Istituzione.
L'ufficio del Depositario in Zecha venne istituito nel
corso del 1543 con decreto approvato dal Consejo dei
Diese. Dal 1583,
conclusa la riforma che ricondusse i Diese all'originaria
autorità,
la
competenza sull'elezione dell'ufficio divenne esclusiva
prerogativa del Senato.
Competenze.
Compito
del
Depositario
era
quello
di
sovrintendere e di vigilare sulla buona amministrazione dei
depositi, costituiti sia da denaro liquido che da metalli
preziosi, che i privati affidavano alla Zecca pubblica.
L'esercizio di una assidua vigilanza era di grande importanza,
quando si pensi che i prestiti fatti allo Stato da parte dei
privati cittadini, erano formalmente vincolati dall'obbligo di
essere utilizzati esclusivamente nelle forme d'investimento
previste dalla legge.
Normalmente
infatti le disposizioni finanziarie in materia non permettevano
che i depositi potessero essere utilizzati o prelevati contro la
forma delle obbligazioni espresse, cioè utilizzati per scopi
diversi da quelli per i quali lo Stato aveva acceso il prestito.
Il
Depositario, oltre a dover coordinare e sovrintendere a
tutto questo, aveva anche l'incarico di tenere tra loro separati
i vari conti dei magistrati del Foro, operazione questa che
prima del 1584, veniva fatta direttamente dai vari
Ufficiali a ciò deputati.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2,
pag. 830 segg.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.
165\170
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
10, pag. 395 segg.
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VIII, pag. 243