Repubblica Serenissima

Magistratura sottopregadi

Secondo Locho

essecutori a le aque

(esecutori alle acque)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

Nel corso del 1530, con proprio decreto il Consejo dei Diese intervenne a modificare la struttura burocratica del Magistrato a le Aque, ampliandone il numero dei componenti, al fine di permettere all'ufficio dei Savi a le Aque di poter disporre di un supporto operativo di provata competenza.

La nuova magistratura così istituita era composta da tre membri, ai quali venne concesso il titolo di Essecutori a le Aque.

 


Competenze.

Il compito principale degli Esecutori, come appunto ben specifica il titolo loro attribuito, era quello di tramutare in pratica attuazione tutte le leggi, le regolamentazioni e le disposizioni che il Magistrato alle Acque ed gli altri Consigli dello Stato approvavano in materia di acque, di regolamentazione dei fiumi, di salvaguardia della laguna, nonchè di farle osservare.

Per poter avere una visione completa della complessa opera di vigilanza e prevenzione che costituiva la base dell'incarico affidato agli Esecutori, si rimanda alla scheda dedicata al Ministero, dove si troverà elencata, anche a titolo d'esempio, la folta schiera di ministri e di Proti, che costituivano in ultima analisi i materiali esecutori delle direttive tecnico-politiche del Governo.

La competenza sulla designazione della magistratura, all'inizio affidata al Consejo dei Diese, venne però in seguito assorbita definitivamente tra le competenze del Mazor Consejo, che a sua volta la inserì entro la categoria burocratica che dava dignità di Sottopregadi ed all'interno della quale vantava il titolo di secondo loco, (più tardi anzi elevato al rango di terzo loco).

 


Dignità politica.

L'ufficio degli Esecutori, data la rilevante importanza dell'incarico affidatogli, venne ammesso a partecipare ai lavori politici del Senato il 18 gennaio 1531 (Capitolare del Pregadi I,4,5) dove però non vantava alcun diritto, nè quello di por Parte (proporre nuove leggi) nè di por ballotta (possibilità di votare).

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA                                  : "Il Senato veneziano" pag. 60

FERRO                                  : "Dizionario di diritto ..." tomo I, pag. 78 segg.

A.S.V.                                    : "Cartografia, disegni, miniature ..." pag. 94

SANDI                                  : "Principi di storia ..." P. 3, vol. 1, pag. 70

 

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