Repubblica Serenissima

Magistratura sottopregadi

Secondo Locho

provedadori sora le pompe de le done

(provveditori ai lussi delle donne)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La magistratura dei Provedadori sora le Pompe de le Donne venne istituita, inizialmente in modo provvisorio, da una Parte approvata dal Mazor Consejo il 17 novembre 1476, per effetto della quale veniva in pratica ordinato al Senato di provvedere alla nomina di tre nobilomeni, con durata d'incarico di due anni.

 


Competenze.

I Provveditori ebbero delegato il compito di imporre l'osservanza e di sorvegliare la rigida esecuzione dei decreti emessi a più riprese dai vari consigli dello Stato in materia di repressione delle pompe, dei fasti e dei lussi eccessivi; potendo esaminare le denunce segrete, formare processi ed emettere sentenze.

Istituita con compiti importanti dal punto di vista della salvaguardia della moralità pubblica, come tuttavia era consuetudine, questa magistratura non raggiunse subito una grande importanza, tanto che con decreti susseguenti del 1483 e del 1489 la giurisdizione per la moderazione dello sfarzo e del lusso venne infatti delegata alla competenza dei Cinque Savi alla Mercanzia.

Privata repentinamente dell'incombenza posta alla base del suo operare, la magistratura non tardò a cadere presto nell'oblio, tanto che nel corso del 1499 il Senato ne decretò l'abolizione, ordinando che tutte le sue attribuzioni venissero provvisoriamente delegate all'ufficio dei Savi sopra la Stima delle Fabbriche.

Fu solamente nel corso del 1510, dunque durante l'imperversare della durissima guerra che la Repubblica dovette sostenere contro la Lega di Cambrai, che il Senato, deplorando pubblicamente le spese eccessive sostenute da alcuni per l'acquisto di beni voluttuari in un periodo tanto funesto per i bisogni dello Stato, ordinò la formazione di un collegio composto da due Procuratori de San Marco affinchè si ritornasse ad imporre limitazioni e castigare severamente lo sperpero, con facoltà concessa di por parte (proporre nuove leggi) in Senato ed incarico della durata di un anno senza possibilità di poter rifiutare l'elezione.

Tuttavia nemmeno sotto l'azione dei due Procuratori vennero conseguiti gli effetti sperati e dichiarato alfine miseramente fallito anche questo tentativo, il Senato si convinse della necessità di istituire nuovamente una magistratura alla quale affidare il compito di seguire con il giusto zelo il pericoloso evolversi del fenomeno degli eccessi della spesa dei privati.

Nel 1512, la proposta di istituire un ufficio straordinario composto da tre nobilomeni col titolo di Savi sopra le Spese Eccessive, venne presentata dal Pien Collegio in Senato e da questi immediatamente approvata a larghissima maggioranza di voti.

Dopo l'ennesima abrogazione, intervenuta puntualmente in seguito alla scadenza del mandato, finalmente si arrivò ad un decreto del Mazor Consejo che, approvato nel 1514, istituì l'ufficio dei Provedadori sora la Parte de le Pompe al quale venne riconosciuta la stabile e perpetua rielezione, con carica biennale e con il divieto per i suoi membri di non poter essere da qui tolti per essere assegnati ad una nuova carica se non dopo che fosse avvenuta la designazione dei successori.

L'elezione dei Provveditori, che competeva al Mazor Consejo, venne in seguito modificata aggiungendovi lo scrutinio (candidato) del Senato. Da ciò nacque la consuetudine che prese ad assegnare al Senato la scelta dei tre candidati che dovevano poi essere sottoposti al vaglio ed all'approvazione del Mazor Consejo.

Contro le sentenze emesse dai Provveditori venne riconosciuta più tardi la possibilità di potersi appellare inizialmente alla Serenissima Signoria ma a partire dal 1513 direttamente al Collegio dei XX Savi del Corpo del Senato.

 


Dignità politica.

La magistratura venne ammessa a partecipare ai lavori politici del Senato il giorno stesso della sua istituzione, cioè il 17 novembre 1476 (libro REGINA c.160) dove poteva por parte (proporre nuove leggi) nelle materie di sua competenza.

All'interno della struttura burocratica dello Stato, questo ufficio era compreso nella categoria che dava dignità di Sottopregadi, all'interno della quale vantava il titolo di secondo loco.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA                                  : "Il Senato veneziano" pag. 62, nota 6

FERRO                                  : "Dizionario di diritto ..." tomo VIII, pag. 285

GIULIANI                             : "Genesi e primi ..." pag.

ROMANIN                           : "Storia documentata di ..." vol. 5, pag.353

SANDI                                  : "Principi di storia ..." P. 3, vol. 1, pag. 97 segg.

SANUDO                             : "Cronachetta" pag. 150

TENTORI                             : "Saggio sulla storia ..." vol. 8, pag. 236

 

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