Istituzione
La
magistratura dei Soraprovedadori a le Pompe venne
istituita dal Senato nel corso del 1559 affinchè, unendosi al
già esistente ufficio dei Provedadori a le Pompe,
attuasse con maggiore incisività il rispetto delle numerose
leggi che stabilivano la repressione degli sperperi di denaro e
l'ostentazione del lusso sfrenato.
I
senatori candidati a questa magistratura potevano venir tolti
da qualunque ufficio, senza che per loro vi fosse la possibilità
di rifiutare se non con pena, la durata della carica era fissata
in dodici mesi; data la loro importanza, i Sopraprovveditori
ebbero anche facoltà di por parte in Senato,
esclusivamente nella materia di loro competenza.
Competenze.
L'istituzione di questa nuova magistratura, con compiti e poteri
molto simili a quella degli omonimi Provveditori (istituita
tempo prima dal Maggior Consiglio), oltre che un'indubbia
valenza di carattere tecnico prospettava pure un risvolto
squisitamente politico, poiché l'istituzione del nuovo ufficio
significò inequivocabilmente che ormai la maggioranza del
Senato, si era decisa ad intervenire per sradicare l'insensata
corsa allo sperpero dei patrimoni delle famiglie patrizie.
Con i Sopraprovveditori veniva grandemente innalzata la dignità
politica del coordinamento formatosi con i Provveditori, senza
tuttavia che per questo venisse aumentata l'importanza di
quest'ultimi, i quali rimasero comunque sempre inseriti entro la
categoria di rango inferiore dei Sottopregadi.
Posti virtualmente sotto la protezione politica offerta dai due
Sopraprovveditori, appoggiati dalla grandissima autorità del
Senato, i Provveditori si trovarono così nella condizione di
poter agire con maggiore forza anche (e soprattutto) nei
confronti di quei nobili che prima si ritenevano in qualche modo
intoccabili.
Di
concerto con i Provveditori, questi magistrati dovevano
attendere alla puntigliosa esecuzione di tutte le leggi e i
decreti in materia di lusso e di sperpero, con l'obbligo di
presentare mensilmente al Doge, in Pien Collegio, l'elenco dei
nomi dei trasgressori, affinchè pubblica ne fosse la loro
riprovazione.
Nell'anno 1562, il Senato decretò l'elezione di un terzo
Sopraprovveditore da affiancarsi ai primi due, col titolo solito
di Aggiunto o Supplente; nel corso del medesimo
anno, con altro decreto, il Senato autorizzò i Sopraprovveditori
ad emanare terminazioni (ordinanze amministrative) alle
quali venne associata la stessa forza di leggi promulgate dal
Consiglio stesso.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di aperta.
Bibliografia essenziale.
BESTA : "Il Senato veneziano" pag.163 e pag.165\170
: "Il Magistrato alle Pompe" pag.
SANDI : "Principi di storia..." P.3^, vol.2, pag.818