Repubblica Serenissima

Magistratura sottopregadi

Terzo Locho

patroni a l'arsenal

(patroni all'arsenale)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La data dell'istituzione della magistratura dei Patroni a l'Arsenal non è ancora nota, esiste però, a conferma delle sue antichissime origini, un documento del Mazor Consejo, datato 1276, che concede ai Patroni ed ai loro famigli l'eccezionale autorizzazione di potersi muovere per Venezia portando appresso le armi.

In seguito alla stabilizzazione dell’ufficio, successive disposizioni stabilirono che a ricoprire questa carica non potessero essere eletti nobilomeni aventi un'età inferiore ai 30 anni, con preferenza per coloro che avessero retto in precedenza almeno l'ufficio di Consigliere ducale o quello di Consigliere dei Diese.

La durata dell'incarico venne fissata sin dall'inizio in trentadue mesi, la designazione dei candidati avveniva a cura del Mazor Consejo che vi provvedeva con la formazione di quattro Mani di Lezionari (commissioni d'elettori), assieme alle quali, inizialmente, si unì anche lo scrutinio (candidato) del Senato.

A partire dal 1418 l'elezione dei Patroni a l'Arsenal venne avocata dal Mazor Consejo alla propria esclusiva competenza, tuttavia a partire dal 1757 la loro designazione si volle stabilmente assorbita tra le prerogative del Senato (il quale, lo si rammenta, già designava i Provveditori all'Arsenal).

 


Competenze.

Già nel corso del 1280 l'incarico dei Patroni a l'Arsenal aveva assunto quei connotati tipici di un ufficio di polizia civile, venendo appunto in quell'anno ad essi assegnata, oltre all’incombenza di sovrintendere sui lavori di costruzione navale, anche quella di coordinare la custodia del grande complesso industriale pubblico.

Questa disposizione relativa alla sorveglianza venne nuovamente richiamata nel corso del 1291 e rimase in vigore fino al 1442, quando essa venne ulteriormente inasprita con l'ordine per i nobilomeni eletti a questa carica di dover dimorare all'interno dell'Arsenale, in uno dei tre palazzotti che erano stati all'uopo ricavati nei pressi della porta da tera e che, in omaggio a Dante e alla sua Commedia (dove l'Arsenale è citato), vennero denominate Paradiso, Purgatorio e Inferno.

In forza di tale disposizione, da questo momento i Patroni a l'Arsenal assunsero pienamente anche il ruolo di supremi custodi della Caxa, (come popolarmente veniva chiamato il complesso industriale) ed anzi, perchè talvolta disattesa, nel 1486 fu ribadita la volontà del Governo a che essi tenessero la stabile residenza in Arsenale; anche se questa volta però si preferì insistere sul fatto che tale obbligo era da ritenersi pienamente assolto anche quando uno solo dei tre Patroni vi rimanesse nel corso della propria settimana di turno.

Ciascun Patron aveva poi assegnata un'area ben definita di autorità: vi era il Patron di cassa (addetto alla contabilità), il Patron di guardia (addetto alla sicurezza interna) ed il Patron de le maestranze (addetto agli arsenalotti, ovvero il personale). A loro servizio, ed in base alla qualifica, essi tenevano un numero variabile di Admiragli, Capi, Sottocapi, Proti, Sottoproti, Capitani, Deputati, Apontadori, Despontadori.

In tema di sicurezza, un decreto approvato dal Consiglio dei Diese nel 1513 proibì l'apertura delle porte dell'Arsenale dopo l'una di notte, se non con la contemporanea presenza dei tre Patroni e rimanendo stabilito che nel corso della notte le chiavi dei numerosi tezoni fossero sempre tutte in possesso di uno dei tre magistrati.

Riuniti in conferenza assieme ai Provedadori a l'Arsenal (come già si è ricordato, di elezione senatoria), i Patroni formavano l'organo di coordinamento conosciuto come Eccellentissima Banca, che riunita assieme ad altre magistrature formava il Colegio sora l'Arsenal, con diritto dei Patroni di poter convocarne le riunioni anche al di fuori delle normali riduzioni (riunioni) previste nell'anno.

 


Dignità politica.

La magistratura venne ammessa a partecipare ai lavori del Senato con Parte del 19 luglio 1444 (Capitolare del Pregadi I,1,10), dove ebbe riconosciuta la facoltà di por Parte (proporre nuove leggi) ed anche di por ballotta (votare) nelle materie di sua competenza.

L'ufficio era compreso nella speciale categoria burocratica che dava dignità di Sottopregadi, all'interno della quale questa magistratura vantava il titolo di primo loco, ciò sino al decreto del 22 febbraio 1651, quando il titolo si volle elevato al massimo livello di terzo loco.

 


Bibliografia essenziale.

SANUDO                             : "Cronachetta"                   pag. 120

BESTA                                  : "Il Senato veneziano"      pag. 61

FERRO                                  : "Dizionario di diritto ..."   tomo I, pag. 298

PIZZARELLO FONTANA : "Pietre e legni ..."              pag. 69

SANDI                                  : "Principi di storia ..."        P. 2, vol. 2 pag. 738 segg.

TENTORI                             : "Storia ..."                           vol. 6, pag. 355 segg.

DAVIS                                  : “Costruttori di navi a Venezia”

 

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