Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Serrata

cinque savij a la merchanzia

(cinque savi alla mercanzia)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Prima dell'istituzione dei cinque Savij a la Merchanzia, l'organo incaricato di tenere costantemente aggiornato il Senato sui problemi che riguardavano il commercio marittimo, era la Consulta dei Savi del Colegio. Il ricorso ad un'autorità politica di questa grandezza mette bene in risalto l'eccezionale attenzione con cui il Governo pretendeva fosse seguita la sicurezza e la redditività negli scambi commerciali via mare.

Tuttavia, aggravata nel tempo da altre importanti incombenze, in modo particolare dalla necessità di provvedere all'amministrazione dello Stato di Terra Ferma, la Consulta dovette lentamente allentare la disponibilità alla ricezione dei problemi connessi con l'attività mercantile marittima, con conseguenti ritardi nelle decisioni che si dovevano assumere.

Il Senato, cui la materia mercantile stette sempre particolarmente a cuore, nel momento in cui verso la fine del '400 ravvisò l'inizio di una tendenza verso una generale regressione negli scambi commerciali, notando per contro l'impotenza della Consulta, nel corso del 1506 decretò che la materia venisse affidata ad una apposita commissione, formata da cinque senatori scelti fra coloro che si fossero particolarmente distinti nella navigazione e nel commercio, con l'incarico di formalizzare, potendosi unire in questo scopo anche a valenti mercanti, le possibili soluzioni. La durata del nuovo ufficio, avente il consueto carattere di straordinarietà, venne fissata in non più di due anni.

Puntualmente decaduta dopo il periodo di tempo prefissato, nel 1515 il Senato ne dispose la rielezione, finchè nel periodo di tempo compreso fra il 1517 ed il 1520 essa venne resa perpetua, avendo i suoi membri confermato il titolo di Savi alla Mercanzia.

 


Competenze.

I risultati delle indagini immediatamente avviate dai Savi non tardarono ad arrivare, e già l'anno seguente la loro istituzione, il 1507, vedeva la luce un rapporto completo che metteva in rilievo come sui traffici mercantili marittimi incidesse fortemente sia l'esosità delle vigenti tariffe doganali le quali che la somma delle altre spese minori, pure queste ritenute eccessive. Ciò che però veniva rilevato con preoccupazione era che le imposte gravavano indifferentemente sia sulle merci che venivano importate che sui prodotti che venivano esportati.

Immediatamente il Senato decretò allora la costituzione di una apposita conferenza fra tutte le magistrature che per qualsiasi motivo erano interessate a questa questione. Con la consueta lungimiranza, si stimava che assai più ampio era il settore nel quale era opportuno intervenire: perciò ai Savi si aggiunsero i Governatori alle Entrate e, per la successiva esecuzione dei provvedimenti adottati si delegarono i Provveditori de Comun.

La Conferenza accertò che le cause del rapido affievolirsi del commercio marittimo effettivamente dipendevano in larga parte dall'eccessiva esosità del sistema delle riscossioni doganali, cui si consigliò di mettere mano quanto prima. Tuttavia, nonostante i problemi sul tappeto, si approssimò la scadenza del loro mandato biennale e puntualmente i Savi decaddero dalla loro carica, senza che ne venisse decretata la rielezione.

Venuta d'improvviso a mancare l'autorevole direzione dell'ufficio, nessun provvedimento riformatore venne formalizzato, mentre viceversa continuò la lievitazione dei dazi posti a carico dei traffici.

Nonostante la situazione fosse obiettivamente allarmante, passarono sette anni prima che il Senato riprendesse in mano la spinosa questione e decidesse quindi di correre ai ripari. Nel 1515 la magistratura venne infatti nuovamente rieletta, finchè nel periodo di tempo compreso fra il 1517 ed il 1520 venne resa di perpetua rielezione, avendo i suoi cinque membri confermato il titolo di Savi alla Mercanzia.

Negli anni immediatamente susseguenti, i Savi furono assorbiti nell'elaborazione di nuove proposte atte a risollevare le sorti del commercio marittimo, con anche la possibilità di poter studiare il modo per rivedere tutto il sistema impositivo attraverso cui i Governatori alle Entrate e i Provveditori de Comun riscuotevano le imposte e a questo scopo poco più tardi essi vennero delegati anche a presiedere l'ufficio dei Visdomini alla Tavola d'Entrata.

Nel corso del 1527, con proprio decreto, il Consejo dei Diese e la Zonta riconobbe ai Savi la facoltà di poter proporre direttamente in Senato i risultati di qualunque loro indagine, attività che in questo periodo ancora verteva principalmente sull'esame del metodo migliore per arrivare ad una diminuzione dell'incidenza dei dazi.

Quello stesso anno il Senato istituì anche un apposito Colegio, formato dai Savi e dai Provveditori de Comun, col compito di indicare quali potessero essere le tariffe appropriate da applicarsi alle mercanzie che affluivano nella dogana di terra, quella di mare, della Tavola d'Entrata, della Tavola d'Uscita, del Fondaco dei Tedeschi (che fungeva da dogana competente per le merci in arrivo e partenza per la Germania) e per le merci sotto la diretta giurisdizione dell'ufficio della Ternaria Vecchia, restando comunque esclusa qualsiasi facoltà di poter abolire o modificare i dazi vigenti, prerogativa che rimase di stretta competenza del Senato.

