Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Aperta

soraprovedadori a le legne e ai boschi

(sopraprovveditori alla legna da ardere e alla conservazione dei boschi)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione

Sebbene generalmente sia assegnata al Senato l'iniziativa per l'istituzione di questo ufficio, in realtà la magistratura dei Soraprovedadori a le Legne e ai Boschi deve la sua origine ad un decreto approvato nel 1532 dal Consejo dei Diese, il quale in quell'anno deliberò che direttamente dal suo corpo si eleggessero due nobilomeni col titolo di Procuratori a le Legne affinchè, forti della dignità politica di cui godevano, si collegassero all'altra magistratura, appartenente al rango inferiore dei Sottopregadi, ossia i Provedadori a le Legne, che era stata eletta solo qualche mese prima dal Mazor Consejo.

In questo modo, oltre ad offrire ai Provveditori il sostegno di un ufficio di presidenza di rango politico più elevato, contemporaneamente il Consejo dei Diese ottenne così di non vedersi completamente estromesso dal controllo diretto su di una materia che esso considerava (a ragione) come preminente materia di Stato.

Tuttavia a partire dal 1550, con modi e tempi ancora non ben definiti, il Senato, ritenendosi il massimo organo di governo, iniziò alcuni tentativi volti a strappare dalla competenza dei Dieci l'elezione dei Procuratori, in pratica reclamandone l'esclusiva facoltà della designazione.

Durante questo periodo di transizione in verità abbastanza confuso, gli originari Procuratori cominciarono a scivolare, lentamente ma inesorabilmente, verso la sfera di competenza del Senato tanto che la stessa consuetudine, spesso anticipatrice di svolte definitive, iniziò a mutare il loro titolo in quello sicuramente molto più senatorio di Soraprovedadori a le Legne.

I Sopraprovveditori divennero probabilmente di stabile (ed ufficiale) competenza elettiva del Senato a partire dal 1570.

 


Competenze.

Solo molto più tardi, addirittura forse nel corso del 1677, le loro competenze vennero delineate in modo sufficientemente chiaro: ai due Sopraprovveditori venne de egata la competenza per il giudizio in appello di ricorsi presentati contro le sentenze emesse dai Provveditori alle Legne, contemporaneamente venne ribadito che per poter deliberare validamente nella materia loro assegnata, i due uffici si dovessero riunire in apposito Collegio.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, una volta divenuto inequivocabilmente una commissione del Senato, questo ufficio ebbe  dignità di Magistratura senatoria (eleggibile, appunto, entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di aperta.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato Veneziano" pag.164 e pag.165\170

SANDI "Storia politica, civile, religiosa..." P. 3, vol. 2, pag.818

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo VI, pag.388

 

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