Istituzione.
Gli Officiali a la Justitia Nova, la cui elezione
competeva al Mazor Consejo, avevano assegnato il compito
di sovrintendere alla riscossione del dazio applicato sulla
vendita del vino consumato sfuso nelle osterie e,
secondariamente, anche quella di vigilare sulla moralità dei
locali adibiti alla vendita della bevanda.
Tuttavia, sul principio del XVI secolo i Giustizieri Novi,
come anche venivano chiamati, iniziarono a faticare non poco nel
riuscire a mantenere una costante vigilanza sulla materia, che
pure era considerata assai importante dal punto di vista
finanziario, dato l'ammontare non indifferente dei proventi che
affluivano nelle casse dell'Erario grazie all'imposizione del
dazio.
Tuttavia nel corso del 1501 il Governo si rese conto che
la tassa, indicata normalmente come del vino a spina,
non rendeva quasi più nulla ed il motivo principale venne
individuato nell'esistenza di molte furatole che vendendo
il vino abusivamente, sfuggendo così alla tassazione.
Posto di fronte all'evidenza, benché non fosse materia
sottoposta alla sua competenza, nel
corso di quell'anno il Senato decretò che dal suo corpo e
con la piena delega di supervisionare, vigilare, regolare,
decidere in materia, nonchè di erigersi in tribunale d'appello
per le sentenze emesse dai subalterni Officiali a la Justitia
Nova, venisse eletto un Colegio composto da sette
senatori, risultando però cacciati dalla carica tutti
coloro che intrattenessero la mercatura del vino.
Mutando
nei suoi componenti non tutti assieme ma di tre in tre mesi, i
componenti del Colegio ebbero titolo di Provedadori a
la Justitia Nova, anche se in seguito vennero spesso
indicati nei pubblici documenti come Sette Savij al Dazio di
la Spina, forse perchè sostituirono in ciò il Colegio
dei XII Savij sora i Dacij, che infatti da quel momento
venne abolito.
Dal Senato, nei primi anni del XVI secolo, venne
assegnata ad uno dei Savij la possibilità di inquisire
utilizzando il rito del Senato nell'istruzione dei
processi.
Competenze.
Benché restasse saviamente conservata al Pien Colegio
l'autonoma facoltà di poter avanzare in Senato ogni
disposizione che credesse opportuna in materia, al Colegio
venne concessa amplissima facoltà d'intervento affinché
venissero prontamente risollevate le sorti del dazio, così che
ogni sua terminazione, emanata a maggioranza semplice,
godeva ora della stessa forza di una Parte emanata dal
Senato.
L'anno seguente, nel 1502, i Savij già avevano
deliberato alcuni provvedimenti con lo scopo di reprimere
energicamente gli abusi perpetrati dalle furatole,
albergarie, magazeni, bastioni, burchi,
zattere ed altri luoghi simili a questi dove la vendita
del vino al minuto venne dichiarata illegale, cosa che da questo
momento potè avvenire solo presso le osterie. Con l'occasione
alla schola degli osti venne
riconosciuta la possibilità di eleggere tra di loro un
soprastante con il compito di aiutare la magistratura nel
far rispettare le terminazioni, e la cui elezione doveva
ottenere il beneplacito del Colegio.
Sempre nel corso del 1502 la magistratura intervenne
anche nel tentativo di reprimere le frodi e gli abusi che si
verificavano negli alberghi privati e nelle caxe che le
varie comunità foreste tenevano in Venezia per i loro
affari, proibendo anche qui la vendita del vino sfuso.
Da
segnalare che, ancora nel corso del 1502, in materia non
mancò di intervenire anche il Consejo dei Diese, il quale
appunto decretò che tutti gli appelli sollevati contro le
sentenze emesse dagli Officiali a la Justitia Nova,
assegnati in precedenza alla competenza dei Governadori a le
Intrade, venissero da ora inoltrati esclusivamente a questi
Provveditori, fatta salva la facoltà del Senato di
disporre diversamente.
Puntualmente infatti, non tardò l'intervento del Senato
che modificò leggermente la decisione dei Diese,
stabilendo che tutti gli appelli sollevati contro sentenze
emesse presso qualsiasi magistratura per i reati derivanti da
trasgressioni contro il dazio sul vino, si facessero sì presso i
Provveditori ma anche con il concorso dei Governadori a le
Intrade, naturalmente quando ciò fosse stato possibile.
Il
Colegio poteva emanare regolamenti sui doveri dei
ministri serventi presso l'ufficio della Giustizia Nuova; ad
ogni trimestre essi dovevano rivederne il saldo di cassa, mentre
venne vietato agli Officiali a la Justitia Nova di
impegnare somme di denaro senza essere in possesso di un
regolare bollettino rilasciato dai superiori.
In
seguito, con l'espandersi delle loro competenze, al Colegio
venne anche affidato il giudizio in prima istanza sulle
categorie di casi criminali che fino a quel momento competevano
ai Signori de Note al Criminal, dei Cinque a la Paxe,
ed all'ufficio dei Capi dei Sestieri.
Infine, ad accrescere ulteriormente il prestigio del Colegio
concorse una disposizione del Mazor Consejo del 1513,
che stabilì come nessuna magistratura dello Stato, neppure gli
Avogadori de Comun, potesse sospendere od impedire
l'esecuzione di deliberazioni approvate dai Savij quando
inerenti il dazio sul vino a spina.
Dignità politica.
Con decreto approvato dal Senato il 7 settembre 1574,
(cfr.:
Capitolare del Pregadi c.157t.)
i Provveditori videro elevata la dignità della carica da loro
ricoperta, assumendo il titolo di Soraprovedadori a la
Justitia Nova, i quali, all'interno della struttura
burocratica dello Stato, vantavano la dignità di Magistratura
Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli
senatori) ed il titolo di semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.1,
pag.58 segg. - P.3^, vol.2, pag.818.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.162
(nota 9)