Istituzione.
La
magistratura dei Provedadori in Zecha venne istituita nel
1522 da un decreto del Consejo dei Diese, il quale
intese così dare all'importante istituzione pubblica, la Zecca
dello Stato, una presidenza al tempo stesso competente e
politicamente autorevole.
Eletto inizialmente un solo membro, portati a due nel corso del
1562 e finalmente a tre nel 1572, i Provveditori
vennero designati direttamente dal Consejo dei Diese fino
alla sua riforma attuata nel 1582 che, tra l'altro,
assegnò al Senato la competenza sulla materia
finanziaria, e quindi anche la designazione dei Provveditori.
A
sua volta il Senato
delegò gli appelli che giungevano contro le sentenze di questo
ufficio ad un Colegio composto da quindici membri che,
con la partecipazione dei Provveditori, emetteva sentenze
inappellabili sulle liti riguardanti le affrancazioni.
Competenze.
Inizialmente
la competenza dei Provveditori fu limitata alla sovrintendenza
sulla puntuale registrazione delle quantità in oro che venivano
depositate presso la Zecca da privati che desiderassero vendere;
il nobile metallo veniva poi fuso ed utilizzato per battere i
famosi ed apprezzati zecchini.
Successivamente essi ebbero assegnato l'obbligo di sorvegliare
che la lavorazione degli argenti dorati avvenisse esclusivamente
all'interno delle officine della Zecca, dovendo anche presiedere
personalmente alle varie fasi della raffinazione.
Quando, come già si è visto, nel 1572 il numero dei
membri dell'ufficio venne portato a tre, il Consejo dei Diese
ordinò che a rotazione due Provveditori governassero la Zecca,
mentre il terzo si interessasse alla riscossione dei dazi
pertinenti alla movimentazione dei metalli preziosi.
Nel 1577, in seguito all'elezione dell'ufficio dei
Provedadori a l'Afrancazion, a questi Provveditori venne
delegata la facoltà di giudicare in prima istanza sulle
controversie che sorgessero tra i privati a causa delle vendite
ed alle obbligazioni fatte in Zecca; la loro sentenza venne resa
inappellabile, se tutti assieme concordi, diversamente il
giudizio in appello veniva assegnato all'ultima terna di Capi
dei Diese usciti di carica (appena scaduti).
Nel 1581, si dispose che i Provveditori avessero il
diritto di intervenire alle riduzioni ordinarie della
Consulta dei Savi qual'ora in questa sede si volessero
assumere decisioni riguardanti l'impiego del denaro depositato
in Zecca.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato veneziano" pag.161 e
pag.165\170
SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2,
pag.837
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
10, pag.395 segg.
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VI, pag. 305