Istituzione.
La
sicurezza di coloro che navigavano all'interno del mare
Adriatico, che l'iconografia ufficiale dello Stato chiamava
golfo di Venezia, unita alla vitale necessità di mantenere
sgombre dai pirati e dai nemici le linee di rotta commerciale,
furono sempre alcune delle maggiori preoccupazioni della
Repubblica.
La
prima magistratura che ebbe lo specifico mandato di provvedere
all'arruolamento dei marinai necessari ad approntare una flotta
da impiegare contro i turchi nel Mar Egeo, venne istituita
attorno al 1545, composta da quattro senatori, i quali a
loro volta formarono un Colegio unendosi ad una Zonta
di sedici nobilomeni tolti dal Mazor Consejo.
Dopo alcuni inevitabili aggiustamenti, a presiedere formalmente
i lavori del Colegio vennero destinati i quattro senatori
i quali, riconosciuti in seguito quale organo stabile della
pubblica amministrazione, assunsero da allora il titolo di
Provedadori a la Milizia da Mar.
Nel 1558, i Provveditori vennero ridotti da quattro a
due, ed anche i sedici nobilomeni vennero ridotti ad
otto, assumendo nel contempo il titolo di Governadori e
con la clausola che i candidati dovessero poter vantare qualche
esperienza nelle cose di marina.
Nel 1561 mentre al Colegio vennero aggiunti
nuovamente otto Governadori, nel contempo si vollero
aggregati due Provedadori a le Biave, mentre infine nel
corso del 1563 il numero dei Governadori venne
nuovamente ridotto, passando da sedici a dodici.
Con l'introduzione della tansa insensibile, nel 1585 il
Senato riformò ulteriormente gli organici della magistratura,
così che i Provveditori diventarono tre, mentre, cessata ora
quasi del tutto la loro funzione, a tre vennero ricondotti anche
i precedenti dodici Governatori.
Ai
Provveditori si confermò il titolo di Presidenti al
Colegio de la Milizia da Mar e su di loro praticamente
ricaddero tutte le incombenze derivanti dall'incarico, visto che
le cronache raramente riferiscono che il Colegio ebbe a
riunirsi negli anni seguenti.
A
partire dal 1723, con l'aumentare delle incombenze
di esazione, il Senato accolse la richiesta avanzata dai
Provveditori stessi di veder accrescere il loro numero e fu
pertanto decretata l'istituzione di un quarto Provveditore, col
titolo usuale di Aggionto ai Provedadori a la Milizia da Mar.
Competenze.
La
principale incombenza assegnata al Colegio (e quindi dei
Provveditori) era quella di tenere un quadro il più aggiornato
possibile sulla situazione riguardante il personale di marina,
con l'autorità di poter istituire, dove servissero, uffici di
Ammiragli, Comiti ed altri di minore importanza,
nonché l'obbligo di sollecitare i Rettori in Terra Ferma
a notificare, con cadenza triennale, i nomi dei sudditi di sesso
maschile censiti dai 16 ai 50 anni.
Poiché
però il personale coscritto da impiegare nell'armata navale per
vari motivi non sempre risultava sufficiente, spesso le ciurme
dovevano essere integrate con l'arruolamento per denaro, a
questo scopo la magistratura apriva in piazzetta il banco
presso il quale potevano presentarsi tutti coloro che
desideravano arruolarsi volontariamente per uno stipendio
stabilito a seconda delle necessità dell'armatore, (in questo
caso lo Stato), stabilendo così un regolare rapporto di domanda
ed offerta, derivante dalla durata della ferma, dalla stagione
in corso e dalla gravità del pericolo che si doveva affrontare.
Questo sistema di arruolamento pubblico verrà rapidamente
soppiantato dagli effetti di una Parte approvata nel
1565, che mutò definitivamente l'iniziale aspetto tecnico di
questo ufficio, a tutto vantaggio di un nuovo, inedito, profilo
tributario ed amministrativo. Con questa disposizione infatti lo
Stato concesse ai cittadini la possibilità di poter evitare
l'espletamento della leva obbligatoria in marina da guerra,
contro versamento di una apposita tassa, chiamata tansa
insensibile, ciò con grande beneficio della continuità degli
affari, dell'industria e del commercio. La tassa venne
applicata in toto su ciascuna
schola di mestiere, la quale poi provvedeva
autonomamente a ridistribuire il carico fiscale in proporzione
su ogni iscritto.
Con l'introduzione di questo meccanismo opzionale, onde far
fronte nel miglior modo possibile al nuovo impegno d'esazione.nel
1585 il Senato riformò adeguatamente gli organici
della magistratura, mentre nel contempo confermò ai Provveditori
il titolo di Presidenti al Collegio della Milizia da Mar.
Su di loro praticamente ricaddero tutte le incombenze derivanti
dall'incarico, visto che negli anni seguenti le cronache
raramente riferiscono di riduzioni del Colegio.
Dal 1586 ai Provveditori fu delegata anche la
giurisdizione criminale in materia, con l'occasione confermando
che a loro competeva il giudizio sulle liti civili insorte tra i
membri delle schole di
mestiere riguardo la ripartizione della tansa.
Nel
1614, su iniziativa dei Provveditori venne vietato alle
schole di poter discutere in
materia di tansa insensibile senza il preventivo
benestare di questi magistrati; e dal 1683 verrà vietato alle
schole di ricorrere
all'accensione di prestiti per il pagamento della tassa. Nel
1643 ai Provveditori ebbero l'autorità di rivedere la
situazione contabile delle casse delle comunità del Dogado,
affinchè si limitasse il formarsi di debiti e si agevolasse la
puntuale riscossione della tassa.
Una Parte approvata nel 1713 rese solidali fra
loro tutti i singoli contribuenti di una stessa
schola per il pagamento del
totale della tassa assegnata a quella corporazione.
Nel 1720 il Senato intervenne direttamente nel
merito della regolazione dei debiti di pagamento che le
schole avevano accumulato nei
riguardi della cassa pubblica, talchè venne concesso il
pagamento dei debiti sospesi in rate e nel contempo si invitò
perentoriamente i Provveditori a rivedere la ripartizione della
tassa sulle singole schole,
relazionando poi il Consiglio sulle variazioni così raggiunte.
Dal 1723, oltre all'imposizione della tansa
insensibile, iniziò ad essere applicata anche la tassa
del taglione, che colpiva in percentuale il profitto
d'esercizio: tale imposta era estesa sia alle
schole che a tutti gli
esercenti; perchè si provvedesse all nuovo compito nel migliore
dei modi, il Senato acconsentì ad aumentare il numero dei
Provveditori da tre a quattro.
Prima
di concludere, si evidenzia la disparità incontrata fra quanto
sin qui esposto, tratto dal Ferro, e le scarne e telegrafiche
indicazioni fornite dal Besta, che si riportano senza
alcun commento: "I tre Presidenti risalgono al 1735, gli
aggiunti al 1738, col Collegio alla Milizia da Mar attendevano
alle leve di marinai e all'esazione delle tanse e del taglione".
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.164 e
pag.165\170
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
VII, pag.188
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VIII, pag.242,245