Istituzione.
Prima dell'istituzione dei cinque Savij a la
Merchanzia, l'organo incaricato di tenere
costantemente aggiornato il Senato sui problemi che riguardavano
il commercio marittimo, era la Consulta dei Savi del
Colegio. Il ricorso ad un'autorità politica di questa
grandezza mette bene in risalto
l'eccezionale attenzione con cui il Governo pretendeva fosse
seguita la sicurezza e la
redditività negli scambi commerciali via mare.
Tuttavia, aggravata nel tempo da altre importanti
incombenze, in modo particolare dalla necessità di provvedere
all'amministrazione dello Stato di Terra Ferma, la Consulta
dovette lentamente allentare la disponibilità alla ricezione dei
problemi connessi con l'attività mercantile marittima, con
conseguenti ritardi nelle decisioni che si dovevano
assumere.
Il
Senato, cui la materia mercantile stette sempre particolarmente a cuore,
nel momento in cui verso la fine del '400 ravvisò l'inizio di una
tendenza verso una generale regressione negli
scambi commerciali, notando per contro l'impotenza della
Consulta,
nel corso del 1506 decretò che la materia venisse affidata
ad una apposita commissione, formata da cinque senatori scelti
fra coloro che si fossero
particolarmente distinti nella navigazione e nel commercio,
con l'incarico di formalizzare, potendosi unire in questo scopo
anche a valenti mercanti, le possibili soluzioni. La
durata del nuovo ufficio, avente il consueto carattere di
straordinarietà, venne fissata in non più di due anni.
Puntualmente decaduta dopo il periodo di tempo prefissato, nel 1515 il Senato ne dispose la rielezione, finchè nel periodo
di tempo compreso fra il 1517 ed il 1520 essa venne resa
perpetua, avendo i suoi membri confermato il
titolo di Savi alla Mercanzia.
Competenze.
I risultati delle indagini immediatamente avviate dai Savi non
tardarono ad arrivare, e già l'anno seguente la loro
istituzione, il 1507, vedeva la luce un rapporto completo
che metteva in rilievo come sui traffici mercantili marittimi
incidesse fortemente sia l'esosità delle vigenti tariffe
doganali le quali che la somma delle altre spese minori, pure
queste ritenute eccessive. Ciò che però veniva rilevato con
preoccupazione era che le imposte gravavano indifferentemente
sia sulle merci che venivano importate che sui prodotti che
venivano esportati.
Immediatamente
il Senato decretò allora la costituzione di una
apposita conferenza fra tutte le magistrature che per
qualsiasi motivo erano interessate a questa questione. Con la
consueta lungimiranza, si stimava che assai più ampio era il settore nel quale
era opportuno
intervenire: perciò ai Savi si aggiunsero i
Governatori alle Entrate e, per la successiva esecuzione dei
provvedimenti adottati si delegarono i Provveditori de
Comun.
La
Conferenza
accertò che le cause del rapido affievolirsi del commercio
marittimo effettivamente dipendevano in larga parte
dall'eccessiva esosità del sistema delle riscossioni doganali,
cui si consigliò di mettere mano quanto prima. Tuttavia,
nonostante i problemi sul tappeto, si approssimò la scadenza del
loro mandato biennale e puntualmente i Savi decaddero dalla loro
carica, senza che ne venisse decretata la rielezione.
Venuta d'improvviso a mancare l'autorevole direzione
dell'ufficio, nessun provvedimento riformatore venne
formalizzato, mentre viceversa continuò la lievitazione dei dazi
posti a carico dei traffici.
Nonostante la situazione fosse obiettivamente allarmante,
passarono sette
anni prima che il Senato riprendesse in mano la spinosa questione
e decidesse quindi di correre ai ripari. Nel 1515 la magistratura
venne infatti nuovamente rieletta, finchè nel periodo
di tempo compreso fra il 1517 ed il 1520 venne resa di
perpetua rielezione, avendo i suoi cinque membri confermato il
titolo di Savi alla Mercanzia.
Negli anni immediatamente susseguenti, i Savi
furono assorbiti nell'elaborazione
di nuove proposte atte a risollevare le sorti del commercio
marittimo, con anche la possibilità di poter studiare il modo
per rivedere tutto il sistema impositivo attraverso cui i
Governatori alle Entrate e i Provveditori de Comun
riscuotevano le imposte e a questo scopo poco
più tardi essi vennero delegati anche a presiedere l'ufficio
dei Visdomini alla Tavola d'Entrata.
Nel corso del 1527, con proprio decreto, il Consejo
dei Diese e la Zonta riconobbe ai Savi la facoltà di poter
proporre direttamente in Senato i risultati di qualunque loro
indagine, attività che in questo periodo ancora verteva
principalmente sull'esame del metodo migliore per arrivare ad
una diminuzione dell'incidenza dei dazi.
Quello stesso anno il Senato istituì anche un apposito Colegio, formato dai Savi e dai Provveditori de Comun,
col compito di indicare quali potessero essere le tariffe
appropriate da applicarsi alle mercanzie che affluivano nella
dogana di terra, quella di mare, della Tavola d'Entrata, della
Tavola d'Uscita, del Fondaco dei Tedeschi (che fungeva da
dogana competente per le merci in arrivo e partenza per la
Germania) e per le merci sotto la diretta giurisdizione
dell'ufficio della Ternaria Vecchia, restando comunque
esclusa qualsiasi facoltà di poter abolire o modificare i dazi
vigenti, prerogativa che rimase di stretta competenza del
Senato.
