I
requisiti di eleggibilità.
Come già
visto nella precedente sezione,
tranne qualche iniziale incertezza, i membri della
Quarantia vennero in seguito
sempre scelti fra le fila del Mazor Consejo, e per
lungo tempo questa assemblea provvide anzi a designare
direttamente e senza particolari formalità i componenti di
questa importante commissione. Solo più tardi anche per la
formazione di questo Consejo si volle ricorrere al
classico sistema elettivo indiretto, con la designazione
di due Mani di Lezionari (commissioni d'elettori).
In
seguito però alla posteriore istituzione della
Quarantia al Civil, il sistema elettivo subì alcuni
aggiustamenti: il numero delle Mani fu elevato da
due a quattro e venne contemporaneamente introdotto anche
l’obbligo di eleggere i quaranta giudici non tutti in una
sola volta, ma in gruppi di cinque per ciascuna tornata
elettorale, così che il completamento dei ranghi potesse
avvenire in non meno di otto giorni.
Il tempo che era necessario impiegare per la completa
formazione del nuovo collegio era stimato una sufficiente
garanzia di adeguata ponderatezza sulle effettive capacità
dei candidati che venivano proposti.
Prima
dell'istituzione delle altre due Quarantie
(rispettivamente al Civil vecio e al Civil novo),
la carica aveva la durata di un anno ed i seggi
eventualmente resisi vacanti nel corso del mandato erano
coperti dagli stessi membri per cooptazione. Ben presto
però questo anomalo procedimento, che permetteva ai
giudici di scegliere i propri sostituti in completa
autonomia, si scontrò con la forte vocazione
antioligarchica della maggioranza del patriziato, tanto
che tale prassi venne presto abolita e la competenza sulla
designazione dei sostituti ripresa dal Mazor Consejo,
che da quel momento vi provvide con la costituzione di
quattro Mani, come già accadeva per la designazione
dei titolari.
Originariamente inoltre i quaranta giudici erano
legalmente rieleggibili anche appena scaduti dalla carica,
senza che per loro vigesse l'obbligo di rispettare il
termine di contumacia. Tale disposizione fu considerata
del tutto opportuna per il fatto che venne stimato
preminente per i pubblici interessi poter conservare a
disposizione del Governo le preziose competenze maturate
in uomini assai preparati nella gestione degli affari
pubblici; inoltre in questo modo si evitò anche che
qualche altro nobile, non sufficientemente gradito alla
maggioranza, potesse risultare eletto a causa della
temporanea incompatibilità di altri candidati più fidati.
L’età minima per accedere alla carica era di 25 anni,
anche se assai difficilmente accadde che un membro potesse
essere così giovane, soprattutto in conseguenza degli
uffici che obbligatoriamente avrebbe dovuto prima
sostenere e che di certo non erano mai affidati a giovani
nobili agli inizi della loro carriera politica.
Come già per il Minor Consejo, anche per la
Quarantia si emanarono
opportune disposizioni tendenti ad evitare che rimanessero
posti vacanti anche solo provvisoriamente: un membro della
Quarantia non poteva lasciare
Venezia se prima non aveva resa possibile la sua
sostituzione con un'elezione suppletiva, dovendo egli
annunciare il suo proposito di partenza con un anticipo di
almeno quindici giorni.
Successivamente,
un radicale cambiamento al sistema elettivo fu apportato
con l’istituzione della Quarantia al Civil vecio e
di quella, di non molto posteriore, che fu detta al
Civil novo; e fu proprio in seguito all’istituzione
della prima delle due Quarantie civili che questa
Quarantia assunse stabilmente
da allora il titolo di Criminal.
L'assegnazione ufficiale di un titolo così specifico,
oltre ad un preciso segno di distinzione dai consigli
"gemelli" in quanto a competenza, certificava anche
l'avvenuto completamento, da parte del Senato,
dell'assorbimento delle residue competenze di governo
assegnate ai quaranta giudici, iniziando così il sistema
costituzionale ad individuare nella
Quarantia al Criminal il tribunale deputato ad
esaminare le cause criminali in appello.
L’adozione di questo nuovo modello organizzativo diede
anche vita ad una specie di scala gerarchica, mediante la
quale da allora la Quarantia al
Criminal cessò del tutto di essere eletta, poiché i
giudici venivano dapprima eletti alla Quarantia al
Civil ed in seguito, trascorsi otto mesi, mentre
questi passavano automaticamente a servire nella
Quarantia al Criminal, altri
quaranta colleghi venivano eletti a rimpiazzarli.
L'istituto della contumacia che inizialmente, abbiamo
visto con quali importanti motivazioni, era del tutto
disatteso, venne da questo momento imposto per la durata
di sei mesi, dopo compiuto l'incarico.
In seguito però, dopo l’istituzione della Quarantia al
Civil novo, il giro delle Quarantie (come venne
comunemente chiamato) venne ulteriormente ampliato, così
che i magistrati eletti per otto mesi al Civil novo,
passavano per altri otto mesi al Civil vecio e
quindi impegnavano gli ultimi otto mesi presso la
Criminal, che era anche la
sola alla quale fosse permesso di partecipare ai lavori
del Senato. Anche la contumacia fu allora allargata
ad otto mesi, giusto per combaciare con il giro delle
Quarantie, così che in pratica una sola elezione dava
luogo ad un incarico che aveva la durata di due anni.