Istituzione.
Accompagnati progressivamente alla liquidazione tutti i banchi
di prestito gestiti dai privati (rivelatisi troppo facilmente
soggetti al fallimento e perciò assai pregiudizievoli del decoro
della Repubblica), nel 1524 lo Stato aprì sulla piazza di
Rialto, inizialmente quale esperimento di carattere provvisorio,
un banco di prestito con capitali interamente pubblici.
Attorno al 1619 la giurisdizione sul Banco Giro
venne assorbito tra le competenze del Senato, il quale
assegnò alla supervisione dell'istituto, in qualità di garante,
un senatore con il titolo di Depositario, abilitato a
svolgere l'attività bancaria in regime di monopolio.
Successivamente, il Banco Giro venne sub‑concesso in regime di
gestione semi‑privata, restando però sempre soggetto al ferreo
controllo esercitato assiduamente dal Depositario a
garanzia della fede pubblica.
Competenze.
La
scelta fatta dal Governo di mantenere attivo, nonostante i
clamorosi insuccessi privati, lo strumento creditizio
rappresentato dal Banco Giro si rivelò veramente opportuna, in quanto esso
rappresentò in breve il mezzo con cui venivano notevolmente
facilitate le operazioni di commercio, evitando ai mercanti di
dover effettuare i pagamenti usando il denaro in contante.
Nel Banco Giro infatti chiunque poteva aprire un deposito di
denaro dell'entità desiderata, che veniva registrata a suo
credito ed a debito del banco, senza alcun aggravio di spesa e
con la possibilità di ritirare in qualunque momento la somma
depositata, tutta od in parte, a seconda del bisogno.
I
pagamenti venivano effettuati in quella che si chiamava la
moneta di banco, per cui 100 ducati di banco equivalevano a
120 ducati correnti, e con un semplice giro di partita era
dunque possibile effettuare qualunque fosse il pagamento
desiderato.
Oltre al fatto di essere garantito dallo Stato, ciò che però
rendeva veramente sicuro ed affidabile il Banco Giro e
l'attività economica che attorno allo stesso ruotava, era la
disposizione legislativa secondo cui il denaro qui depositato
non poteva essere né posto sotto sequestro né trattenuto per
qualsivoglia motivo, da parte di nessuna autorità giudiziaria
della Repubblica.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio
aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè
entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di
semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.165/170
SANDI "Principi di Storia..." P. 3, vol.2,
pag.892
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
II, pag.186
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VI, pag.305 segg. - tomo VIII, pag.248