La convocazione.
Seppure
le competenze che gli vennero
assegnate rivestissero grande
importanza, rientrato il periodo di
allarme il
Consiglio prese a riunirsi con assai
ridotta frequenza, tanto che
nel corso del 1339 una Parte
approvata
dal Mazor Consejo se da una
parte rammentava i gravosi compiti
dell'ufficio loro, dall'altra impose
ai Diese che le
riduzioni avessero una cadenza
non inferiore alle quattro volte al mese.
Di
tali richiami d'ora in avanti non si
ebbe più bisogno, perchè il
Consiglio iniziò regolarmente a
ridursi ogni mercoledì mattina, ben
presto ampliando gli incontri con
sessioni straordinarie durante gli
altri giorni feriali che si
protraevano anche nel pomeriggio,
quando non alle ore notturne.
Infine, data la gran mole di lavoro da
sbrigare, negli ultimi anni della Repubblica il
Consiglio si riuniva praticamente
ogni
giorno feriale ed anzi, grazie ad una
Parte approvata dal Mazor
Consejo nel 1693, ad esso fu
riconosciuta la facoltà di
continuare la propria delicatissima
attività anche nei giorni
festivi.
Alla convocazione ordinaria
provvedeva normalmente il Minor
Consejo, mentre invece le riduzioni
a carattere
straordinario avvenivano o su
iniziativa dei Consiglieri ducali,
supremo ufficio di presidenza della
struttura costituzionale, oppure su
proposta dei tre Capi dei
Diese, ufficio di presidenza del
Consiglio. Tuttavia, se accadeva che
di fronte alla richiesta di
convocazione dei tre Capi,
il Minor Consejo
non ravvisasse invece alcuna
necessità per una riunione
straordinaria, esso aveva l'obbligo
di esplicitarne immediatamente il
motivo. Qualora la maggioranza dei
tre Capi non fosse stata dello stesso
parere, la convocazione doveva
aver luogo nel giorno richiesto.
L'ordine dei lavori.
Seppure i lavori del Consiglio,
tanto politici che penali, si
svolsero sempre
avvolti nel più completo segreto,
ciò non deve però indurre a credere che
per questo motivo anche la procedura
giudiziaria si svolgesse all’insegna
del più completo arbitrio.
Esistevano infatti precise norme
che regolavano
minutamente ogni aspetto, ad
iniziare dalla legalità della
seduta, che era
dichiarata valida ad affrontare
dibattimenti non aventi carattere
istruttorio o di processo penale, solo se in
presenza del quorum che si
raggiungeva quando
erano presenti:
-
cinque
dei sette componenti del Minor Consejo;
-
sei dei dieci componenti del Consejo dei Diese;
-
uno
dei tre Avogadori de Comun.
Se in determinate
occasioni, considerate di particolare gravità,
era consentito l'ingresso anche
ai Savi che componevano le
tre Mani della Consulta,
essi partecipavano però in qualità
di osservatori, senza diritti.
Per i dibattimenti
che avevano invece
carattere istruttorio, era
considerato sufficiente il quorum
legato alla presenza di dodici membri,
ma in questo caso però non poteva
essere computato il Dose. Per l'espletamento delle funzioni
penali era invece d'obbligo la presenza
completa di tutti i membri.
Volendo però che gli affari fossero
seguiti sempre nel
pieno numero, nel 1414 una
Parte stabilì che in caso di
assenze il Consiglio la
magistratura potesse provvedere con
l'elezione di tanti
aggiunti quanti ne bastassero
per completare i ranghi,
specialmente nei casi in cui il Dose
o parte del Minor Consiglio (assieme
ai tre
Capi della Quarantia finché
furono ammessi) fossero dichiarati
assenti per impegni concomitanti.
Tuttavia, per il fondato timore che
in questo modo potessero espandersi
fuori di ogni controllo le già vaste
prerogative del Consiglio, a partire
dal 1427, in via definitiva, fu
stabilito che il Minor Consejo
avesse l'obbligo di assistere ai
lavori sempre al completo, rimanendo
ammissibile solo l'assenza del Dose.
