Repubblica Serenissima

Magistratura sottopregadi

Primo Locho

officiali a le cazude

(ufficiali alla riscossione delle imposte arretrate)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La magistratura degli Officiali a le Cazude venne istituita il 24 giugno del 1435 (registro 50 SENATO MISTI, c.117) con una Parte approvata dal Mazor Consejo.

A partire però dal 3 agosto 1492 e fino al 12 gennaio 1495 ne venne temporaneamente sospesa l'elezione (registro XI Senato Terra, c.118 t. e registro XII c.82) e nel frattempo tutte le sue incombenze vennero affidate alla magistratura dei Governadori a le Intrade.

Ripresa regolarmente la designazione, la magistratura si stabilizzò nel numero di tre membri, con incarico della durata di un anno.

 


 

Competenze.

Cazude è corruzione dialettale veneziana del termine scadute, in quanto il compito di questo ufficio era principalmente quello di adoperarsi per riuscire ad incassare le imposte in arretrato, in particolar modo quelle maturate in seguito all'applicazione della tassa sulla decima, anche mediante l'esecuzione forzata sui beni immobili dei debitori.

Gli ufficiali avevano anche competenza sulla regolare riscossione delle tanse e delle gravezze dovute e non pagate alle Camere Fiscali di Terra Ferma, per il recupero delle quali gli Ufficiali agivano su segnalazione dei Governadori a le Intrade.

Contro le loro sentenze ed esecuzioni era possibile appellarsi al giudizio del Collegio dei XX Savi del corpo del Senato.

 


 

Dignità politica.

I componenti di questa magistratura ebbero l'autorizzazione ad entrare in Senato con Parte del 26 gennaio 1481 (registro VIII SENATO TERRA c.137), solamente per un anno ma dopo aver compiuto l'ufficio (il cui incarico durava due anni) e senza vantare alcun diritto.

Scorrendo la Parte del 31 maggio 1490 (libro STELLA c.105) si deduce però che la consuetudine o l'utilità della loro presenza aveva causato un ampliamento di tale facoltà, potendo essi partecipare ai lavori del Senato per tre anni dopo esaurito l'incarico.

Con Parte del 15 giugno 1511 (libro DEDA c.68) si riconfermò che gli Ufficiali erano ammessi in Senato solo per l'anno susseguente all'esaurimento del loro incarico e, per maggior sicurezza, data e disposizione si vollero questa volta riportati anche nel Capitolare del Senato (I,4,4).

Solamente con Parte del 7 aprile 1545 (libro NOVUS c.109) venne disposto che gli Ufficiali potessero entrare in Senato durante il loro ufficio, ma essendone inequivocabilmente esclusi allo scadere di quello.

L'ufficio era compreso nella speciale categoria burocratica che dava dignità di sottopregadi, all'interno della quale vantava il titolo di primo loco.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA                  : "Il Senato veneziano" pag. 56

FERRO                  : "Dizionario di diritto ..." tomo 3, pag. 117

A.S.V.                    : "Cartografia, disegni, miniature ..." pag. 87

 

 torna suso  

va indrìo