Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Semplicemente Serrata

revisori ossia regolatori sora i dacij

(revisori e regolatori ai dazi)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Agli inizi del XVII secolo, particolarmente frequenti si segnalavano gli abusi e i disordini che venivano commessi ai danni della regolare applicazione e riscossione dei dazi. In special modo, dopo un periodo di grande trascuratezza, era il gettito derivante dalla tassa imposta sulla vendita del vino sfuso quello che soffriva di una diffusa evasione.

Il Mazor Consejo decise dunque che i tempi erano maturi per intervenire nella materia, ed ordinò al Senato di provvedere all'elezione di tre nobilomeni da togliere dal suo stesso corpo, con carica della durata di due anni, affinchè procedessero con alacrità nell'opera di risanamento del gettito del dazio sul "vin a spina". Il Senato, deferente al volere dell'assemblea sovrana, con Parte del 5 marzo 1617 provvedeva ad istituire la magistratura dei Revisori ossia Regolatori sora i Dacji.

 


Competenze.

I Revisori iniziarono la loro attività con un'indagine approfondita in merito ai dazi applicati sulla vendita del vino sfuso, al termine della quale prepararono i nuovi regolamenti da adottare, uniti a contromisure idonee a prevenire la piaga del contrabbando. Il tutto venne infine sottoposto alla Consulta dei Savi perchè, a sua volta, nelle forme previste dalla legge, chiedesse al Senato di esprimersi.

Come d'uso, in breve tempo l'ufficio vide ampliarsi l'iniziale facoltà di controllo e di repressione, così che i Revisori avviarono anche lo studio e la riorganizzazione di altri dazi che più frequentemente venivano elusi, con grave danno dell'Erario: i dazi sulla seta, sulle biave, sulle carte da gioco e sui velluti neri.

Avendo dato nuovamente prova di affidabilità, crebbe ulteriormente l'importanza della magistratura tanto che a partire dal 1621 ad essa venne delegata la completa riorganizzazione e regolamentazione dei dazi che erano applicati in Terra Ferma, giurisdizione che fino ad allora era esercitata da ciascun Rettore nei confronti della rispettiva Camera Fiscale competente per quel territorio.

In questo loro meritevole tentativo di dare una qualche logicità al farraginoso sistema della riscossione delle imposte, i Revisori si univano spesso in conferenza con i Savi a la Marcanzia. Quando però iniziarono ad unirsi anche con i Governadori a le Intrade, ai quali la legge assegnava competenze abbastanza simili, non tardarono a palesarsi conflitti di competenza, con i Governadori che rivendicavano il primato sulla competenza. Il Senato non restò a guardare e nel corso del 1628 l'approvazione di una Parte sanò la diatriba: ai Revisori vennero assegnati gli appelli contro i proclami e gli ordini che fossero contrari ai decreti sui dazi, nonché gli appelli contro le sentenze emesse dai Rettori in Terra Ferma. Ai Governadori rimasero delegate alcune categorie di appelli contro le sentenze di condanna per contrabbando.

Nel 1629, un nuovo decreto riorganizzò le competenze assegnate appena l'anno prima ai tre Revisori, per modo che le varie responsabilità dell'ufficio vennero, a rotazione, suddivise nel modo che segue:

  • ad un Revisore era delegato il compito di sovrintendere al lavoro dei ministri addetti alla riscossione dei dazi, sui quali, per maggiore scrupolo, venne applicato il sistema detto della  pieggeria;

  • ad un Revisore fu assegnato l'incarico di formare i processi contro i contrabbandieri;

  • ad un Revisore era delegata l'amministrazione della cassa, con anche facoltà di spesa.

  • a tutti i Revisori era infine riconosciuto il diritto di emettere ordinanze e d'imporre pene.

Nel 1631, con propria terminazione, i Revisori stabilirono i requisiti necessari perchè un cittadino originario potesse aspirare a servire nel ruolo di ministro negli uffici di custodia dei dazi:

  • essere sudditi e presentare il relativo attestato,

  • avere assegnato un solo incarico entro un solo ramo daziario;

  • non aver mai subito condanne per contrabbando;

  • non essere debitori di dazi.

Per supervisionare con maggior cura l'operato dei ministri, i Revisori istituirono anche per ciascun ramo daziario un Governador al quale furono assegnate funzioni di direttore e da cui dipendevano direttamente i funzionari.

Ritornando parzialmente sui propri passi, con Parte del 1632 il Mazor Consejo rivide la facoltà concessa all'ufficio nel 1621 di poter ispezione i dazi applicati in Terra Ferma, compito che da allora venne affidato alla magistratura gemella dei Revisori ossia Regolatori de le Intrade Publiche. Con il medesimo decreto il Mazor Consejo volle però allargare la competenza dell'ufficio a Venezia e nel Dogado, assegnandogli la possibilità di formare i processi contro i contrabbandieri di merci via mare, con facoltà di poter intervenire anche nel caso in cui questi utilizzassero navi battente bandiera di altri Stati.

A partire dal 1659 venne delegato ai Revisori l'esame delle domande di esenzione dal pagamento di dazi, che andavano presentate a questo ufficio sia da parte dei sudditi che da parte delle comunità di forestieri residenti nel territorio dello Stato.

L'importanza di questa magistratura iniziò a declinare quando, con la posteriore istituzione di nuovi uffici deputati al controllo fiscale, le competenze per la repressione dei contrabbandi sui dazi dell'olio, del vino, del tabacco e del sale, vennero ad essa definitivamente alienate, anche se, in verità, non venne mai ufficialmente alienata la possibilità per i Revisori di perseguire e punire qualsiasi forma di contrabbando.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di semplicemente serrata.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato Veneziano" pag.161 e pag.165\170

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo 9°, pag.236 segg.

SANDI "Principi di storia..." P.III^, vol.II, pag.900 segg.

ROMANIN "Storia documentata di..." tomo VIII, pag.241

 

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