organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Consulta dei Savi

del Senato

 SAVI DEL CONSIGLIO ovvero SAVI "GRANDI"

 

Savi del Consiglio dei Pregadi, ovvero Savi "Grandi".

le competenze.

il "Savio Grando de settimana".

 

Savi del Consiglio dei Pregadi, ovvero Savi "Grandi". 

Decorso il consueto periodo di provvisorietà, la Mano dei Savi Grandi fu la prima che intorno al 1380 venne stabilizzata quale organo permanente. Formata in origine da un numero variabile di membri, in seguito esso venne determinato in sei Savi. Essi esaurivano la carica non tutti assieme ma con muda (rinnovo) di tre in tre, in modo che i nuovi eletti avessero il tempo necessario per essere istruiti dai vecchi, più esperti. La carica si esauriva legalmente dopo decorsi sei mesi; la contumacia era pari alla durata dell'ufficio.

I candidati dovevano avere un'età di almeno 40 anni, od anche 38 se nel caso in cui avessero (o si trovassero) a sostenere l'incarico di Ambasciatori o di Capitani da Mar. Costituiva inoltre una prassi consolidata scegliere la rosa dei candidati entro il numero dei nobilomeni che avessero già percorso una lunga carriera al servizio della Repubblica.

In speciale deroga ad un principio altrimenti severissimo, potevano altresì essere candidati a sostenere la carica anche coloro che risultassero registrati quali debitori verso lo Stato; questo perché si stimava conveniente poter disporre di una scelta la più ampia possibile ed anche perché così si impediva che elementi meritevoli ma temporaneamente in difficoltà venissero esclusi oppure, come anche spesso capitava, che di proposito qualcuno si indebitasse per piccole cifre proprio allo scopo di autoescludersi dall'incarico.

L'elezione dei Savi Grandi competeva al Senato, dove non venne mai derogato il ferreo limite che all'interno della Mano imponeva la presenza di non più di un consanguineo per ciascuna famiglia. Era inoltre prevista l'incompatibilità per gli eletti alla Mano di poter sostenere contemporaneamente anche la carica di Consigliere dei Diese. Al solito, l'incarico non poteva essere rifiutato se non con pena, che normalmente riguardava l'allontanamento dall'elezione a qualsivoglia pubblico ufficio almeno per la durata stessa della carica.

Per questa elezione i candidati potevano essere tolti da qualunque ufficio, con la debita esclusione delle magistrature dei Procuratori de San Marco, degli Avogadori de Comun, degli Auditori a le Sentenze e dei Provedadori a le Biave.

 

Le competenze.

L'ufficio dei Savi Grandi era quello di esaminare ed istruire, generalmente in via preventiva, ogni affare che fosse di pertinenza del Senato. Essi infatti ne rappresenteranno sempre la Mano preconsultiva per eccellenza,  ed il campo della loro competenza si venne comprensibilmente estendendo di pari passo che progredì l'importanza del Senato come preminente organo di governo.

In virtù del fatto che i Savi costituivano l'organo incaricato di vagliare le problematiche di pertinenza del Senato ed essendo a sua volta quest'ultimo il preconsultore del Mazor Consejo, con Parte approvata nel 1382, venne concesso a questa Mano la facoltà di poter esprimere il parere su qualunque materia di competenza dell'assemblea sovrana, nonchè la possibilità di por Parte in Senato, fatte salve le normali procedure di notifica alla Signoria, previste per legge.

Legati da un solenne giuramento, sia che essi si trovassero in Senato oppure in Mazor Consejo, i Savi Grandi non potevano mai esimersi ad intervenire per difendere le proposte che, elaborate in  Pien Collegio, venivano sottoposte all'approvazione in quelle due assemblee.

In seguito all'istituzione ed alla successiva stabilizzazione delle altre due Mani, la competenza dei Savi Grandi si ritrovò circoscritta alle materie non di diretta competenza delle nuove commissioni. Non di meno, all'interno della struttura costituzionale della Repubblica, sempre grande fu il prestigio e la dignità politica che venne riconosciuto a questa più che autorevole Mano di Savi.

 

Il "Savio Grando de settimana".

A presiedere i lavori durante la riduzione della Mano, i Savi Grandi eleggevano dal loro interno, con incredibile cadenza settimanale, un collega che perciò aveva titolo di Savio Grando de settimana, il quale per la somma dei poteri e delle competenze svolgeva il ruolo che oggi è ricollegabile al Segretario di Stato.

Oltre alle funzioni di presidente, egli infatti associava anche il ruolo di coordinatore dei lavori della Consulta, avendo inoltre l'incombenza di illustrare ai colleghi senatori il contenuto delle Parti sottoposte all'approvazione del Senato.

Durante le udienze pubbliche (che in Pien Collegio venivano concesse indifferentemente agli ambasciatori di Stati stranieri come alle delegazioni di comunità suddite provenienti dai luoghi più remoti del Dominio), la risposta ufficiale alle richieste che, per rispetto, dovevano essere formulate rivolgendosi alla persona del Dose competeva sempre al Savio Grando de settimana; ciò perché spettava al Governo illustrare il punto di vista ufficiale dello Stato.

Infine, per quanto strabiliante possa sembrare l'estrema limitatezza della durata della carica,  e seppure non mancarono gli autorevoli pareri di senatori particolarmente carismatici che in più riprese sollecitarono il Senato ad adeguarsi al resto delle Cancellerie europee, ritenendo assolutamente non funzionale e dannoso che il Segretario di Stato cambiasse in modo così vorticoso, la maggioranza dei senatori non sentì mai la necessità di intervenire per modificare il brevissimo periodo temporale.

 

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