organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Consejo del Pregadi

o Senato

RAPPORTI CON GLI ALTRI CONSIGLI DELLO STATO

 

il Mazor Consejo.

la Quarantia al Criminal.

il Consejo dei Diese.

la Consulta dei Savi.

gli Avogadori de Comun.

 

Il Mazor Consejo.

La continua ingerenza esercitata dal Senato in materie non di sua stretta pertinenza non consentì che il rapporto con il Mazor Consejo fosse sempre improntato alla più grande delle armonie costituzionali.

La generale tendenza del Senato a provvedere, motu proprio, all’istituzione di nuove magistrature (seppure la legge assegnasse tale competenza esclusivamente al Mazor Consejo); inclinazione che spesso era anche accompagnata dall'emissione di Parti aventi forza e valore di legge dello Stato, fa risaltare l'ambigua posizione politica di questo consesso che, se da una parte non nascose mai l'insofferenza verso le medesime (e talora ingiustificate) ingerenze esercitate nei suoi confronti dal Consejo dei Diese, dall'altra esso intratteneva in modo più che disinvolto lo stesso tipo di azione nei confronti del Mazor Consejo.

L'intervento dell'assemblea sovrana non si fece attendere, e con Parte del giorno 8 luglio 1430, il cui contenuto venne peraltro ribadito con Parte del 22 maggio 1446, si pose un primo energico freno al tentativo con cui il Senato, per via di consuetudine, aveva anche iniziato ad intaccare un principio fondamentale dell'organizzazione costituzionale dello Stato, secondo il quale le Parti aventi valore statutario erano da considerarsi di esclusiva competenza del Mazor Consejo.

Nonostante il tempestivo intervento con il quale venne riaffermato che la facoltà di revocare, sospendere o rimettere le Parti fosse di esclusiva competenza dell'assemblea sovrana (e parzialmente anche del Consejo dei Diese fino alla sua riforma del 1582\83), il Senato riuscì comunque ad accentrare fra le proprie competenze anche tutte le residue deleghe di governo, arrivando col tempo quasi a relegare il Mazor Consejo al ruolo del notaio di decisioni politiche ormai già assunte.

 

La Quarantia al Criminal.

Come già si è avuto modo di vedere, la Quarantia al Criminal nacque con funzioni prettamente tecnico‑politiche e già nei primi anni della sua vita questa commissione, a suo tempo appositamente voluta dal Mazor Consejo, si vide assegnare alcune tra le più delicate deleghe inerenti l'attività di Governo, quali ad esempio la circolazione della moneta, il suo buon conio, la sorveglianza sulla Zecca.

Tuttavia, non appena essa venne aggregata a partecipare ai lavori del Senato, tutte le attribuzioni di natura tecnica furono gradatamente assorbite da quest'ultimo, mentre la Quarantia venne sospinta verso l'esclusiva trattazione delle cause criminali, ruolo che essa ricoprì, fino alla fine della Repubblica, nella veste di supremo tribunale d'appello.

 

 

Il Consejo dei Diese.

L'evoluzione dei rapporti tra il Senato ed il Consejo dei Diese seguì una linea assai tormentata e dai risvolti complessi, sia per la grande dignità politica dei due organismi, sia per l'impossibilità di poter circoscrivere con esattezza l’area dell'attività del Consejo dei Diese, avendo proprio il Mazor Consejo riconosciuta, con Parte del 18 settembre 1468, la necessità che fosse salvaguardata la facoltà per quel ristretto Collegio di muoversi con la particolare fluidità che si conveniva ad un ufficio di polizia politica.

Spingendo poi all’estremo limite l’utilizzo dell’ampia discrezionalità riconosciutagli, al principio del XV secolo il Consejo dei Diese si era trasformato nell'arbitro della vita politica ed economica dello Stato. Esso aveva assorbita la sorveglianza della Zecca, arrogatasi la possibilità di disporre a proprio piacimento sulla provvisione e la dispensa del denaro pubblico, ottenuta la competenza sui rapporti internazionali ed anche la facoltà di eleggere da sé magistrature che prima erano di competenza del Senato.

Pur in presenza di ampia devianza rispetto alle iniziali competenze di repressione del dissenso, paradossalmente la potenza di questo ristretto consiglio continuava a crescere parallelamente al susseguirsi delle numerose guerre che in quel tempo videro coinvolta la Repubblica. La pratica gestione dei conflitti richiedeva infatti unità di direzione e velocità nel decidere; ad esempio durante la guerra contro la Lega di Cambrai, su tutti emersero per speditezza e capacità proprio il Consejo dei Diese ed il Pien Collegio.

Il meccanismo costituzionale però non ammetteva eclatanti distorsioni. Mal sopportato, indicato apertamente come nido di oligarchi, nel corso del 1582 e del 1583, esso venne sottoposto a radicale revisione, attraverso una riforma che pose in discussione la necessità stessa dell’esistenza del Consejo dei Diese.

Uscitone alquanto ridimensionato, da questo momento in poi, l'ascesa del Senato verso il riconoscimento di un'effettiva centralità politica non conobbe più soste. Mentre prima la baldanza politica del Consejo dei Diese aveva relegato ad un ruolo quasi marginale l'antico consiglio del Pregadi, dopo il 1582 la riaffermata autorità politica del Senato si rinvigorì talmente tanto che nel 1762 una “correzione” impedì ai Capi di quel consiglio di ingerirsi nelle materie di competenza del Senato. Integro rimase invece il diritto di poter partecipare ai lavori del Senato che non venne mai abrogato, ma tale aggregazione non apportò al Senato gli stessi vantaggi che l'analoga operazione aveva comportato con la Quarantia al Criminal.

