Istituzione.
In
origine, la repressione di questo odioso parlato competeva alla
magistratura dei Signori di Notte al Criminal, tuttavia
la manifesta importanza della materia sia sul piano strettamente
religioso ma anche sociale, attirò in breve l'attenzione dei
Capi del Consejo dei Diese che non poterono restare
indifferenti al suo pericoloso evolversi. Iniziò quindi una
lenta ma costante ingerenza sull'argomento che portò prima i
Capi a trattare direttamente i casi ed infine a vederne
investito, per consuetudine, l'intero Consejo dei Diese.
I
Diese tuttavia erano già gravati da molteplici impegni
istituzionali ed in breve tempo si resero conto che mai
avrebbero avuto la possibilità di affrontare anche questa
delicata materia con l'energia che invece reputavano necessaria,
pertanto, rotto ogni indugio, nel 1537 essi decisero
l'istituzione di una nuova magistratura, formata da tre
nobilomeni che venivano tolti dal Consiglio stesso ed
ai quali fu assegnato il titolo di Esecutori contra la
Biastemia.
Al
sopraggiungere del 1583, in seguito alla grande riforma
apportata dal Mazor Consejo alle competenze del
Consejo dei Diese, fino alla fine della Repubblica
l'elezione di quest'ufficio passò tra le prerogative del
Senato.
Competenze.
Rappresentando inizialmente un'emanazione diretta del
Consejo dei Diese, agli Esecutori venne concesso
l'utilizzo del rito del Consiglio, potendo punire i colpevoli
attribuendo ai loro verdetti la forza di una sentenza emessa
dal Consiglio stesso, e perciò, di norma, inappellabili.
Come si è visto, l'attività degli Esecutori continuò
imperturbata fino al sopraggiungere del 1583, quando
la competenza sull'elezione passò tra le prerogative del
Senato. Ciò però non significò anche un taglio netto con i
legami del passato, questa magistratura continuò infatti a
mantenere, ancora per molti anni a venire, un ambiguo legame
sia con il Senato che con il Consejo dei Diese,
ambiguità che il sistema costituzionale scelse di mantenere in
vita permettendo che il giudice d'appello sulle sentenze degli
Esecutori rimanessero i Diese, i quali
continuarono a servirsi largamente degli Esecutori per
poter ottenere informazioni atte a prevenire e a reprimere
quelle oscenità che a loro giudizio potessero arrecare
scandalo alla coscienza pubblica.
In generale l'iniziale competenza degli Esecutori in
merito alla repressione della bestemmia, arrivò a dilatarsi in
molteplici settori, alcuni dei quali, come si vedrà, poco o
per nulla coerenti con l’incarico originario:
-
intervenire contro la bestemmia, delitto offensivo della
Divinità e dei misteri della religione, (reato che in realtà
la Repubblica perseguiva soprattutto per tutelare il buon
costume ed il decoro dello Stato). Molte furono le Parti
che vennero emanate, tra le più importanti ricordiamo
quella del 1563 (con richiamo a tutta la precedente
normativa) e quella del 1632 (Parte criminale con cui
si pensò bene di ritenere reato di bestemmia anche le parole
infami ed oscene pronunciate contro la città di Venezia);
-
imporre
il rispetto dei luoghi sacri, con facoltà di vigilanza su
monasteri, chiese, luoghi pii, schole, affinché nei
pressi di questi istituti venisse osservata la buona
disciplina. In materia esisteva anche un decreto del
Consejo dei Diese del 1545 e una legge del Mazor
Consejo del 1628 che gli Esecutori ebbero sempre
premura di applicare;
-
murare lapidi sui muri delle chiese e dei conventi che
riportavano i divieti più ricorrenti nello spazio pubblico
circostante: giocare a carte, a pallone, strepitare e
financo estendere lane ad asciugare;
-
difendere l'onore delle donne procedendo contro i seduttori
con ingannevole promessa di matrimonio;
-
applicare nei confronti delle meretrici, le leggi
regolatrici emanate dal Consejo dei Diese, che
avevano la curiosa caratteristica di tentare in questo campo
un qualche assestamento sociale del fenomeno;
Come era consuetudine nel sistema costituzionale veneziano, nel
tempo altre furono le attribuzioni che, pur non riguardando
direttamente la tutela della religione o della moralità, vennero
delegate alla competenza di questa magistratura:
-
la quiete della città, agli Esecutori spettava infatti
la designazione dei Capi Contrada i quali dovevano
avvisare la guardia a palazzo ducale su qualsiasi omicidio,
misfatto o sedizioso mormorio che accadesse in ciascuna delle
settanta Contrade in cui era suddivisa la città;
-
nel 1583 si delegò a questa magistratura ad imporre il
decreto con cui si obbligavano i forestieri a farsi
registrare alla loro venuta in città. Per meglio affrontare le
incombenze che quest'incarico determinò, in quest'occasione si
aggiunse ai tre Esecutori un quarto magistrato col
titolo usuale di Aggionto ai Provedadori sora le Bestemmie
(va ricordato che nel numero dei foresti erano usualmente
compresi anche tutti gli ebrei stabilmente residenti a
Venezia). In conseguenza di ciò
a tutti gli albergatori e locandieri fu fatto obbligo di
tenere un registro da presentare settimanalmente al Consejo
dei Diese;
-
nel 1608 agli Esecutori si delegò la competenza
sulla repressione delle scommesse fatte sull'esito delle
elezioni pubbliche che si tenevano in Mazor Consejo
(competenza condivisa con l'ufficio dei Censori);
-
la sorveglianza sulla stampa dei libri, onde prevenire la
pubblicazione di cose oscene o libertine;
-
dal 1628 venne meglio definita la competenza degli
Esecutori sull'istruzione di processi nei casi di lite tra
nobilomeni. I casi con crimine vennero avocati alla competenza
del Consejo dei Diese, mentre agli Esecutori
rimase l'istruzione dei processi sulla pronuncia, tra
nobilomeni, di parole offensive;
-
nel 1641 fu loro delegato il giudizio nelle cause per
rapporti tra uomo cristiano e donna ebrea, assieme alla
vigilanza sui matrimoni tra Greci ortodossi effettuati col
rito latino;
-
anche i bozzetti di rappresentazioni sceniche dovevano
superare l'esame degli Esecutori, mentre dal 1703
una loro terminazione, che richiamava il contenuto di
una Parte precedente, proibì espressamente di
rappresentare a teatro scene tratte dal Nuovo e Vecchio
Testamento, ciò per evitare un loro uso profano.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio
aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè
entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di
semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.152,
pag.163, pag.165\170
A.S.V. "Cartografia, disegni,
miniature..." pag.52
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
2, pag.263
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VIII, pag.231,236