Istituzione.
La
magistratura degli Officiali a le Cazude venne istituita
il 24 giugno del 1435 (registro 50 SENATO MISTI, c.117)
con una Parte approvata dal Mazor Consejo.
A
partire
però dal
3 agosto 1492 e fino al 12 gennaio 1495 ne venne temporaneamente
sospesa l'elezione
(registro XI Senato Terra, c.118 t. e registro XII
c.82)
e nel frattempo tutte le sue incombenze vennero affidate alla
magistratura dei Governadori a le Intrade.
Ripresa regolarmente la designazione, la magistratura si
stabilizzò nel numero di tre membri, con incarico della durata di un anno.
Competenze.
Cazude è corruzione
dialettale veneziana del termine scadute, in quanto il
compito di questo ufficio era principalmente quello di
adoperarsi per riuscire ad incassare le imposte in arretrato, in
particolar modo quelle maturate in seguito all'applicazione
della tassa sulla decima,
anche mediante l'esecuzione forzata sui beni immobili dei debitori.
Gli ufficiali avevano anche competenza sulla regolare riscossione delle tanse e delle
gravezze dovute e non pagate alle Camere Fiscali di Terra
Ferma, per il recupero delle quali gli Ufficiali agivano su
segnalazione dei Governadori a le Intrade.
Contro le loro sentenze ed esecuzioni era possibile appellarsi al giudizio del
Collegio dei XX Savi del corpo del Senato.
Dignità politica.
I componenti di questa magistratura ebbero l'autorizzazione ad
entrare in
Senato con Parte del 26 gennaio 1481 (registro
VIII SENATO TERRA c.137),
solamente per un anno ma dopo aver compiuto l'ufficio (il cui
incarico durava due anni) e senza vantare alcun diritto.
Scorrendo la Parte del 31 maggio 1490 (libro
STELLA c.105) si deduce però che la consuetudine o
l'utilità della loro presenza aveva causato un ampliamento di
tale facoltà, potendo essi partecipare ai lavori del Senato per tre anni
dopo
esaurito l'incarico.
Con Parte del 15 giugno
1511 (libro DEDA c.68) si
riconfermò che gli
Ufficiali erano ammessi in Senato solo per
l'anno susseguente all'esaurimento del loro incarico e, per
maggior sicurezza, data e disposizione si vollero questa volta
riportati anche nel
Capitolare del Senato
(I,4,4).
Solamente con Parte del 7 aprile 1545 (libro
NOVUS c.109)
venne disposto che gli Ufficiali potessero entrare in Senato durante il loro ufficio, ma
essendone inequivocabilmente esclusi allo
scadere di quello.
L'ufficio era compreso nella speciale categoria burocratica che
dava dignità di sottopregadi, all'interno della quale
vantava il titolo di primo loco.
Bibliografia essenziale.
BESTA : "Il Senato
veneziano" pag. 56
FERRO : "Dizionario di
diritto ..." tomo 3, pag. 117
A.S.V. : "Cartografia, disegni, miniature
..." pag. 87