La funzione preconsultiva.
Fra
le sue numerose attribuzioni,
esaminare preventivamente l'aspetto
tecnico e politico di ogni affare che
poi si sarebbe dovuto dibattere in
Senato costituiva
indubbiamente l'impegno principale del
Pien Colegio.
L'istruzione preliminare di un
determinato affare
iniziava normalmente a cura della
Mano di Savi
competente, che poi rimetteva le
sue conclusioni alla decisione finale
del Pien Colegio. Poteva però
accadere che il Pien Colegio decidesse di
avocare a sè la disamina fin dagli
esordi oppure che, accortasi della
rilevanza della materia, fosse la stessa
Mano a scegliere di portare
subito all'attenzione del
plenum la questione.
I Savi preferivano infatti
confrontare le opinioni prima entro la Consulta
e poi in Pien Colegio, piuttosto che arrivare
in Senato sapendo di avere ostile
una minoranza dei
componenti delle altre Mani.
La discussione all'interno del Pien
Colegio aveva lo scopo di comporre,
per quanto possibile, eventuali diversità
di opinione ma se queste non si potevano
conciliare, nulla vietava ai Savi
dissenzienti di portare direttamente in
Senato le loro opinioni
contrarie, con il pericolo però, in caso
non fossero ragioni ben fondate, di
essere sospettati di coltivare interessi
faziosi.
Pena la
nullità degli atti, perché il Senato
potesse validamente deliberare era necessario
che fossero rispettate delle
procedure preliminari. La prima
prevedeva che la Parte
fosse stata ufficialmente notificata
alla Signoria prima della
presentazione alla discussione dei
senatori; la seconda che il Pien
Colegio avesse
espresso il suo parere favorevole sulla Parte.
L'esistenza dell'accordo era richiesto
specialmente quando l'argomento
riguardava la dispensa all'assunzione di
una Reggenza e
per le elezioni di condottieri ed altre
importanti cariche militari
nell'esercito.
L'attività preconsultiva svolta dal
Pien Colegio, così importante per il
Senato che ad essa infatti
totalmente si raccomandava, divenne ben presto la via ordinaria
attraverso cui gli affari giungevano in
Consiglio per la
loro discussione finale. Come diretta
conseguenza il diritto di por Parte,
in verità concesso anche a talune magistrature
di rango inferiore limitatamente all'ambito delle loro
competenze, divenne per consuetudine una
prerogativa esercitata in esclusiva dai
Savi della Consulta e dai Consiglieri
ducali.
La funzione legislativa.
Di limitata importanza era invece la
funzione legislativa, poiché assai
limitato il novero delle materie nelle
quali il Pien Colegio poteva
disporre
in maniera definitiva. Una Parte
approvata dal Maggior Consiglio nel 1441,
ad esempio,
proibì assolutamente al Pien Colegio di
assumere provvedimenti che
per loro natura apportassero un aggravio
alle casse
dello Stato, se non limitate alla cifra,
davvero modesta, di 25 ducati.
Al Pien Colegio era inoltre
vietato di far accrescere l’ammontare di
spese già deliberate dal Senato per il
ricevimento di Signori stranieri. Di sua
autorità esso poteva procedere con l'elezione di
qualche ufficio subalterno che però non comportasse stipendi o
altre spese a carico dell'Erario.
La funzione giudiziaria.
Limitate
erano anche le funzioni a carattere
giudiziario che erano assegnate alla
competenza del Pien Colegio, al
quale era affidato il giudizio su:
-
controversie tra beneficiati, (a chi
spettasse il possesso del beneficio ed
a chi viceversa doveva essere
revocato);
-
controversie che sui
privilegi concessi a città e luoghi
sudditi (esclusi quelli detti di
prima dedizione, per i quali il
foro competente erano i tre Capi del
Consejo dei Diese);
-
unito
ad altri organi giudiziari della
Repubblica, la risoluzione di controversie
nell'amministrazione
finanziaria (dazi e loro appalti, liti
fra gabellieri e tra questi e lo
Stato).
La funzione esecutiva.
Riunita
Consulta e Signoria a
formare il Pien Colegio, posto
com'era al vertice dell'azione
esecutiva, al nuovo organo spettò dare
quotidiano impulso alla macchina
burocratica dello Stato, concretamente provvedendovi affinché
tutta l’organizzazione dello Stato
lavorasse speditamente sotto il suo
coordinamento.
