Istituzione.
Nella sua pragmatica lungimiranza, il Senato fu sempre
perfettamente conscio che solo da un sistema di contabilità pubblica
efficiente ed ordinata avrebbe potuto scaturire l’oculata
gestione delle risorse finanziarie dello Stato. Con questo
obiettivo la Parte approvata il 17 giugno 1499 (registro
XV, SENATO TERRA c.79 e libro STELLA c.162),
decretava l'istituzione della magistratura dei Savij sora
Conti, in seguito conosciuta anche col titolo di
Provedadori sora la Revision delli Conti.
Trascorso non molto tempo dalla sua istituzione però, la competenza
sull'elezione di questo ufficio venne avocata dal Mazor Consejo
alla propria esclusiva competenza, provvedendovi con la
costituzione di
quattro Mani di Lezionari (commissioni d'elettori) e con
il
periodo di durata della carica fissata in due anni.
Competenze.
Inizialmente il compito dell'ufficio fu di rivedere i conti
presentati dagli Ambasciatori, dai Provveditori, dai
Camerlenghi, dagli Ufficiali pagatori, dai Segretari e dai
Nunzi, sostituendosi così almeno in parte in una competenza che
generalmente era assegnata agli Officiali a le Rason Nove.
Più tardi ebbero assegnata anche la revisione dei registri
contabili della magistratura dei Governadori a le Intrade,
uno dei più importanti organi della pubblica amministrazione.
Con decreto del 1477 ai Savi venne affidata la revisione di
tutti i libri contabili che obbligatoriamente dovevano essere
tenuti a bordo di ogni nave dello Stato; mentre a
partire dal 1481 la loro giurisdizione venne ulteriormente
estesa all’approvazione dei conti presentati da alcuni uffici
"marittimi": Sindici Inquisidori da Mar, Capitani
Generali da Mar, Soracomiti, Provedadori in Armata.
Alcuni anni dopo, la competenza di questa magistratura fu ancora
ampliata, fino a comprendere in pratica la possibilità di
effettuare la revisione dei conti e dei relativi saldi di cassa
di qualunque ufficio pubblico, con autorità, in questo specifico
settore, pari a quella che era riconosciuta agli Avogadori de
Comun.
A partire dal 1500, a questo ufficio vennero assegnate
anche tutte le mansioni che fino a quel momento avevano
costituito la competenza dell'abolita magistratura dei tre
Savi in Rialto; mentre nel corso del 1513 il Senato assegnò
alla magistratura, associandovi la facoltà di inquisizione, la disamina di
tutti i casi riguardanti i lasciti a beneficio di eredi che però
li rifiutassero. In tal caso gli eredi dovevano essere da essi
scortati avanti la Signoria e qui pronunciare il giuramento
che altri beni non esistevano, che nulla era stato occultato,
che l'inventario completo dei beni mobili ed immobili erano
stati consegnati nelle mani dei Savi.
Dignità politica.
Singolarmente,
vista anche
l'importanza generalmente riconosciuta a questa magistratura, forti
contrarietà interne al Senato impedirono per qualche tempo che venisse approvata
la richiesta di una parte dei senatori affinchè i Savi fossero
aggregati ai lavori di quell'illustre consesso. Una prima volta, il 16 marzo
1501, venne proposto di concedere alla
magistratura l'ingresso in Senato, ma la proposta venne respinta
a larga maggioranza (registro
XXIV Senato Terra, c.159 t);
la stessa proposta venne allora ripresentata il 20 luglio 1527
ma essa fu ancora respinta (registro Senato Terra c.38 t).
L'ingresso venne finalmente concesso alla magistratura il 21
marzo 1528 ma grazie solamente al diretto intervento del Mazor
Consejo (libro DIANA c.80 t)
il quale si impose con la propria incontestabile autorità,
richiamando in questa occasione la norma generale secondo la quale "...la
parte presa in questo consejo non si possa per alcun altro
inferior collegio revocar..." (principio che pare fu
introdotto il 7 gennaio 1472, con la medesima Parte che
istituì i Savi de Rialto).
Al
Senato dunque non rimase che diligentemente ratificare la
Parte del Mazor Consejo con proprio decreto del 22 marzo
1528 (Capitolare del Pregadi I,4,3),
anche se all'interno dell'assemblea la magistratura non potè mai
vantare alcun diritto.
L'ufficio era compreso nella categoria burocratica che dava
dignità di sottopregadi, all'interno della quale vantava
il titolo di primo loco.
Bibliografia essenziale.
BESTA : "Il Senato
veneziano" pag. 58
FERRO : "Dizionario di
diritto ..." tomo X, pag. 91
SANDI : "Principi di
storia ..." P. 2, vol. 2, pag. 746 segg.
TENTORI : "Storia ..."
vol. 6, pag. 396