Istituzione.
Istituito nel dicembre del 1571, l'ufficio dei Provedadori sora li Denari di la Guera
si componeva di tre magistrati. La magistratura iniziò
l'attività con il consueto carattere di provvisorietà, che in questa occasione
fu limitato a sei
mesi. Essa dovette comunque dare buona prova di sè, se una volta
che giunse allo scadere del termine prefissato, venne rinnovata
per altri dodici mesi e poi via di seguito senza più bisogno di
formali rinnovi.
Nel 1641 il numero dei Provveditori venne portato a
cinque, e ai due nuovi colleghi venne assegnato l'usuale titolo di Aggionti ai Provedadori sora li Denari,
che più tardi ricopriranno anche il ruolo di
Inquisidori su chiunque fosse denunciato o sospettato di
occultare i beni per sottrarli così al computo della tassazione.
Competenze.
Inizialmente il compito assegnato ai Provveditori fu quello di alleviare il
Senato dalla mole di lavoro burocratico‑amministrativa che si
era sviluppata quale diretta conseguenza degli effetti di una Parte
dallo stesso approvata nel novembre del 1571, la quale prevedeva che per fronteggiare le impellenti
necessità finanziarie dello Stato, impegnato in quel tempo nella guerra per la difesa di Cipro, si obbligassero
gli impiegati pubblici a ritornare una quota del
loro stipendio all'Erario, con la clausola che ciò
si sarebbe dovuto ripetere per i sei mesi successivi. Con lo
stesso fine scopo si obbligarono i cittadini che godevano di
benefici di far affluire alla cassa centrale la metà di
quanto avessero ricevuto o riscosso nello stesso periodo di
tempo.
Ai
Provveditori venne affidata la custodia del registro contabile
sul quale venivano annotati i debitori, i cui nominativi
sarebbero stati segnalati per competenza alla
magistratura dei Governadori a le Intrade, affiancandosi
a questi per aiutarli nell'esazione del dovuto.
Come d'uso, i Provveditori vennero invitati in questa occasione a formulare tutti i
suggerimenti che ritenessero opportuni in materia,
indirizzandoli alla Consulta dei Savi del Colegio.
Come si è già veduto, scaduti i sei mesi iniziali, i
Provveditori vennero rieletti per un altro anno, e con
l'occasione venne modificata anche la Parte istitutiva che subì
una sostanziale modifica rispetto alla
forma di tassazione per la quale era stata
approvata: venne infatti abolito l'obbligo del versamento di una
quota dello stipendio, che venne sostituito dall'imposizione della
decima su quanto guadagnato.
Questa variante, resa dal Senato perpetua e ratificata
successivamente anche da un decreto del Mazor Consejo, riscosse un notevole consenso
tra il popolo,
per il fatto che così facendo il Governo equiparava gli impiegati
pubblici e gli Ufficiali dello Stato a tutti gli altri cittadini, che già versavano annualmente
alle pubbliche casse il controvalore in denaro della decima
parte dei beni posseduti.
I
Provveditori ebbero perciò l'incarico di adoperarsi affinché la
disposizione d'imporre,
liquidare e regolare la tassa della decima applicata sui
dipendenti pubblici venisse effettivamente applicata, assegnando
loro anche la possibilità di rivedere e di esaminare tutte le
eventuali pretese di diminuzione d'imposta che venissero
avanzate dagli Ufficiali pubblici, nonchè di interessarsi perchè anche ogni
segretario versasse la propria parte al ministro
competente.
A
partire dal 1616, gli effetti della Parte, validi
fino a questo momento fino all'usuale limite naturale
rappresentato dal Quarnaro, vennero ampliati
anche oltre tale restrizione, facendovi perciò rientrare anche
tutte le attività marittime pubbliche.
Dal 1641, allo scopo di far fronte con urgenza al disbrigo della
persistente massa di pratiche, venne concesso all'ufficio di
aumentare l'organico con altri due colleghi, gli Aggionti ai Provedadori sora li Denari,
che vennero immediatamente indirizzati alla redazione della redecimazione (cioè l'aggiornamento dei
registri contenenti i cespiti
imponibili), che venne portata a termine da quest'ufficio nel corso del
1643. Nel tempo i due Aggionti furono chiamati a
ricoprire il ruolo di
Inquisidori sopra chiunque venisse denunciato o sospettato di aver
occultato beni per sottrarli al computo.
Con la disinvoltura che caratterizzava tutto l'apparato statale,
alla
magistratura (Provveditori ed Aggiunti) venne
aggiunta qualche anno dopo anche qualche competenza sull'attività delle stamperie
pubbliche, fossero esse situate in Venezia e Dogado, che nelle città dello
Stato di Terra Ferma.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio
aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè
entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di
semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.160 e
pag.165\170
SANDI "Principi di storia..." P.III^,
vol.II, pag.906 segg
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
10, pag. 93
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VI, pag.305 - tomo VIII, pag.243