Infine, iniziando già pochi anni dopo il loro definitivo assorbimento in Senato, i Savi alla Mercanzia videro accrescere significativamente il numero e l'importanza delle deleghe loro attribuite, tra cui le più significative erano le seguenti:

v      nel 1540 si commise ai Savi la possibilità di rivedere le provvigioni e le tariffe che costituivano il compenso dei ministri serventi nelle Camere Fiscali del dominio, eccettuati però gli uffici di Venezia, per i quali era competente la magistratura degli Estraordinari (eletta dalla Quarantia al Criminal).

v      Nel 1541 si delegò ai Savi qualche competenza sulla sorveglianza degli ebrei che avessero il domicilio a Venezia.

v      Dal 1550 i Savi ebbero la facoltà di poter intervenire, assieme ai Governatori alle Entrate, su tutto ciò che riguardasse i dazi applicati sulle merci depositate nel Fondaco dei Tedeschi.

v      Nel 1553 ai Savi fu concesso di poter laudare (approvare) oppure di tagliare (cassare) le deliberazioni assunte dalle Arti e dalle Fratellanze di Mestiere, proibendone in quest'ultimo caso la trascrizione nella Mariegola (Matricola, ossia statuto), quando queste risultassero incompatibili con le regolamentazioni mercantili, essendo affiancati in questo anche dalla magistratura dei Provveditori de Comun.

v      Dal 1562 i Savi ebbero assegnata anche la competenza sulle tariffe dei dazi che venivano applicati in Terra Ferma, prerogativa che da questo momento venne alienata dalla giurisdizione dei Sindici Inquisitori.

v      Nel 1570, ai Savi venne delegata la presidenza per lo studio della complessa questione dei Cottimi, dovendo in seguito riferire al Senato in merito alle soluzioni da adottare in materia.

v      Nel 1588 ai Savi venne assegnata la vigilanza sulla navigazione e sull'assicurazione dei navigli, qualora esistessero rapporti con stati esteri.

v      Dal 1625 la magistratura divenne anche il foro deliberativo e giudiziario su alcuni atti di particolare gravità civile e, a questo proposito, le sentenze emesse dai Savi contro imputati esteri (Turchi, Ebrei Levantini e Ponentini, sudditi degli Ottomani) erano considerate inappellabili, nè potevano intervenire per intrometterle gli Avogadori de Comun o gli Auditori alle Sentenze; era però prevista una possibilità di supplica da presentarsi al Minor Consiglio.

v      Dal 1676 anche gli Armeni furono sottoposti alla diretta giurisdizione dei Savi, togliendo questa competenza all'ufficio dei Giustizieri Vecchi, cui prima spettava.

v      Nel 1682  un decreto del Senato dispose che uno dei cinque Savi (normalmente il più anziano in età) assumesse il titolo e le funzioni di Inquisitore sopra i Contrabbandi.

v      Dal 1701 la durata della carica dell'ufficio, dapprima fissata in un solo anno, venne da allora aumentata fino a due anni.

Nonostante il larghissimo e variegato numero di competenze assegnate, non va ignorato che il Senato, dal quale l'ufficio formalmente dipendeva, continuò autonomamente ad interessarsi ed a legiferare in materia di commercio e navigazione, aiutato in questa sua attività anche dalla sottocommissione della Consulta che a ciò era esplicitamente deputata: il Saviato agli Ordini.

Forse per questo motivo, con il passare degli anni i Savi assunsero sempre più marcatamente il ruolo tipico di un organo esecutivo, dotato di una limitata autonomia riguardo il commercio marittimo che però ormai appariva, nonostante tanta energia profusa, irrimediabilmente segnato.

 


Dignità politica.

E' abbastanza singolare che, nonostante la sua importanza, per lungo tempo restò del tutto incerta la competenza sull'elezione della magistratura, forse mai prima d'ora chiaramente stabilita dalla Legge. A colmare la lacuna provvide un decreto del Consejo dei Diese e la Zonta, datato 30 dicembre 1530 (libro ROAN II), il quale stabilì che i membri dell'ufficio potessero entrare in Senato anche quando non fossero già senatori.

L'indubbia utilità dimostrata nel supporto all'azione di governo convinse il Senato l'8 gennaio 1594 ad approvare una Parte (cfr.: Capitolare dei Pregadi I,1,14) in seguito più volte richiamata anche dai numerosi successivi decreti in materia, con cui provvide ad elevare la dignità dell'ufficio in Magistratura senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) con il titolo di serrata.

 


 

Bibliografia essenziale.

SANDI                  : "Principi di storia..." P.2^, vol.1, pag. 90 segg.

A.S.V.                    : "Cartografia, disegni, miniature..." pag.136

FERRO                  : "Dizionario di diritto..." tomo 7, pag.166 segg.

BESTA                  : "Il Senato Veneziano" pag.60, pag.162 e pag.165\170

ROMANIN           : "Storia documentata di..." tomo VI, pag.301 segg. - tomo VIII, pag.247

 

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