Repubblica Serenissima

Magistratura senatoria

Serrata

provedadori a la justitia vecia

(provveditori alla giustizia vecchia)

soraprovedadori a la justitia vecia

(sopraprovveditori alla giustizia vecchia)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La magistratura dei Provedadori a la Justitia Vecia venne istituita nel corso del 1565, a seguito di una Parte approvata dal Mazor Consejo, con cui si ordinava al Senato di procedere all'elezione di due membri (poco tempo dopo accresciuti al consueto numero di tre) tolti direttamente dal suo corpo. 

Forse anche per questo motivo, in via provvisoria nel 1701, più stabilmente a partire dal 1707, uno dei Provveditori ebbe assegnato il titolo di Inquisitore sopra le Arti e i Viveri, con l'autorità di vigilare specialmente sulle Arti che trattavano generi alimentari, dovendo sollecitamente intervenire per reprimere le contraffazioni di qualsiasi genere e natura venissero scoperte in danno alla qualità dei commestibili, e potendo utilizzare, se del caso, il rito inquisitorio stesso del Senato.

Decaduta in seguito questa carica, si provvide alla sua rielezione solamente nel 1715, quando nuovamente ad uno dei tre Provveditori venne assegnato il titolo e la facoltà d'Inquisitore, con le medesime incombenze previste all'origine.

 


Competenze.

Come già era successo in casi simili, i Provveditori vennero affiancati ai già esistenti Ufficiali alla Giustizia Vecia o Giustizieri Vecchi (che continuarono ad essere eletti dal Mazor Consejo), con il compito specifico di rivedere e regolare opportunamente gli atti e le deliberazioni trascritti nei Capitolari delle Arti e delle Fratellanze di mestiere posti sotto la giurisdizione degli Ufficiali: perciò i venditori di frutta, di seta, di pesce, di cere profumate, dei scaleteri (pasticcieri), dei galineri (venditori di galline), dei mureri (muratori), dei casaroli (venditori di formaggio), dei varoteri (pelliciai), degli specchieri, degli oresi (orefici), dei mercanti da vino, degli spezieri ed anche qualche estemporanea competenza sopra le liti che insorgevano fra gli artisti.

Dovendo esercitare anche la più assidua vigilanza politica, i Provveditori fecero obbligo a tutti i Gastaldi a capo delle Arti sopra dette di produrre l'elenco dei nomi degli eletti alle rispettive cariche interne, affinché si potesse procedere alla loro formale approvazione, permettendo così agli eletti di potersi legalmente insediare.

Assunta in seguito anche la piena giurisdizione sulla qualità dei prodotti e sulla repressione delle frodi, i Provveditori dovevano recarsi ogni mese in Pien Collegio per riferire in merito. Ogni qualvolta essi studiassero o mettessero a punto nuove terminazioni (ordinanze amministrative) dovevano preventivamente sottoporle al parere della Consulta dei Savi che a sua volta poteva disporre affinché il Senato ne fosse direttamente informato. Qualora i provvedimenti proposti avessero ottenuto l'assenso del Governo, la loro esecuzione spettava però ai Giustizieri Vecchi.

Va detto che l'impegno che assorbiva la maggior parte dell'attività di questi magistrati era caratterizzato dalla continua regolamentazione che abbisognava la vendita del pesce al minuto fatta da parte dei compravendi (popolani che acquistavano il pesce dai pescatori per poi rivenderlo nelle vie). La vigilanza riguardava innanzitutto la buona qualità del commestibile, facilmente deteriorabile, il rispetto della sospensione di vendita durante i giorni vietati dalla religione, infine intervenire spesso per calmierare il prezzo di vendita, dato che l'avidità di guadagno dei venditori finiva per far mancare il necessario sostentamento alla parte di popolazione più povera.

Con questo intendimento, nei primi anni del 1700 uno dei Provveditori ebbe assegnato il titolo di Inquisitore sopra le Arti e i Viveri, con l'autorità di vigilare specialmente sulle Arti che commerciavano generi alimentari.

Come d'uso, i Provveditori vennero autorizzati ad erigersi a corte d'appello per giudicare tutti i ricorsi che fossero presentati contro le sentenze emesse dal Cassier degli Ufficiali alla Giustizia Vecchia; appelli che, prima di questa riforma, si potevano presentare indifferentemente sia alla magistratura degli Ufficiali ai Cattaveri sia a quella degli Auditori Vecchi, generando così frequenti disordini in merito alla competenza e conseguenti gravi ritardi nell'applicazione della giustizia.

Questa funzione di corte d'appello ebbe in seguito un importante appendice, quando il Mazor Consejo volle delegare alla magistratura la facoltà di poter decidere sulle pretese di giurisdizione e sui (numerosissimi) conflitti di competenza che di continuo insorgevano tra le magistrature; il verdetto così raggiunto si considerava definitivo solo se i Provveditori fossero stati della stessa opinione, altrimenti la decisione doveva essere rimessa alla Serenissima Signoria, suprema titolare di questa autorità.

 


Dignità politica.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio aveva dignità di Magistratura senatoria (eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di serrata.

 


 

Bibliografia essenziale.

FERRO                  : "Dizionario di diritto..." tomo 1, pag.309\310

BESTA                  : "Il Senato veneziano" pag.162 e pag.165\170

SANDI                  : "Principi di storia..." vol. 6, libro X, pag.563

   

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