Istituzione
L'ufficio dei Sette Savi dil Colegio a le Pompe, più
tardi indicato anche con il titolo di Collegio alle Pompe,
venne istituito in qualità di organo d'appello contro i ricorsi
sulle intromissioni che a loro volta gli Avogadori de
Comun esercitavano avverso le sentenze del Magistrato alle Pompe
(composto a sua volta dall'ufficio dei Provveditori e
Sopraprovveditori alle Pompe).
La
necessità di un apposito organo d'appello si rese necessario dal
fatto che troppo spesso l'esame sulla legittimità delle
sospensioni operate dagli Avogadori procedeva talmente a rilento
da pregiudicare la tempestività sull'applicazione delle severe
sanzioni che erano previste per i colpevoli di lusso sfrenato.
Questa esasperante lentezza diede motivo sufficiente al Senato
per intervenire con un proprio decreto il 20 febbraio 1651,
confermato in seguito anche dal Maggior Consiglio l'11 febbraio
1652, con il quale appunto ordinò l'elezione dei sette nobili,
da togliere dal proprio corpo e che riuniti nel numero legale di
cinque almeno, esaminassero speditamente la congruità delle
intromissioni, con sentenza resa definitiva ed
inappellabile.
Per dotare di maggiore incisività l'operato del Collegio, a
rotazione uno dei suoi componenti ricopriva il ruolo di
Inquisitore, col compito specifico di reprimere il lusso
eccessivo sugli addobbi delle gondole e nei conviti.
Competenze.
Mentre
l'opera moralizzatrice della magistratura proseguiva, in seguito
però il Senato si rese conto che troppe erano le false
testimonianze che inficiavano le deliberazioni assunte dal
Collegio, mettendo spesso a repentaglio l'onorabilità di molti
patrizi.
Per
questo motivo a partire dal 1 febbraio 1667 i senatori candidati
a formare il Collegio alle Pompe dovevano essere ballottati
nella prima seduta utile e che il superiore nei voti avesse
titolo di Inquisitore, ma col compito di rivedere attentamente
le fasi di istruzione dei vari processi, specialmente ciò che
riguardava le deposizioni dei testimoni e di procedere
autonomamente contro gli eventuali spergiuri.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di aperta.
Bibliografia essenziale.
BESTA : "Il Senato Veneziano" pag.
165\170
: "Il magistrato alle Pompe" pag.