Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Aperta

soraprovedadori a le pompe

(sopraprovveditori contro l'ostentamento del lusso)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione

La magistratura dei Soraprovedadori a le Pompe venne istituita dal Senato nel corso del 1559 affinchè, unendosi al già esistente ufficio dei Provedadori a le Pompe, attuasse con maggiore incisività il rispetto delle numerose leggi che stabilivano la repressione degli sperperi di denaro e l'ostentazione del lusso sfrenato.

I senatori candidati a questa magistratura potevano venir tolti da qualunque ufficio, senza che per loro vi fosse la possibilità di rifiutare se non con pena, la durata della carica era fissata in dodici mesi; data la loro importanza, i Sopraprovveditori ebbero anche facoltà di por parte in Senato, esclusivamente nella materia di loro competenza.

 


Competenze.

L'istituzione di questa nuova magistratura, con compiti e poteri molto simili a quella degli omonimi Provveditori (istituita tempo prima dal Maggior Consiglio), oltre che un'indubbia valenza di carattere tecnico prospettava pure un risvolto squisitamente politico, poiché l'istituzione del nuovo ufficio significò inequivocabilmente che ormai la maggioranza del Senato, si era decisa ad intervenire per sradicare l'insensata corsa allo sperpero dei patrimoni delle famiglie patrizie.

Con i Sopraprovveditori veniva grandemente innalzata la dignità politica del coordinamento formatosi con i Provveditori, senza tuttavia che per questo venisse aumentata l'importanza di quest'ultimi, i quali rimasero comunque sempre inseriti entro la categoria di rango inferiore dei Sottopregadi.

Posti virtualmente sotto la protezione politica offerta dai due Sopraprovveditori, appoggiati dalla grandissima autorità del Senato, i Provveditori si trovarono così nella condizione di poter agire con maggiore forza anche (e soprattutto) nei confronti di quei nobili che prima si ritenevano in qualche modo intoccabili.

Di concerto con i Provveditori, questi magistrati dovevano attendere alla puntigliosa esecuzione di tutte le leggi e i decreti in materia di lusso e di sperpero, con l'obbligo di presentare mensilmente al Doge, in Pien Collegio, l'elenco dei nomi dei trasgressori, affinchè pubblica ne fosse la loro riprovazione.

Nell'anno 1562, il Senato decretò l'elezione di un terzo Sopraprovveditore da affiancarsi ai primi due, col titolo solito di Aggiunto o Supplente; nel corso del medesimo anno, con altro decreto, il Senato autorizzò i Sopraprovveditori ad emanare terminazioni (ordinanze amministrative) alle quali venne associata la stessa forza di leggi promulgate dal Consiglio stesso.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio aveva dignità di Magistratura senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di aperta.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA : "Il Senato veneziano" pag.163 e pag.165\170

                 : "Il Magistrato alle Pompe" pag.

SANDI : "Principi di storia..." P.3^, vol.2, pag.818

 

 torna suso  

va indrìo