Infine, iniziando già pochi anni dopo il loro definitivo assorbimento in
Senato, i Savi alla Mercanzia
videro accrescere significativamente il numero e l'importanza delle
deleghe loro attribuite, tra cui le più significative erano le seguenti:
v
nel 1540 si commise ai Savi la possibilità di rivedere le
provvigioni e le tariffe che costituivano il compenso dei
ministri serventi nelle Camere Fiscali del dominio, eccettuati
però gli uffici di Venezia, per i quali era competente la
magistratura degli Estraordinari (eletta dalla
Quarantia al Criminal).
v
Nel 1541 si delegò ai Savi qualche competenza sulla
sorveglianza degli ebrei che avessero il domicilio a Venezia.
v
Dal 1550 i Savi ebbero la facoltà di poter intervenire, assieme
ai Governatori alle Entrate, su tutto ciò che riguardasse
i dazi applicati sulle merci depositate nel Fondaco dei
Tedeschi.
v
Nel 1553 ai Savi fu concesso di poter laudare (approvare)
oppure di tagliare (cassare) le deliberazioni assunte
dalle Arti e dalle Fratellanze di Mestiere, proibendone in
quest'ultimo caso la
trascrizione nella Mariegola (Matricola, ossia statuto),
quando queste risultassero incompatibili con le regolamentazioni
mercantili, essendo affiancati in questo anche dalla
magistratura dei Provveditori de Comun.
v
Dal 1562 i Savi ebbero assegnata anche la competenza sulle
tariffe dei dazi che venivano applicati in Terra Ferma,
prerogativa che da questo momento venne alienata dalla
giurisdizione dei Sindici Inquisitori.
v
Nel 1570, ai Savi venne delegata la presidenza per lo studio
della complessa questione dei Cottimi, dovendo in seguito
riferire al Senato in merito alle soluzioni da adottare in
materia.
v
Nel 1588 ai Savi venne assegnata la vigilanza sulla navigazione
e sull'assicurazione dei navigli, qualora esistessero rapporti
con stati esteri.
v
Dal 1625 la magistratura divenne anche il foro deliberativo e
giudiziario su alcuni atti di particolare gravità civile e, a
questo proposito, le sentenze emesse dai Savi contro imputati
esteri (Turchi, Ebrei Levantini e Ponentini, sudditi degli
Ottomani) erano considerate inappellabili, nè potevano
intervenire per intrometterle gli Avogadori de Comun
o gli Auditori alle Sentenze; era però prevista una
possibilità di supplica da presentarsi al Minor Consiglio.
v
Dal 1676 anche gli Armeni furono sottoposti alla diretta
giurisdizione dei Savi, togliendo questa competenza all'ufficio
dei Giustizieri Vecchi, cui prima spettava.
v
Nel 1682 un decreto del Senato dispose che uno dei cinque Savi
(normalmente il più anziano in età) assumesse il titolo e le
funzioni di Inquisitore sopra i Contrabbandi.
v
Dal 1701 la durata della carica dell'ufficio, dapprima fissata
in un solo anno, venne da allora aumentata fino a due anni.
Nonostante il larghissimo e variegato numero di competenze
assegnate, non va ignorato che il Senato, dal quale l'ufficio
formalmente dipendeva, continuò autonomamente ad
interessarsi ed a legiferare in materia di commercio e
navigazione, aiutato in questa sua attività anche dalla
sottocommissione della Consulta che a ciò era esplicitamente
deputata: il Saviato agli Ordini.
Forse per questo motivo, con il passare degli anni i Savi assunsero
sempre più marcatamente il ruolo tipico di un organo esecutivo,
dotato di una limitata autonomia riguardo il commercio marittimo che
però ormai
appariva, nonostante tanta energia profusa, irrimediabilmente segnato.
Dignità politica.
E'
abbastanza singolare che, nonostante la sua importanza, per lungo tempo
restò del tutto
incerta la competenza sull'elezione della magistratura, forse
mai prima d'ora chiaramente stabilita dalla Legge. A colmare
la lacuna provvide un decreto del Consejo dei Diese e la Zonta,
datato 30 dicembre 1530 (libro
ROAN II),
il quale stabilì che i membri dell'ufficio potessero entrare
in Senato anche quando non fossero già senatori.
L'indubbia utilità
dimostrata nel supporto all'azione di governo
convinse il Senato l'8 gennaio 1594 ad approvare una Parte (cfr.:
Capitolare dei Pregadi I,1,14) in seguito più volte richiamata
anche dai numerosi successivi decreti in materia, con cui provvide ad
elevare la dignità dell'ufficio in Magistratura senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) con il
titolo di serrata.
Bibliografia essenziale.
SANDI : "Principi di
storia..." P.2^, vol.1, pag. 90 segg.
A.S.V. :
"Cartografia, disegni, miniature..." pag.136
FERRO : "Dizionario di
diritto..." tomo 7, pag.166 segg.
BESTA : "Il Senato
Veneziano" pag.60, pag.162 e pag.165\170
ROMANIN : "Storia documentata
di..." tomo VI, pag.301 segg. - tomo VIII, pag.247