Istituzione.
Istituita nel 1639 con una Parte approvata dal
Maggior Consiglio, la magistratura dei Provedadori al
pagamento dei prò in Zecha alleggerì, sostituendosi nelle
funzioni, i Provveditori in Zecca dalla competenza sul
pagamento dei prò (gli interessi) che maturavano sui
depositi di oro e argento fatti dai privati.
Competenze.
Non appena assuntane la competenza, i Provveditori disposero che
il pagamento dei prò in scadenza sarebbe avvenuto per il
tramite di un apposito fondo, il quale sarebbe stato costituito
prelevando il denaro dalle casse di un gruppo individuato di
uffici di esazione, obbligandone perciò i titolari a versare
mensilmente le somme riscosse nelle mani dei Provveditori.
Successivamente il Senato stabilì che tutti i giri di
partita riguardanti il fondo anzidetto potessero essere
fatti esclusivamente per mano di uno di questi Provveditori.
Va
ricordato che, in progresso di tempo, venne istituito anche un
quasi sottoprovveditorato, retto da un solo senatore, con
il titolo di Provedador ai Prò fuori di Zecha con compiti
separati rispetto a questo ufficio, quanto facilmente intuibili.
Dignità politica.
All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo
ufficio aveva dignità di Magistratura Senatoria
(eleggibile cioè entro il numero dei soli senatori) ed il titolo
di semplicemente serrata.
Bibliografia essenziale.
BESTA "Il Senato veneziano" pag.
165\170
FERRO "Dizionario di diritto" tomo X,
pag.395