Istituzione.
I
Provedadori a l'Arsenal iniziarono ad essere eletti,
tolti dal corpo del Senato, nel numero di due membri,
a partire dal 1469 (cfr.:
registro VIII, Senato Mar c.19);
anche se altre fonti sono più propense ad indicare come
maggiormente certa la data del 1490, che in pratica
coincide con la definitiva stabilizzazione dell’ufficio, dopo il
consueto periodo di provvisorietà.
Agli
originari due provveditori, nell'anno 1498 si volle
aggiunto, anch'esso in via provvisoria, un terzo magistrato che
solo a partire dal 1583 iniziò ad essere stabilmente
rieletto. In quello stesso anno, il Senato stabilì che al
più anziano in età spettasse anche il titolo e le funzioni di
Inquisidor, con facoltà di poter utilizzare il rito
iquisitorio del Senato.
Gli eletti ricoprivano l'incarico per l'arco complessivo di
ventiquattro mesi, quindi scadendo dall'ufficio non potevano
esservi rieletti se non trascorso il periodo di contumacia,
uguale alla durata stessa della carica.
Competenze.
Per legge i Provveditori potevano riunirsi, quando lo
ritenessero opportuno, assieme ai Patroni a l'Arsenal,
dando vita così all'organo coordinatore dell'attività
dell'Arsenale conosciuto con il titolo di Eccellentissima
Banca e a sua volta, quando anche questo Collegio
necessitava di allargare i propri lavori coinvolgendo anche
altri uffici, formava il cosiddetto Colegio a l'Arsenal.
Dal 1601 si obbligarono i Provveditori, come già era da
tempo stabilito per i Patroni, a non poter assolutamente uscire
dalla Caxa de l'Arsenal durante i quindici giorni nei
quali, a turno, uno di essi aveva l'obbligo di dimorarvi.
Chiamati ad operare in un settore già sottoposto alle cure dei
Patroni, l'istituzione da parte del Senato di una
magistratura avente le apparenti caratteristiche di un inutile
doppione, celava in realtà una duplice motivazione: la prima era
tecnica, la seconda squisitamente politica.
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Dal
punto di vista tecnico, i Provveditori contribuivano a
rafforzare l'opera di supervisione all'interno della grande
fabbrica pubblica, quale l'organizzazione logistica dei
cantieri, i rapporti con le maestranze, la quantità e la qualità
della produzione navale.
-
L'aspetto politico era invece rappresentato dal fatto che i
Provveditori, al confronto dei Patroni che venivano designati
dal Mazor Consejo, si trovavano a rappresentare
l'autorità del Senato all'interno della struttura
direttiva che amministrava il luogo dove nasceva e si conservava
la potenza commercile e militare della Repubblica.
Dignità politica.
Per la grande importanza dell'ufficio, i membri della
magistratura (qualora non fossero già senatori) vennero ammessi
a partecipare ai lavori del Senato il 26 gennaio 1516 (cfr.:
registro XIX Senato Terra c.66 e Capitolare del Pregadi I,3,13)
dove ebbero riconosciuta la facoltà di por Parte
(proporre leggi) limitatamente alle materie di loro competenza.
In seguito però, rivelatasi questa magistratura particolarmente
efficace nell'azione di governo, il Senato si premurò di
garantirsi l'esclusività della sua designazione (cfr.:
Capitolare del Pregadi c.III),
elevandone la dignità al rango di Magistratura Senatoria
(eleggibile cioè esclusivamente entro il numero dei senatori)
con il titolo di semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
I, pag. 298
BESTA "Il Senato Veneziano" pag.61, 73,
164 e pag.165\170
SANUDO "Cronachetta" pag.151
SANDI "Storia politica, civile,
religiosa..." P.3, vol. 2, pag.818
TENTORI "Storia..." vol.6, pag.355
segg.
ROMANIN "Storia documentata di..." tomo
IV, pag. 354 - tomo VIII, pag.244