Istituzione
Sebbene generalmente sia assegnata al Senato l'iniziativa per
l'istituzione di questo ufficio, in realtà la magistratura dei
Soraprovedadori a le Legne e ai Boschi deve la sua origine
ad un decreto approvato nel 1532 dal
Consejo dei Diese, il quale in quell'anno deliberò che
direttamente dal suo corpo si eleggessero due nobilomeni col titolo
di Procuratori a le Legne affinchè, forti della dignità
politica di cui godevano, si collegassero all'altra
magistratura, appartenente al rango
inferiore dei Sottopregadi, ossia i Provedadori a le
Legne, che era stata eletta solo qualche mese prima dal
Mazor Consejo.
In
questo modo, oltre ad offrire ai Provveditori il sostegno di
un ufficio di presidenza di rango politico più elevato,
contemporaneamente il Consejo dei Diese ottenne così di
non vedersi completamente estromesso dal controllo diretto su di
una materia che esso considerava (a ragione)
come preminente materia di Stato.
Tuttavia a partire dal 1550, con modi e tempi ancora non ben
definiti, il Senato, ritenendosi il massimo organo di governo,
iniziò alcuni tentativi volti a strappare dalla competenza dei
Dieci l'elezione dei Procuratori, in pratica reclamandone
l'esclusiva facoltà della designazione.
Durante questo periodo di transizione in verità abbastanza
confuso, gli originari
Procuratori cominciarono a scivolare, lentamente ma
inesorabilmente, verso la sfera di competenza del Senato tanto
che la stessa consuetudine, spesso anticipatrice di svolte
definitive, iniziò a mutare il loro titolo in quello sicuramente
molto più senatorio di Soraprovedadori a le Legne.
I
Sopraprovveditori divennero probabilmente di stabile (ed
ufficiale) competenza elettiva del Senato a partire dal 1570.
Competenze.
Solo molto più tardi, addirittura forse nel corso del 1677, le
loro competenze vennero delineate in modo sufficientemente
chiaro: ai due Sopraprovveditori venne de egata la competenza
per il giudizio in appello di ricorsi presentati contro le
sentenze emesse dai Provveditori alle Legne,
contemporaneamente venne ribadito che per poter deliberare
validamente nella materia loro assegnata, i due uffici si
dovessero riunire in apposito Collegio.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, una volta
divenuto inequivocabilmente una commissione del Senato, questo
ufficio ebbe dignità di Magistratura senatoria
(eleggibile, appunto, entro il numero dei soli senatori) ed il
titolo di aperta.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.164 e
pag.165\170
SANDI "Storia politica, civile,
religiosa..." P. 3, vol. 2, pag.818
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
VI, pag.388