Istituzione.
La
magistratura dei provedadori a l'Armar, indicata
inizialmente nei documenti pubblici anche con il titolo di signori sora l'Armar, venne istituita
per la prima volta, con il consueto
carattere provvisorio, nel corso del 1489 e, una volta
esaurito il compito assegnatole, non venne rieletta.
Fu
nuovamente reintrodotta,
ancora in via provvisoria, nel 1497 e solo con Parte dell'8 aprile
1522 divenne un ufficio permanente, quando se ne
decise la stabile rielezione alla
scadenza del mandato.
Inizialmente la
magistratura era
costituita da due membri, saltuariamente coadiuvati per
l'espletamento delle numerose
funzioni anche da alcuni colleghi, i quali avevano titolo di
esecutori. Agli inizi del XVI
secolo, il Consejo dei Diese (dal corpo del quale venivano
inizialmente eletti, fino a quando il Senato ne avocò la
competenza) con proprio decreto
aumentò il numero dei provveditori a tre. Infine, nel 1705
all'ufficio venne assegnato un collega stabile
il quale, come da consuetudine, ebbe il titolo di aggionto ai
provedadori a l'Armar.
Competenze.
Di riflesso all’importanza politica del Consejo dei Diese, da
cui inizialmente erano nominati, i provveditori assorbirono
quasi subito le funzioni del più antico ufficio dei Deputati
a le Galere, aggregato a quel Colegio dei
Condannati di cui si fa menzione nella Parte
portata all’approvazione del Senato il 15 febbraio 1542, che
non venendo mai
ufficialmente abolito, continuò a riunirsi assieme ai
provveditori formando anzi un Colleggietto,
con particolari compiti riguardo
l’organizzazione degli equipaggi sforzati (formati cioè
interamente da condannati) delle galee.
In
generale, di concerto con i Deputati a le Galere e più tardi anche con i
Provedadori sora le galee dei condannati, le incombenze
assegnate ai riguardavano:
-
la
facoltà di designare gli ufficiali dell'armo delle navi e delle
galee, con esclusione però delle nomine dei Governadori e
dei Nobili delle Navi, gelosissima prerogativa del
Mazor Consejo;
-
la
giurisdizione sugli Ammiragli, sui
Sopracomiti, sui Comiti, gli Scrivani, i
Nocchieri;
-
la
facoltà di poter giudicare nelle cause per liti sorte tra
Ufficiali e i galeotti buonavoglia, oppure tra i primi ed
i galeotti sforzati;
-
la
regolamentazione del servizio di voga del
personale servente in marina, sia esso buonavoglia
(marinai liberi) o sforzato (condannati) nonché la buona
qualità del vestiario che veniva loro fornito;
-
l'efficienza delle artiglierie, delle munizioni e di ogni altra
arma che fosse imbarcata;
-
la sovrintendenza sullo stato di manutenzione delle
galee
da guerra impiegate nelle squadre dell'armata di mare;
-
far raccogliere e
tenere ben riposta, dopo il disarmo dei navigli pubblici per
vetustà, la marinarezza (cioè l'insieme del sartiame,
delle gomene e delle altre cime in canapa) così che non andasse
dispersa o si guastasse.
-
la
sorveglianza politica sulla schola dei
marinéri che aveva
la sede presso la chiesa di San Nicolò de Castelo.
Dignità politica.
L'ufficio, come
già si è
visto designato inizialmente dal Consejo dei Diese, venne
ammesso a partecipare ai lavori del Senato (naturalmente qualora
i suoi componenti non fossero già senatori) a partire dal 1°
marzo 1519,
dove ebbe concessa la facoltà di por Parte (proporre
nuove leggi) limitatamente alle materie di sua competenza.
Rivelatasi la partecipazione dei provveditori di grande utilità
tecnica, gradatamente il Senato ne
assorbì la competenza sull’elezione,
riconoscendo all’ufficio la dignità di
Magistratura Senatoria (ufficio eleggibile esclusivamente
entro il numero dei senatori), riservandole il titolo di
semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
I, pag.286
BESTA "Il Senato veneziano" pag.61, 74,
164 e pag.165\170
SANUDO "Cronachetta" pag.91
SANDI "Principi di storia..." P. 3,
vol. 1, pag.916 segg.
TENTORI "Storia..." vol.8, pag.297
segg.
COZZI "Stato Società e Giustizia", vol.1,
pag.389
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
VIII, pag.245