsi che fossero presentati contro le
sentenze emesse dal Cassier degli Ufficiali alla
Giustizia Vecchia; appelli che, prima di questa riforma, si
potevano presentare indifferentemente sia alla magistratura
degli Ufficiali ai Cattaveri sia a quella degli
Auditori Vecchi, generando così frequenti disordini in
merito alla competenza e conseguenti gravi ritardi
nell'applicazione della giustizia.
Questa
funzione di corte d'appello ebbe in seguito un importante
appendice, quando il Mazor Consejo volle delegare alla
magistratura la facoltà di poter decidere sulle pretese di
giurisdizione e sui (numerosissimi) conflitti di competenza che
di continuo insorgevano tra le magistrature; il verdetto così
raggiunto si considerava definitivo solo se i Provveditori
fossero stati della stessa opinione, altrimenti la decisione
doveva essere rimessa alla Serenissima Signoria, suprema
titolare di questa autorità.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di serrata.
Bibliografia essenziale.
FERRO : "Dizionario di
diritto..." tomo 1, pag.309\310
BESTA : "Il Senato
veneziano" pag.162 e pag.165\170
SANDI : "Principi di
storia..." vol. 6, libro X, pag.563