Istituzione.
E'
assai probabile che le origini di questo ufficio vadano
ricercate nelle conseguenze pratiche della Parte che
venne approvata dal Mazor Consejo il
24 giugno del 1280, quando provvisoriamente fu istituita una
magistratura i cui componenti ebbero il titolo di Avogadori de dentro, che derivò
dalla marcata rassomiglianza che intercorreva tra le competenze
loro assegnate e quelle che facevano capo agli Avogadori de
Comun.
Il 3 agosto di quello stesso anno venne utilizzato
per la prima volta il titolo di Officiali ai
Cataveri, e da questo momento in poi esso venne stabilmente
utilizzato per indicare i
membri di questo ufficio.
Una Parte approvata dal Mazor Consejo il 22 giugno
1281, oltre a rendere definitiva l'elezione di questa
magistratura, stabilì anche che la durata della carica fosse di
sedici mesi e che
l'elezione dovesse effettuarsi per quattro Mani di Lezionari
(commissioni d'elettori),
Competenze.
Agli Ufficiali il Mazor Consejo delegò inizialmente compiti di indagine
fiscale e di consulenza, rispetto alle entrate ed alle spese
delle casse pubbliche, e a fronte di questo impegno fu loro riconosciuto
anche il diritto di
presenziare all'interno di qualsiasi Consiglio in cui il
dibattito prevedesse argomenti attinenti le pubbliche finanze
ed anzi nessuna Parte avente il medesimo oggetto poteva legalmente
essere presa, senza la loro
presenza
(libro BIFRONS, c.52 t.).
Inizialmente composto da due membri, più tardi stabilmente da
tre, indubbiamente gli Ufficiali godevano di grande autorità e
prestigio derivante dall'incarico ricoperto di curare gl'interessi fiscali dello Stato.
Essi
ebbero in seguito anche funzioni di controllo e di
repressione del contrabbando (seppure limitatamente al'area
geografica compresa fra Venezia e il Quarnaro); divennero di appaltatori di alcuni dazi con
giurisdizione delle relative controversie e di tutela dei
diritti del fisco: fu proprio grazie a questa attribuzione che derivò il
titolo di Cattaver o Cattaveri cioè da catar
(corruzione dialettale veneziana del verbo prendere),
dunque di impossessarsi dei beni dei debitori dell'Erario.
Tra le altre competenze minori, si ricordano le seguenti:
-
partecipare al controllo della navigazione mercantile, con
anche giurisdizione sommaria sulle cause intentate dai pellegrini diretti
in Terrasanta;
-
rivendicare come proprietà del fisco tutte le eredità vacanti e
tutti i tesori trovati per terra e per mare;
-
facoltà d'inquisire sia l'usura praticata dagli ebrei, sia il
loro comportamento in Venezia;
-
vigilare sui ministri che ricoprivano l'incarico di
Admiraglio rispettivamente per il porto del Lido e per
quello di Malamocco;
-
sovrintendere alla Schola dei peoti (o pedotti)
d'Istria, i quali avevano il compito di pilotare le navi
in quella rotta, nonchè sulla Schola dei remurchianti
che invece provvedevano a rimorchiarle;
-
entro somme ben determinate erano anche giudici civili di
appello in città e dogado, mentre per delega potevano anche
giudicare su qualche materia in prima istanza.
Dignità politica.
Questa magistratura venne ammessa a partecipare ai lavori del
Senato il 26 gennaio 1281 (libro
COMUNE del Maggior Consiglio c.112 e Capitolare del Pregadi
I,2,11)
dove poteva anche por ballotta (votare) nelle materie di
sua competenza.
L'ufficio, eletto dal Mazor Consejo, era compreso nella
categoria burocratica che dava dignità di sottopregadi,
all'interno della quale vantava titolo di primo loco.
Bibliografia essenziale.
BESTA : "Il Senato
veneziano" pag. 50/51
A.S.V. :
"Cartografia, disegni, miniature ..." pag. 62
FERRO : "Dizionario di
diritto ..."tomo 3, pag. 101
SANUDO : "Cronachetta"
pag. 135
TENTORI : "Storia ..."
vol. 4, pag. 57