Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Aperta

provedadori sora ospitali, lochi pii e riscatto delli schiavi

(provveditori agli ospedali, ai luoghi pii e al riscatto degli schiavi)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione

L'ufficio dei Provedadori sora Ospitali, Lochi Pii e Riscatto de li Schiavi venne istituito, inizialmente come organo provvisorio, con una Parte approvata dal Senato il 24 luglio 1561, (cfr.: Capitolare del Pregadi c.148) e resa in seguito di perpetua rielezione a partire dall'anno 1565.

 


Competenze.

Questi Provveditori avevano principalmente assegnato il compito di sovrintendere all'attività dei numerosi istituti di assistenza presenti sia in Venezia che entro il dogado, dovendo adoperarsi per far osservare il rispetto degli ordinamenti, controllare la correttezza della gestione patrimoniale con particolare riguardo alla corretta amministrazione delle commissarie (lasciti testamentari).

Nonostante il limitato raggio d'azione, va però ricordato che i Provveditori conservarono sempre qualche competenza anche nel resto dello Stato di Terra Ferma, seppure circoscritta ad alcuni ospedali ed altri luoghi pii.

A partire dal 1588, la magistratura vide allargata la propria competenza anche sulla sorveglianza dei numerosi mendicanti, mansione che però normalmente l'ufficio svolgeva di concerto con il Magistrato alla Sanità.

Infine, il compito di provvedere al riscatto degli schiavi, avveniva tramite la mediazione del Console ad Algeri, al quale a questa magistratura si rivolgeva per curare il rilascio dei soldati e mercanti cristiani che venivano catturati e fatti schiavi dagli infedeli, (turchi e barbareschi); collateralmente i Provveditori esercitavano anche il controllo politico sulla Scuola della Santissima Trinità, fratellanza che venne istituita appunto allo scopo di raccogliere i fondi necessari a finanziare i riscatti.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio aveva dignità di Magistratura senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di aperta.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA "Il Senato Veneziano" pag. 165\170

A.S.V. "Cartografia, disegni, miniature..." pag. 117

FERRO "Dizionario di diritto..." tomo VIII, pag.47

SANDI "Principi di storia..." P.3^, vol.2, pag.549 segg.

ROMANIN "Storia documentata di..." tomo VIII, pag.254

 

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