Istituzione.
Nel corso del 1545, in seguito ad una improvvisa e
perdurante penuria di carne da macello in città, il Senato
si vide costretto ad intervenire risolutamente affinchè tale
carenza venisse immediatamente a cessare.
L’alto consesso decretò dunque l'immediata istituzione di una
nuova magistratura la quale, con maggior determinazione ed una
più elevata dignità politica, affiancasse l'operato del già
esistente, ma ora giudicato del tutto inadeguato, Officio a
le beccharie de Rialto.
I
due senatori che vennero eletti a sostenere il nuovo incarico
assunsero il titolo di Provedadori sora le Beccharie, la
residenza della magistratura venne fissata a Palazzo Ducale, la
durata di carica stabilita in un anno e, a scanso di eventuali
equivoci in merito alla provvisorietà dell'ufficio, la sua
rielezione venne da subito stabilita in perpetuo, senza bisogno
che allo scadere di ogni anno fosse necessario votare la
riconferma.
Con un decreto del 1678, ai due Provveditori il Senato
ne volle aggiungere un terzo, il quale col titolo di Aggionto
ai Provedadori a le Beccharie ebbe assegnata la direzione
del Fontego dei Curami; contemporaneamente la durata
dell'ufficio venne elevata a due anni.
Entro i tre provveditori veniva eletto un Inquisidor, di
solito il più anziano d'età, che utilizzando il rito
proprio del Senato, aveva facoltà di istruire processi
penali contro i sospetti od accertati trasgressori.
Competenze.
Come per la maggior parte degli uffici istituiti dal Senato,
anche questo vide lentamente ma costantemente accrescere la
propria autorità e prestigio; passando dal compito iniziale di
dover gestire il regolare approvigionamento di carni macellate
(inclusa la competenza sulla determinazione del prezzo di
vendita e il controllo della qualità), alla facoltà ad esso
concessa nel 1551 di poter inquisire sia contro i
mercanti fraudolenti e sia sull'operato dei ministri periferici,
con autorità di emettere sentenza per punire i colpevoli.
Di
concerto coi Rettori in Terra Ferma, fu loro consentito
anche di istruire processi accogliendo le denunce inviate contro
chi arbitrariamente alterasse il prezzo di vendita al dettaglio
della carne, che essendo considerata derrata di prima necessità,
era calmierata dallo Stato.
Dal 1573 venne concesso ai Provveditori di poter
condannare i trasgressori sul commercio della carne macellata
alla pena del remo di galera oppure al carcere oscuro;
venne inoltre a loro assegnata la presidenza sul Fontego dei
Curami (Magazzino pubblico delle pelli e del cuoio) in
Venezia, che venne perciò tolta dalla competenza degli
Officiali a le Beccharie. Come visto in precedenza, dal
1678 la direzione del Fontego dei Curami passò all'Aggionto
ai Provedadori a le Beccharie.
Di
norma le terminazioni (atti amministrativi) emanate dai
Provveditori dovevano essere preventivamente esaminate ed
approvate dal Pien Colegio, che comunque si esprimeva
sulla congruità dell'impostazione generale del provvedimento
dato che la successiva redazione degli articoli e la
vigilanza sulla loro esecuzione veniva lasciata interamente alla
responsabilità di questa magistratura.
A
questo
proposito,
la
competenza dei Provveditori di vigilare sull'applicazione delle
norme era limitata al territorio del Dogado, essendo poi di
competenza dei singoli Rettori veneziani delle Provincie
suddite far osservare localmente le leggi dello Stato.
Questa magistratura venne anche delegata quale corte d'appello
per le cause giudicate in prima istanza dagli Officiali a le
Beccharie, tuttavia le sentenze di secondo grado che qui
venivano emesse risultarono in seguito anch'esse appellabili ai
Consigli e ai Collegi superiori per un terzo grado di giudizio.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, quest'ufficio
aveva dignità di Magistratura Senatoria (eleggibile cioè
entro il numero dei soli senatori) ed il titolo di
semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
FERRO "Dizionario di diritto..." tomo
II, pag.225
SANDI "Principi di storia..." P.3, vol.
1, pag.572 segg. - P.3, vol. 2, pag.818
BESTA "Il Senato Veneziano" pag. 162 e pag.165\170