Istituzione.
La
Parte approvata il giorno 13 dicembre 1586 affidò,
per la prima volta, tutta la complessa materia relativa a
feudi e feudatari, forma di amministrazione del territorio
in quel tempo molto diffusa nella Patria del Friuli (attuale regione Friuli
Venezia Giulia), alla magistratura dei Provedadori sora Camere,
che si trovò aggravata della nuova incombenza senza che, peraltro,
si fosse prima verificato se la
stessa avesse potuto effettivamente sopportare questo nuovo carico di lavoro.
L'anno seguente
infatti, si verificava
l'impossibilità per i Provedadori di poter impegnarsi con la
dovuta attenzione sulla competenza assegnata, fatto che indusse il
Governo ad intervenire nuovamente, ma questa volta saviamente
ricorrendo all'istituzione di una magistratura specificamente a
ciò dedicata: ne seguì l'elezione di tre Provedadori sora
Feudi.
Inizialmente composta da tre magistrati, il loro numero crebbe
nel corso degli anni, passando da tre poi quattro ed infine
cinque membri, ciò fino al 1667, quando venne stabilito il
ritorno al nucleo originario di tre.
Competenze.
Dovendo misurarsi quotidianamente
con i feudatari, ai quali questi Provedadori imponevano direttamente ed
in prima persona le decisioni assunte dal Governo, del tutto
eccezionalmente essi ricevevano
l'investitura del loro incarico direttamente dalle mani della Signoria
(acquisendone così la stessa dignità) anziché, come la consuetudine
indicava, dai Rettori veneziani locali.
Inizialmente la competenza loro assegnata prevedeva di
rivedere in modo sistematico ogni titolo di cui si vantassero
i feudatari giusdicenti, avendo anche facoltà di verificare,
qualora fosse da loro ritenuto
necessario, la legittimità della fonte che aveva
concesso l'investitura. La buona prova che l'ufficio diede
portando a termine con generale soddisfazione questa prima
revisione autorizzò la sua
stabilizzazione all'interno della struttura della pubblica
amministrazione, nel contempo le competenze vennero
estese su tutta la giurisdizione feudale, con anche la facoltà di
poter giudicare.
A
partire dal 1617, a questo ufficio fu delegata la facoltà,
importantissima, di poter conferire direttamente le
investiture ai feudatari, restando escluse quelle relative
ai beni censuari, livellari ed enfiteutici della Patria del Friuli e del
Polesene de Ruigo, ambiti che si preferì rimanessero assegnati alla competenza dei
Provedadori sora Camere. Pochi mesi più tardi
venne delegata alla magistratura la facoltà di poter giudicare in appello
tutte le sentenze emesse dai Rettori veneziani in materia di
feudi.
Questo
ufficio
fu nominato custode del libro d'oro dei veri titolati,
e proprio attraverso il costante e puntuale aggiornamento di questo
registro i Provveditori furono in
grado di poter effettuare in ogni momento il riscontro sui titoli
nobiliari vantati dai feudatari, specie nel caso in cui detti titoli
venissero conferiti da sovrani stranieri.
Nel corso del 1780 la magistratura tentò una
codificazione della materia attinenti ai feudi, arrivando a dare alle
stampe un volume intitolato Codice Feudale, corposa
normativa che venne
redatta interamente a cura di questo ufficio.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio
aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè
entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di
semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2,
pag.889
BESTA "Il Senato veneziano" pag.162 e
pag.165\170
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
5, pag.
A.S.V. "Cartografia, disegni,
miniature..." pag.115