Istituzione.
La
magistratura dei Provedadori sora le Fortezze publiche
venne istituita, come d'uso provvisoriamente, con una Parte
del Senato il 24 settembre 1542, affinchè contribuisse ad
alleviare una parte dell'enorme mole di lavoro che già
impegnavano, appunto in materia di fortezze, i Savi Grandi
della Consulta.
Definitivamente stabilizzata la carica con Parte del 6
luglio 1551, col medesimo decreto venne stabilito che l'ufficio
fosse costituito da due Provveditori, i quali potevano essere
tolti da qualsiasi magistratura, ad esclusione però di
coloro che fossero impegnati in Pien Collegio; la carica
non poteva essere rifiutata e la sua durata venne fissata in
dodici mesi con l'usuale contumacia pari alla durata
dell'ufficio stesso.
Competenze.
I
Provveditori avevano il permesso di scrivere e ricevere lettere,
quando riguardanti strettamente la materia loro assegnata, in
nome e per conto della Signoria; avevano riconosciuta la facoltà
di por ballotta (votare) in Senato quando le
deliberazioni trattavano come oggetto le fortezze pubbliche.
Avevano anche la facoltà di poter presentare le loro opinioni in
Senato, fatto salvo il preavviso col quale dovevano informare i
Savi del Collegio, ma con il diritto di portare ugualmente le
loro proposte in Senato anche se il parere dei Savi fosse stato
negativo.
Il
loro compito principale era dunque quello di provvedere alla
rapida esecuzione di tutte le deliberazioni assunte in materia
di fortezze e fortificazioni da parte di qualsiasi consiglio
dello Stato; avevano per questo l'obbligo di sedere in Pien
Collegio quando questo concedeva udienza a Rettori, Capitani,
Provveditori e Castellani di ritorno dalle colonie, per
informarsi sullo stato della fortezza, da dove questi
rappresentanti provenivano, e degli eventuali lavori occorrenti
al mantenimento in efficienza.
Nel 1551 un decreto stabilì che, per ovviare alla contemporanea
scadenza dalla carica dei due Provveditori, l'eletto con meno
voti esercitasse il suo ufficio per soli sei mesi, in modo che
sempre un Provveditore anziano istruisse convenientemente il
meno esperto, che subentrava, negli affari dell'ufficio.
Nel 1579 il Maggior Consiglio intervenne in materia elevando il
numero dei Provveditori da due a tre, mentre ancora nel 1585 il
medesimo Consiglio stabilì che i Provveditori potessero lasciare
il loro incarico solo se tolti per elezioni ad uffici di
Ambasciatori, Provveditori Generali o membri del Pien
Collegio.
Va
ricordato inoltre che, in materia di fortezze e con particolare
riguardo rispetto alla tutela del segreto militare, conservò
sempre qualche ingerenza anche il Consiglio dei Dieci e
proprio per questo un'apposita commissione composta di tre Savi
del Collegio (un membro per ciascuna mano) ebbe il
compito di mantenere i collegamenti tra l'organo
tecnico‑amministrativo ed il supremo tribunale politico dello
Stato.
In
generale comunque la globale supervisione in materia di fortezze
competeva al Pien Collegio, cui spettava assumere tutte le
informazioni, elaborare i progetti, esaminare pareri e stabilire
consultazioni con gli esperti in materia; in seguito la bozza di
legge passava poi al Senato per la sua approvazione e quindi
trasmessa ai Provveditori per la sua esecuzione materiale.
Nel 1686, il Senato decretò l'obbligo per i Provveditori di non
potersi assentare da Venezia durante la carica; tuttavia con
altra legge del 1695 sempre il Senato, rivedendo parzialmente la
normativa precedente, stabilì l'obbligo della sua licenza perchè
i Provveditori potessero lasciare temporaneamente Venezia
durante la carica.
I
principali settori d'attività dei Provveditori, si potevano
riassumere principalmente in quattro divisioni:
v
il "settore amministrativo": certamente il più importante,
del quale anche la stessa Serenissima Signoria ne conosceva la
peculiarità, tanto che prima e dopo l'istituzione di questa
magistratura, intervenne più volte a sollecitare la vigilanza
degli organi competenti affinchè il soldo delle
fortificazioni non fosse distratto.
Va
però ricordato che i contributi pubblici venivano erogati
esclusivamente per la manutenzione di quelle fortezze comprese
negli elenchi e nei programmi della Repubblica, non un soldo
veniva assegnato a quelle città che provvedevano a fortificarsi
senza che lo stato ne avesse decretato l'alto valore strategico.
v
Il "settore logistico": tutto il materiale necessario alla
costruzione ed alla manutenzione delle fortezze collocate sia in
Terra Ferma che in Levante (legname lavorato: travi, tavole;
prodotti in ferro: chiodi, verghe; prodotti da fornace:
laterizi, calce, tegole) veniva costosamente spedito
direttamente da Venezia ed assegnato a quelle colonie che ne
facessero debita e motivata richiesta.
v
Il "settore manutentivo": questa parte degli incarichi dei
Provveditori assunse una qualche importanza quando questi ebbero
assegnata la delega su talune mansioni operative; lentamente
venne a ricadere sotto la loro competenza la cura della
costruzione e manutenzione di caserme e quartieri, nonchè di
opere fortificate di prima categoria quali baluardi, cortine,
cavalieri, stalle, mulini, granai, cisterne per l'acqua
potabile.
v
la "gestione del personale": i Provveditori venivano
contattati dagli architetti desiderosi di servire la Repubblica,
oppure inoltravano reclami o suppliche ricevute da quelli già in
servizio agli organi immediatamente superiori; essi avevano
inoltre l'autorità di assumere decisioni, su delega del
Consiglio dei Dieci, in merito a questioni inerenti la
disciplina del personale impiegato.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di aperta.
Bibliografia essenziale.
A.S.V. "Cartografia, disegni,
miniature..." pag.90
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
V, pag.266 segg.
MARCHESI "Fortezze veneziane" pag.
BESTA "Il Senato veneziano" pag.164 e
pag.165\170