organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Consulta dei Savi

del Senato

ORDINE DEI LAVORI

 

ordine dei lavori.

 

Ordine dei lavori.

Le tre Mani di Savi non avevano l'obbligo collegiale di formare sempre la Consulta onde poter deliberare, anzi era comune che per il disbrigo degli affari ordinari ciascuna commissione si riunisse separatamente.

Quando invece gli affari da trattare avessero una particolare rilevanza ed andavano per questo motivo successivamente presentati in Senato per la loro approvazione, allora la riduzione necessitava della formazione della Consulta ed a loro si associava, a sua volta però solo in circostanze di un certo rilievo, anche la Signoria.

Normalmente, quando il Consiglio era in ordine, spettava al Savio Grando di settimana (la più alta autorità tecnica) introdurre brevemente la rubrica degli affari che si sarebbero discussi durante quella seduta; la Signoria a sua volta si tratteneva giusto il tempo necessario per vedere avviare i lavori e quindi se ne usciva, mentre la Consulta iniziava il disbrigo pratico delle varie problematiche.

A ciascun Savio era di norma riconosciuta ampia facoltà d'intervento, possibilità che era disciplinata solo con riguardo alla dignità conferita dalla carica e dall'età dei singoli Savi: nell'ordine venivano prima i Savi Grandi, poi i Savi alla Terra Ferma e quindi i Savi agli Ordini; durante la discussione i segretari prendevano buona nota di tutte le opinioni espresse, riportandone a fianco il nome dei rispettivi autori, ai quali era inoltre consentito di richiederne la lettura durante il successivo dibattito in Senato.

Va notato che al Savio eventualmente dissenziente fu sempre garantita la possibilità di poter difendere le sue opinioni direttamente in Senato, nondimeno la consuetudine fece in modo che agli atti della Consulta venisse sempre registrata la proposta formulata dal Savio Grando di settimana che, di norma, corrispondeva all'opinione della maggioranza, mentre invece i Savi contrari venivano riportati come assenti.

Si volle in questo modo creare una pragmatica presunzione di unanimità in merito alle decisioni deliberate dalla Consulta, poichè era stimato che la proposta che veniva presentata in Senato dalla maggioranza dei Savi, quindi già passata attraverso il filtro di tante autorevoli opinioni, fosse sicuramente la più aderente agli interessi generali dello Stato.

L'eventuale "opposizione" (nel senso di parere discorde) poteva comunque presentare le proprie osservazioni contrarie, badando bene però che le stesse avessero una solida fondatezza, ciò per non incorrere nel generale sospetto di agire con lo scopo di tutelare interessi di parte, che poco avevano da spartire con la preminente importanza di quelli pubblici.

 


 

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