Istituzione.
La
continua inosservanza della legge che, approvata nel corso del
1605, imponeva a tutti gli ordini religiosi la vendita dei beni
immobili che venivano loro lasciati in donazione per testamento
(decreto, tra l'altro, che fu il motivo principale della
scomunica lanciata da Papa Paolo V contro la Repubblica), unita
al fermo intendimento del Senato di voler conoscere nei minimi
dettagli quale fosse l'effettiva consistenza dei beni immobili
in mano agli ecclesiastici, furono i due motivi principali per i
quali questo consiglio, nel 1766, decretò l'istituzione di un
nuovo ufficio, composto da tre membri, da cui però vennero esclusi
come eleggibili i candidati che si trovassero cacciati di cappello
durante le discussioni pubbliche su materie relative ai rapporti
tra lo Stato e la Santa Sede.
Il titolo inizialmente assegnato fu quello di Deputati
estraordinari aggiunti al Collegio dei X Savi alle Decime,
in seguito però essi vennero sempre più spesso indicati nei
pubblici documenti come Provedadori ad pias causas.
Competenze.
Uniti a due Savi della Consulta, la
principale incombenza dell'ufficio fu quella di dare esecuzione
alle Parti che ordinavano la vendita, nel termine massimo
di due anni, di tutti i beni che i secolari lasciavano in
eredità alle istituzioni pie.
Allo scopo di far procedere con sollecitudine le disposizioni sulla
vendita forzata, si concesse ai Provveditori anche la facoltà
d'inquisizione e di pena; nonchè la possibilità di svolgere
tutte le indagini che fossero reputate necessarie perchè il
Senato venisse a conoscenza dell'effettiva consistenza dei
patrimoni immobiliari posseduti dai vari ordini religiosi,
secondo il decreto approvato nel 1766..
Adoperandosi immediatamente per quanto loro prescritto, i Provveditori
giunsero a completare un dettagliato rapporto secondo cui la
quantità di beni mobili ed immobili in mano dei religiosi aveva
raggiunto una consistenza allarmante e
quindi, dopo un attento esame della situazione, arrivarono a
proporre alcune risoluzioni.
I
loro suggerimenti vennero dapprima portati all'attenzione del
Senato, ma a partire dal 1767 direttamente al Mazor Consejo,
il quale con Parte approvata nel corso dello stesso anno, vietò
ai sudditi di trasmettere a loro arbitrio fondi e capitali di
laici deceduti a corpi ecclesiastici senza il previo permesso
dello Stato.
Quale fosse l'assidua attenzione prestata da questa magistratura
affinchè si addivenisse ad una corretta regolamentazione
dell'attività della manomorta, lo può indicare le serie
di provvedimenti che l'ufficio, da solo od unito ad altre
magistrature, deliberò per istituire un giusto criterio di
disciplina dei lasciti.
Ad
esempio fu senz'altro un merito di questa magistratura, da
condividere però in parte anche con la magistratura dei
Revisori et Regolatori a le Entrate Publiche, l'aver dato
piena esecuzione al decreto del Senato del 1768, per mezzo del
quale il consiglio venne a conoscenza dove ed in che modo
venissero investiti i capitali di provenienza ecclesiastica.
Questa magistratura, unita con l'ufficio dei Provedadori sora Monasteri, arrivò a fissare il livello delle tasse che
dovevano gravare sui vari ordini religiosi, regolando pure le
procedure da introdursi per la retta amministrazione dei
monasteri; inoltre sempre su indicazione di questi Provveditori,
nel corso del 1710 una terminazione dei colleghi Sora
Monasteri decretò l'illegalità delle questue.
Venne assegnata alla competenza di questa magistratura anche il
compito di emanare le regole alle quali doveva attenersi il
Regio Agente Spedizioniere dislocato in Roma (ufficio retto
da un suddito veneto, istituito dal Senato nel 1772, che aveva
il compito di raccogliere, e quindi di controllare, tutti i
ricorsi presentati dai sudditi della Repubblica contro quella
Curia).
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di aperta.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.165\170
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
4, pag. 248
SANDI "Principi di storia..."
Continuazione vol.3, pag.224 segg.