La differenza sostanziale tra le due aggregazioni sta nel fatto che mentre la Quarantia al Criminal perse completamente la sua identità di organo politico, il Consejo dei Diese invece, prima e dopo la sua riforma, continuò ancora a radunarsi a parte per definire quelle materie che la sua ancora non ben definita competenza politica gli assegnava. Questo fu sostanzialmente il motivo per cui esso non arrivò mai a fondersi in un corpo unico con il Senato.

Al contrario, avendo sempre legalmente garantito l'ingresso in Senato quale membro di diritto, il Consejo dei Diese ebbe sempre l'opportunità di presentare, e se del caso difendere, le sue opinioni direttamente in questa assemblea, avendo inoltre l’opportunità di entrare a conoscenza dei più intimi segreti del Senato.

Il Senato, invece, avendo legalmente impedita la possibilità di arrivare al completo assorbimento della competenza politica del Consejo dei Diese, non poté mai appropriarsi dei segreti di quel consiglio, anzi, a seguito della correzione del 1582, una volta abolita la Zonta dei Dieci (composta integralmente da senatori) svanì per sempre anche ogni possibilità di controllo indiretto sull'operato di questa potente commissione.

Senato e Consejo dei Diese rappresentavano in definitiva due organismi costituzionali autonomi ed opposti, indirizzati dal Mazor Consejo a svolgere rigoroso controllo politico uno sull'altro e viceversa.

 

La Consulta dei Savi.

Benché la Consulta dei Savi costituisse una sua diretta emanazione, non di meno il Senato ebbe a lottare non poco per contrastare la spiccata tendenza accentratrice subito dimostrata da questo organo, soprattutto quando, in aggiunta alle ampie funzioni pre-consultive che gli erano riconosciute in virtù del suo ufficio, esso arrivò ad associare anche alcune funzioni deliberative. Di seguito alcuni degli interventi più importanti tesi appunto a ricondurre la Consulta entro l'ambito delle sue attribuzioni.

  • divieto di occuparsi dei rapporti diplomatici intrattenuti con stati esteri (Parte 8 febbraio 1417);

  • divieto di ingerirsi di elezioni che non fossero state espressamente delegate (Parte 14 aprile 1422), quali: Castellani, Oratori, Provveditori, Massari ed altri Ufficiali retribuiti. (Nonostante questa e le susseguenti Parti del 1497 e del 1505, la Consulta non esitò a continuare nell'elezione di Capitani, Rettori e Provveditori generali, tanto che di fronte all’immobilismo del Senato, con Parte del 9 settembre 1510 si risolse ad intervenire il Mazor Consejo che dichiarò nulle le cariche nel frattempo distribuite dalla Consulta. Ciò però non fu sufficiente, perchè l'8 novembre 1516 il Mazor Consejo dovette nuovamente intervenire stabilendo che il divieto di eleggere Provveditori, Massari ed altri Ufficiali era da considerarsi pienamente operante sia dentro che fuori dal Dogado.

  • divieto di disporre del denaro pubblico, salvo eccezioni confermate dal Senato (Parte 25 ottobre 1441);

  • divieto di aumentare i salari (Parte 27 novembre 1481, riconfermata anche il 27 gennaio 1485 ed il 2 aprile 1521);

  • divieto di distribuire o dislocare le munizioni pubbliche (Parte 7 settembre 1478);

  • divieto di introdurre innovazioni riguardo ai dazi (Parte 19 marzo 1389);

  • divieto di invitare Signori stranieri a Venezia e fa sostenere le spese alla pubblica cassa (Parte 7 giugno 1476);

  • divieto di scrivere a Roma per invocare perdoni od otttenere benefici (Parte 1 marzo 1550 e 16 ottobre 1569).

 

Gli Avogadori de Comun.

Come per ogni altro Consiglio, anche in Senato il primo controllo sulla legittimità e la costituzionalità delle Parti che venivano approvate era svolto dagli Avogadori de Comun, compito a cui questi gravi magistrati attendevano mediante l' intromissione.

L'esercizio di questo istituto non toglieva efficacia al decreto contestato, ma obbligava in questo caso  il Senato a convocarsi per riconsiderare il contenuto e gli effetti della Parte che era stata intromessa.

Il termine della sospensione generalmente non andava oltre i tre giorni, ed in questo periodo di tempo agli Avogadori competeva consegnare al Pien Collegio (che proposta la Parte aveva ora l'obbligo di difenderla) la documentazione probante e posta alla base del loro intervento. Spirato il termine anzidetto avveniva il placito.

Era competenza del Savio Grando de settimana introdurre il motivo del rilievo avanti al  Pien Collegio, affinché decidesse se accogliere o meno le osservazioni avanzate dall’Avogaria.

Se i rilievi venivano accolti, il Pien Collegio poteva decidere di introdurre modifiche al testo della Parte, oppure direttamente ritirarla perchè considerata indifendibile.

Qualora, viceversa, il Pien Collegio rimaneva convinto della fondatezza legale del testo e decideva di non modificarlo, esso si rimetteva allora al giudizio del Senato che a sua volta, preso atto dei pareri pro e contro la Parte, si pronunciava con il voto.

 


 

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