In questo settore il Pien Colegio
poteva vantare anche
alcune prerogative nei confronti
dello stesso Senato, tra le quali la più
rilevante era certamente quella di poter
convocare i
senatori in ogni momento, senza dover attendere la
successiva riduzione, che
generalmente veniva programmata senza che
fosse vincolante il beneplacito del Pien
Colegio.
A
far data dal 1420, al Pien Colegio
venne assegnata la competenza di dare
effetto alle pubbliche lettere ducali ed
ai decreti emessi dal Senato, facoltà
che in seguito venne assorbita dalla magistratura senatoria degli
Esecutori alle deliberazioni del Senato.
La funzione di polizia comunale.
All'espletamento
di alcune
particolari funzioni di polizia
comunale il Pien Colegio vi
provvedeva attraverso
l'emanazione di provvedimenti urgenti
per, ad esempio, salvaguardare l'igiene
pubblica, disciplinare la raccolta della
spazzatura oppure disporre l'escavo dei
rii (canali
interni) della città.
In altre occasioni, trovandosi a dover
affrontare problemi relativi a materie
per le quali esso reputava necessario
raccogliere le opinioni delle magistrature
direttamente interessate alla loro
amministrazione, oppure appoggiare i
colleghi con tutto il proprio peso politico,
il Pien Colegio si univa a loro
dando vita ad ulteriori Colegi:
-
aggiunto al Magistrato alle Beccarie,
formava il Colegio a le Beccarie,
-
aggiunto ai Provedadori sora Olii,
formava il Colegio agli Olii,
-
aggiunto ai Savi a le Aque, formava
il Colegio a le Aque,
-
aggiunto al Magistrato a le Legne,
formava il Colegio a le Legne,
-
aggiunto ai Provedadori al Sal,
formava il Colegio al Sal,
-
spesso, infine, si riuniva assieme al
Colegio a la Milizia da Mar.
Le attribuzioni sulle procedure
d'urgenza.
Questa
importante attribuzione consentiva al
Pien
Colegio
di provvedere, quando particolari circostanze
di necessità ed urgenza lo imponessero, ad
emanare decreti d'urgenza.
I decreti dovevano essere in seguito
sottoposti al vaglio del Senato per la loro
formale approvazione, e ciò doveva
avvenire nella prima riduzione utile.
Grazie all'estrema prudenza adottata dai
Savi nell'uso di uno strumento così
delicato, in tutti i casi nei quali venne
utilizzato non mancò mai il laudo
(l'approvazione) del Senato.
Le attribuzioni sulle sospensioni.
Nel
caso in cui ne ravvisasse gli estremi, era
consentito al Pien Colegio di
procedere autonomamente alla sospensione
dell'efficacia delle Parti
approvate dal Senato. Il provvedimento doveva essere
sottoposto alla discussione nella prima
riduzione utile
del Consiglio, il quale a sua volta si
pronunciava in via definitiva.
Tuttavia, allo scopo di evitare pericolosi abusi,
una Parte del 1498 addossò al Pien Colegio
il pagamento di una penale nel caso in cui
il Senato avesse successivamente ravvisato
che la sospensione imposta al decreto era
avvenuta in assenza di giustificazioni
probanti.
Le funzioni di rappresentanza.
Questa attribuzione
contribuiva ad elevare ulteriormente il
prestigio già grande del Pien Colegio, al
quale competeva rappresentare lo
Stato dando udienza ai diplomatici e
rispondere loro come da istruzioni del
Senato; ascoltare i Vescovi sugli affari
temporali delle diocesi, ricevere i
religiosi che per la necessità
dell'organizzazione ecclesiastica
entravano nel territorio della Repubblica.
La cura del rapporto con la Chiesa di
Roma.
Questo particolare
ambito degli affari pubblici, ritenuto molto
importante ed assai delicato, era delegato
alla competenza del Pien
Colegio, composto da uomini esperti e
provati al maneggio della cosa pubblica,
con piena autorità di
decisione.
Chiamata nel linguaggio tecnico
vedere e licenziare le carte provenienti
dai luoghi stranieri, oltre a
rappresentare la concreta forma di
controllo su tutti gli atti dell'autorità
ecclesiastica, tale facoltà permise lo
sviluppo della forma giuridica al
modo in cui venivano ribaditi diritti
della Repubblica, in quanto Stato sovrano,
nei confronti della Santa Sede.
Alla maturazione delle
decisioni concorrevano le direttive
impartite dalle Parti approvate dal
Senato, dal Consejo dei Diese e dal
Mazor Consejo. Frequente era anche
il ricorso al parere, in materia di diritto
internazionale, dei Consultori in Jure.