Repubblica Serenissima

Magistratura sottopregadi

Primo Locho

savij sora conti

(savi alla contabilità pubblica)

provedadori sora la revision delli conti

(provveditori alla revisione della contabilità pubblica)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Nella sua pragmatica lungimiranza, il Senato fu sempre perfettamente conscio che solo da un sistema di contabilità pubblica efficiente ed ordinata avrebbe potuto scaturire l’oculata gestione delle risorse finanziarie dello Stato. Con questo obiettivo la Parte approvata il 17 giugno 1499 (registro XV, SENATO TERRA c.79 e libro STELLA c.162), decretava l'istituzione della magistratura dei Savij sora Conti, in seguito conosciuta anche col titolo di Provedadori sora la Revision delli Conti.

Trascorso non molto tempo dalla sua istituzione però, la competenza sull'elezione di questo ufficio venne avocata dal Mazor Consejo alla propria esclusiva competenza, provvedendovi con la costituzione di quattro Mani di Lezionari (commissioni d'elettori) e con il periodo di durata della carica fissata in due anni.

 


Competenze.

Inizialmente il compito dell'ufficio fu di rivedere i conti presentati dagli Ambasciatori, dai Provveditori, dai Camerlenghi, dagli Ufficiali pagatori, dai Segretari e dai Nunzi, sostituendosi così almeno in parte in una competenza che generalmente era assegnata agli Officiali a le Rason Nove. Più tardi  ebbero assegnata anche la revisione dei registri contabili della magistratura dei Governadori a le Intrade, uno dei più importanti organi della pubblica amministrazione.

Con decreto del 1477 ai Savi venne affidata la revisione di tutti i libri contabili che obbligatoriamente dovevano essere tenuti a bordo di ogni nave dello Stato; mentre a partire dal 1481 la loro giurisdizione venne ulteriormente estesa all’approvazione dei conti presentati da alcuni uffici "marittimi": Sindici Inquisidori da Mar, Capitani Generali da Mar, Soracomiti, Provedadori in Armata.

Alcuni anni dopo, la competenza di questa magistratura fu ancora ampliata, fino a comprendere in pratica la possibilità di effettuare la revisione dei conti e dei relativi saldi di cassa di qualunque ufficio pubblico, con autorità, in questo specifico settore, pari a quella che era riconosciuta agli Avogadori de Comun.

A partire dal 1500, a questo ufficio vennero assegnate anche tutte le mansioni che fino a quel momento avevano costituito la competenza dell'abolita magistratura dei tre Savi in Rialto; mentre nel corso del 1513 il Senato assegnò alla magistratura, associandovi la facoltà di inquisizione, la disamina di tutti i casi riguardanti i lasciti a beneficio di eredi che però li rifiutassero. In tal caso gli eredi dovevano essere da essi scortati avanti la Signoria e qui pronunciare il giuramento che altri beni non esistevano, che nulla era stato occultato, che l'inventario completo dei beni mobili ed immobili erano stati consegnati nelle mani dei Savi.

 


 

Dignità politica.

Singolarmente, vista anche l'importanza generalmente riconosciuta a questa magistratura, forti contrarietà interne al Senato impedirono per qualche tempo che venisse approvata la richiesta di una parte dei senatori affinchè i Savi fossero aggregati ai lavori di quell'illustre consesso. Una prima volta, il 16 marzo 1501, venne proposto di concedere alla magistratura l'ingresso in Senato, ma la proposta venne respinta a larga maggioranza (registro XXIV Senato Terra, c.159 t); la stessa proposta venne allora ripresentata il 20 luglio 1527 ma essa fu ancora respinta (registro Senato Terra c.38 t).

L'ingresso venne finalmente concesso alla magistratura il 21 marzo 1528 ma grazie solamente al diretto intervento del Mazor Consejo (libro DIANA c.80 t) il quale si impose con la propria incontestabile autorità, richiamando in questa occasione la norma generale secondo la quale "...la parte presa in questo consejo non si possa per alcun altro inferior collegio revocar..." (principio che pare fu introdotto il 7 gennaio 1472, con la medesima Parte che istituì i Savi de Rialto).

Al Senato dunque non rimase che diligentemente ratificare la Parte del Mazor Consejo con proprio decreto del 22 marzo 1528 (Capitolare del Pregadi I,4,3), anche se all'interno dell'assemblea la magistratura non potè mai vantare alcun diritto.

L'ufficio era compreso nella categoria burocratica che dava dignità di sottopregadi, all'interno della quale vantava il titolo di primo loco.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA                  : "Il Senato veneziano" pag. 58

FERRO                  : "Dizionario di diritto ..." tomo X, pag. 91

SANDI                  : "Principi di storia ..." P. 2, vol. 2, pag. 746 segg.

TENTORI              : "Storia ..." vol. 6, pag. 396

 

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