Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Semplicemente Serrata

provedadori sora li denari di la guera

(provveditori al denaro occorrente alla guerra di Cipro)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Istituito nel dicembre del 1571, l'ufficio dei Provedadori sora li Denari di la Guera si componeva di tre magistrati. La magistratura iniziò l'attività con il consueto carattere di provvisorietà, che in questa occasione fu limitato a sei mesi. Essa dovette comunque dare buona prova di sè, se una volta che giunse allo scadere del termine prefissato, venne rinnovata per altri dodici mesi e poi via di seguito senza più bisogno di formali rinnovi.

Nel 1641 il numero dei Provveditori venne portato a cinque, e ai due nuovi colleghi venne assegnato l'usuale titolo di Aggionti ai Provedadori sora li Denari, che più tardi ricopriranno anche il ruolo di Inquisidori su chiunque fosse denunciato o sospettato di occultare i  beni per sottrarli così al computo della tassazione.

 


Competenze.

Inizialmente il compito assegnato ai Provveditori fu quello di alleviare il Senato dalla mole di lavoro burocratico‑amministrativa che si era sviluppata quale diretta conseguenza degli effetti di una Parte dallo stesso approvata nel novembre del 1571, la quale prevedeva che per fronteggiare le impellenti necessità finanziarie dello Stato, impegnato in quel tempo nella guerra per la difesa di Cipro, si obbligassero gli impiegati pubblici a ritornare una quota del loro stipendio all'Erario, con la clausola che ciò si sarebbe dovuto ripetere per i sei mesi successivi. Con lo stesso fine scopo si obbligarono i cittadini che godevano di benefici di far affluire alla cassa centrale la metà di quanto avessero ricevuto o riscosso nello stesso periodo di tempo.

Ai Provveditori venne affidata la custodia del registro contabile sul quale venivano annotati i debitori, i cui nominativi sarebbero stati segnalati per competenza alla magistratura dei Governadori a le Intrade, affiancandosi a questi per aiutarli nell'esazione del dovuto.

Come d'uso, i Provveditori vennero invitati in questa occasione a formulare tutti i suggerimenti che ritenessero opportuni in materia, indirizzandoli alla Consulta dei Savi del Colegio.

Come si è già veduto, scaduti i sei mesi iniziali, i Provveditori vennero rieletti per un altro anno, e con l'occasione venne modificata anche la Parte istitutiva che subì una sostanziale modifica rispetto alla forma di tassazione per la quale era stata approvata: venne infatti abolito l'obbligo del versamento di una quota dello stipendio, che venne sostituito dall'imposizione della decima su quanto guadagnato. Questa variante, resa dal Senato perpetua e ratificata successivamente anche da un decreto del Mazor Consejo, riscosse un notevole consenso tra il popolo, per il fatto che così facendo il Governo equiparava gli impiegati pubblici e gli Ufficiali dello Stato a tutti gli altri cittadini, che già versavano annualmente alle pubbliche casse il controvalore in denaro della decima parte dei beni posseduti.

I Provveditori ebbero perciò l'incarico di adoperarsi affinché la disposizione d'imporre, liquidare e regolare la tassa della decima applicata sui dipendenti pubblici venisse effettivamente applicata, assegnando loro anche la possibilità di rivedere e di esaminare tutte le eventuali pretese di diminuzione d'imposta che venissero avanzate dagli Ufficiali pubblici, nonchè di interessarsi perchè anche ogni segretario versasse la propria parte al ministro competente.

A partire dal 1616, gli effetti della Parte, validi fino a questo momento fino all'usuale limite naturale rappresentato dal Quarnaro, vennero ampliati anche oltre tale restrizione, facendovi perciò rientrare anche tutte le attività marittime pubbliche.

Dal 1641, allo scopo di far fronte con urgenza al disbrigo della persistente massa di pratiche, venne concesso all'ufficio di aumentare l'organico con altri due colleghi, gli Aggionti ai Provedadori sora li Denari,  che vennero immediatamente indirizzati alla redazione della redecimazione (cioè l'aggiornamento dei registri contenenti i cespiti imponibili), che venne portata a termine da quest'ufficio nel corso del 1643. Nel tempo i due Aggionti furono chiamati a ricoprire il ruolo di Inquisidori sopra chiunque venisse denunciato o sospettato di aver occultato beni per sottrarli al computo.

Con la disinvoltura che caratterizzava tutto l'apparato statale, alla magistratura (Provveditori ed Aggiunti) venne aggiunta qualche anno dopo anche qualche competenza sull'attività delle stamperie pubbliche, fossero esse situate in Venezia e Dogado, che nelle città dello Stato di Terra Ferma.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di semplicemente serrata.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato Veneziano" pag.160 e pag.165\170

SANDI "Principi di storia..." P.III^, vol.II, pag.906 segg

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 10, pag. 93

ROMANIN "Storia documentata di..." tomo VI, pag.305 - tomo VIII, pag.243

  

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