Istituzione.
                
                La 
                magistratura dei Provedadori Sora i Lochi Inculti del Dominio 
                Nostro e Sora l'Acquadazion dei Terreni che ne avessero Bisogno, 
                venne istituita, come di consueto in via inizialmente 
                provvisoria, nel corso dell'anno 1545.
                
                
                Solo a partire dal 1556 il Senato decretò la 
                perpetua rielezione dell'ufficio, anche se talune fonti 
                preferiscono indicare che la definitiva stabilizzazione della 
                magistratura si avvenuta  non prima del 1586.
                
                 
                
                
                
                
                
                Competenze. 
                  
                  
                
                
                Con una Parte di poco successiva a quella del 1556, 
                che stabilizzò l'elezione di questa magistratura, il Senato 
                stabilì quali fossero i criteri generali 
                che dovevano essere osservati in occasione della costruzione di 
                opere di bonifica, il cui insieme di lavori da intraprendere 
                (scolatori, canali, ponti canali, chiuse, ecc.) veniva detto 
                Retratto.
                
                Il 
                principio amministrativo fondamentale a cui si dovevano attenere 
                i Provveditori, era quello secondo il quale la spesa da 
                sostenersi per la bonifica doveva essere sopportata interamente 
                dai proprietari delle terre interessate dal beneficio del 
                Retratto che si andava a costruire, escluse le opere di 
                maggior mole, per le quali poteva concorrere anche lo Stato.
                
                Il 
                protagonista essenziale della bonifica era dunque il 
                Consorzio che si costituiva tra i proprietari terrieri in 
                maniera spontanea, ovvero per ordine dei Provveditori che nelle 
                opere di bonifica a loro proposte dovevano ravvisarne la 
                pubblica utilità.
                
                La 
                forma più comune di intervento per la bonifica degli acquitrini, 
                quindi, era il ricorso all'iniziativa privata, la quale assumeva 
                in concessione dallo Stato la realizzazione del Retratto 
                progettato dai Provveditori, i quali poi riscuotevano per la 
                durata di dieci anni la tassa detta del campatico, che 
                gravava sulle terre interessate alla bonifica e con i proventi 
                del quale si rimborsavano gli appaltatori privati delle spese 
                sostenute.
                
                
                Alla successiva manutenzione delle opere di bonifica, si faceva 
                invece fronte con la riscossione della tassa detta 
                campadeghetto, imposta a tutti i consorziati.
                
                A 
                questo proposito, ancora la Parte del 5 dicembre 1556 
                informa minuziosamente sulle modalità necessarie affinchè i 
                Provveditori potessero rilasciare i necessari permessi per 
                l'avvio della bonifica; di seguito se ne riporta un breve 
                estratto che potrà far comprendere meglio il particolare 
                sviluppo normativo esistente all'epoca raggiunto dalla 
                legislazione della Repubblica nei rapporti tra pubblico e 
                privato. Non è certo cosa da poco, in un'epoca storica in cui si 
                era soliti considerare il sovrano come il padrone assoluto dello 
                Stato, politico ma anche materiale (terre, boschi, 
                fiumi):
                
                
                " 
                Il Conduttor, ovver consorti che vorrà far retratto di sorte 
                alcuna con   scoladori o ponti canali, debbono piantar le mire 
                per tutto dove   vorranno passare con il suo scolador, et far un 
                disegno del loco che   vorranno ritrar, et dei scoladori, fin 
                dove vorranno dar esito alle   acque sue, appresentarlo alli 
                Provveditori Nostri Sopra li Beni Inculti,   li quali debbono 
                mandar sopra loco a spese di essi conduttori dui periti   et che 
                essi Provveditori parerà, li quali venendo per esse relationi 
                che   il retratto potesse portar quattro volte più utile del 
                danno che potesse   fare ad altri, possano tutti e tre d'accordo 
                uniti e non altrimenti concederli licentia, con le condizioni 
                infrascritte ".
                
                
                Per la particolare forma giuridica che rivestivano, i 
                Consorzi di Retratto, rappresentarono sicuramente quanto di 
                più avanzato sia mai stato creato dalla legislazione veneziana, 
                in materia di rapporti tra il controllo pubblico e la proprietà 
                privata. L'importanza fondamentale di alcune di quelle norme che 
                regolavano sia la concessione in appalto delle grandi opere 
                pubbliche che l'espropriazione effettuata per pubblica utilità a 
                richiesta dei privati, è stata riconosciuta dal fatto che, 
                attualmente, ambedue le materie sono regolate con disposizioni 
                in larga parte assai simili a quelle veneziane approvate nel 
                1556. Basti ad esempio ricordare che il regime dei 
                Consorzi di Retratto era regolato dal sistema del voto 
                ponderato, per cui il voto espresso da ogni consorziato 
                aveva un valore che era commisurato all'estensione delle terre 
                possedute. Abolito tale principio da Napoleone in nome 
                dell'eguaglianza, venne tosto ripreso dopo la sua caduta ed 
                ancora oggi è così regolamentato.
                
                 
                
                
                
                
                
                Dignità politica. 
                  
                  
                
                
                All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio 
                aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè 
                entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di 
                semplicemente serrata.
                
                 
                
                
                 
                
                
                
                
                Bibliografia essenziale. 
                  
                  
                
                BESTA "Il Senato veneziano" pag.162 e 
                pag.165/170
                
                CACCIAVILLANI "Le leggi veneziane..." 
                pag.126 segg.
                
                FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 
                2, pag.260
                
                SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2, 
                pag.162
                
                A.S.V. "Cartografia, disegni, 
                miniature..." pag.108
                
                ROMANIN "Storia documentata di..." tomo 
                VII, pag.332 - tomo VIII, pag.251