Nella prima
riduzione dopo
l’assunzione della carica, i
Diese
dovevano ascoltare dai segretari la
lettura del loro Capitolare e quindi
giurarne solennemente l'osservanza,
promettendo la loro intenzione a
perseguire l'utile e l'onore dello
Stato, aborrendo a qualsiasi
interesse privato. Le sedute
successive
iniziavano generalmente con la lettura,
eseguita sempre da un segretario, delle
missive pervenute, quindi si passava
all'esame delle denuncie anonime
rinvenute nelle casselle
delle denontie (dette anche bocche di leone)
sparse per la città, e poi le rare
che venivano inoltrare corredate
delle generalità del mittente.
Rispettando una consuetudine comune anche a tutti gli
altri consigli dello Stato, gli
affari inerenti l'interesse pubblico
venivano senz'altro esaminati con
precedenza assoluta rispetto a
quelli che ricadevano nella sfera
degli interessi privati.
Le procedure di voto.
Le procedure di voto erano
disciplinate con le stesse identiche
norme che al riguardo si applicavano
in tutti gli altri consigli dello
Stato: quindi con l’uso del
bossolo, delle ballotte e
del voto segreto.
La maggioranza assoluta era una
delle strettezze più comuni
che era generalmente necessario
superare per poter arrivare alla
deliberazione finale;
mentre invece per le Parti che sospendevano
oppure revocavano altre
precedentemente approvate dal
medesimo Consiglio o da uno
precedente,
occorreva la maggioranza dei 2\3 dei
voti.
Normalmente i 2\3 delle ballotte
disponibili
erano anche necessarie per
l'approvazione di delibere aventi
carattere interpretativo di altre
norme, sempre che le stesse non
fossero sottoposte a loro volta a
particolari strettezze.
Una particolare eccezione
costituivano i provvedimenti
che venivano classificati materia di Stato,
perciò strettamente attinenti alla
sicurezza della Repubblica. Per
questi decreti, in relazione alla
rapidità con cui le decisioni
dovevano essere assunte, le norme
viste precedentemente non si
applicavano e per
la loro approvazione era ritenuta sufficiente la
maggioranza semplice.
Era inoltre facoltà di tutti i
membri aventi diritto, di poter proporre
durante il dibattimento un
proprio scontro (una
differente proposta) alla Parte
in discussione, con l'obbligo però che lo stesso
facesse riferimento circostanziato
all’argomento che in quel momento si
stava trattando.
Obblighi e limiti alla libertà
personale.
Le
norme principali che sancivano gli
obblighi e le limitazioni alla
libertà personale a cui andavano
soggetti i membri del Consejo dei
Diese, riguardavano in prima
istanza l’obbligo
del segreto, la
frequenza alle riduzioni ed
il divieto assoluto di lasciare
Venezia durante la carica.
Altre ancora ne seguivano, non meno
rigide anche se probabilmente poco
note, e delle quali se ne offre un
breve elenco:
-
multa di tre grossi per
ogni assenza;
-
multa di dieci grossi e
decadenza automatica in caso di tre assenze
consecutive non motivate;
-
decadenza in caso di
tre assenze consecutive per causa
di malattia;
-
obbligo di non uscire da Venezia
senza il permesso dei tre Capi, con licenza
che di norma era concessa per non
più di otto giorni, e comunque
quasi mai per due mercoledì
consecutivi;
-
decadenza in caso di
assenza da Venezia per più di
quindici giorni consecutivi;
-
decadenza dall'incarico di Capo in caso di assenza alle
riduzioni per otto giorni
consecutivi;
-
multe rilevanti nel caso l'assenza fosse imputabile a
malafede, cioè attuata con lo
scopo di decadere
dall'incarico,
eludendo così l'obbligatorietà
dell'ufficio;
-
divieto di indossare abiti
dalle fogge e dai colori vistosi;
la Legge stabiliva che i Diese
vestissero sempre il colore nero, che poi era quello
abitualmente usato da tutti i
nobilomeni senza cariche di
particolare rilievo.