Istituzione.
La
magistratura dei Provedadori Sora i Lochi Inculti del Dominio
Nostro e Sora l'Acquadazion dei Terreni che ne avessero Bisogno,
venne istituita, come di consueto in via inizialmente
provvisoria, nel corso dell'anno 1545.
Solo a partire dal 1556 il Senato decretò la
perpetua rielezione dell'ufficio, anche se talune fonti
preferiscono indicare che la definitiva stabilizzazione della
magistratura si avvenuta non prima del 1586.
Competenze.
Con una Parte di poco successiva a quella del 1556,
che stabilizzò l'elezione di questa magistratura, il Senato
stabilì quali fossero i criteri generali
che dovevano essere osservati in occasione della costruzione di
opere di bonifica, il cui insieme di lavori da intraprendere
(scolatori, canali, ponti canali, chiuse, ecc.) veniva detto
Retratto.
Il
principio amministrativo fondamentale a cui si dovevano attenere
i Provveditori, era quello secondo il quale la spesa da
sostenersi per la bonifica doveva essere sopportata interamente
dai proprietari delle terre interessate dal beneficio del
Retratto che si andava a costruire, escluse le opere di
maggior mole, per le quali poteva concorrere anche lo Stato.
Il
protagonista essenziale della bonifica era dunque il
Consorzio che si costituiva tra i proprietari terrieri in
maniera spontanea, ovvero per ordine dei Provveditori che nelle
opere di bonifica a loro proposte dovevano ravvisarne la
pubblica utilità.
La
forma più comune di intervento per la bonifica degli acquitrini,
quindi, era il ricorso all'iniziativa privata, la quale assumeva
in concessione dallo Stato la realizzazione del Retratto
progettato dai Provveditori, i quali poi riscuotevano per la
durata di dieci anni la tassa detta del campatico, che
gravava sulle terre interessate alla bonifica e con i proventi
del quale si rimborsavano gli appaltatori privati delle spese
sostenute.
Alla successiva manutenzione delle opere di bonifica, si faceva
invece fronte con la riscossione della tassa detta
campadeghetto, imposta a tutti i consorziati.
A
questo proposito, ancora la Parte del 5 dicembre 1556
informa minuziosamente sulle modalità necessarie affinchè i
Provveditori potessero rilasciare i necessari permessi per
l'avvio della bonifica; di seguito se ne riporta un breve
estratto che potrà far comprendere meglio il particolare
sviluppo normativo esistente all'epoca raggiunto dalla
legislazione della Repubblica nei rapporti tra pubblico e
privato. Non è certo cosa da poco, in un'epoca storica in cui si
era soliti considerare il sovrano come il padrone assoluto dello
Stato, politico ma anche materiale (terre, boschi,
fiumi):
"
Il Conduttor, ovver consorti che vorrà far retratto di sorte
alcuna con scoladori o ponti canali, debbono piantar le mire
per tutto dove vorranno passare con il suo scolador, et far un
disegno del loco che vorranno ritrar, et dei scoladori, fin
dove vorranno dar esito alle acque sue, appresentarlo alli
Provveditori Nostri Sopra li Beni Inculti, li quali debbono
mandar sopra loco a spese di essi conduttori dui periti et che
essi Provveditori parerà, li quali venendo per esse relationi
che il retratto potesse portar quattro volte più utile del
danno che potesse fare ad altri, possano tutti e tre d'accordo
uniti e non altrimenti concederli licentia, con le condizioni
infrascritte ".
Per la particolare forma giuridica che rivestivano, i
Consorzi di Retratto, rappresentarono sicuramente quanto di
più avanzato sia mai stato creato dalla legislazione veneziana,
in materia di rapporti tra il controllo pubblico e la proprietà
privata. L'importanza fondamentale di alcune di quelle norme che
regolavano sia la concessione in appalto delle grandi opere
pubbliche che l'espropriazione effettuata per pubblica utilità a
richiesta dei privati, è stata riconosciuta dal fatto che,
attualmente, ambedue le materie sono regolate con disposizioni
in larga parte assai simili a quelle veneziane approvate nel
1556. Basti ad esempio ricordare che il regime dei
Consorzi di Retratto era regolato dal sistema del voto
ponderato, per cui il voto espresso da ogni consorziato
aveva un valore che era commisurato all'estensione delle terre
possedute. Abolito tale principio da Napoleone in nome
dell'eguaglianza, venne tosto ripreso dopo la sua caduta ed
ancora oggi è così regolamentato.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio
aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè
entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di
semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato veneziano" pag.162 e
pag.165/170
CACCIAVILLANI "Le leggi veneziane..."
pag.126 segg.
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
2, pag.260
SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2,
pag.162
A.S.V. "Cartografia, disegni,
miniature..." pag.108
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VII, pag.332 - tomo VIII, pag.251