Repubblica Serenissima

Magistratura sottopregadi

Terzo Locho

provedadori sora camere

(provveditori agli uffici fiscali)

officiali a le raxon novissime

(ufficiali alle scritture contabili)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La magistratura dei Provedadori sora Camere venne istituita ufficialmente con la Parte approvata il 5 novembre 1405 (libro LEONA c.148), anche se inizialmente la consuetudine preferì assegnare ai componenti di questo ufficio  il titolo di Officiali a le Rason Novissime.

Tale pratica, non rara all'interno della struttura burocratica della Repubblica, fu in questo caso giustificata dal fatto che questi Ufficiali ebbero inizialmente attribuite alcune mansioni di controllo contabile ad un livello del tutto analogo a quello assegnato ai loro colleghi delle Rason Vecie ed alle Rason Nove, che si occupavano di riscontrare i registri contabili dei Rettori ed altri Officiali che venivano inviati a rappresentare lo Stato presso le Reggenze del veronese, del vicentino, del feltrino, del bellunese e del padovano.

Forse a causa di confusioni di competenza successivamente insorte, con decreto approvato dal Senato il 30 giugno 1449 (cfr. SENATO TERRA, registro 2, c.112) a questo ufficio venne ufficialmente assegnato il titolo di Provedadori sora Camere.


Competenze.

Oltre alle funzioni di riscontro dei conti delle Reggenze sopra elencate, altre attribuzioni vennero in seguito assegnate ai Provveditori, tra le quali spicca sicuramente per importanza quella di sorvegliare che venisse attuata la puntuale esazione dei dazi e delle altre imposte indirette (tanse, campatico, gravezze) da parte delle Camere Fiscali situate tanto nello Stato da Terra che nello Stato da Mar (la Camera costituiva l'ufficio che presso ciascuna Reggenza raccoglieva i proventi destinati all'Erario) e che poi si procedesse con il regolare invio dei tributi a Venezia.

In progresso di tempo, il controllo esercitato dalla magistratura venne ulteriormente esteso fino a comprendere anche tutta l'amministrazione economica delle Camere Fiscali, in special modo verificando periodicamente anche la qualità della gestione dei beni pubblici ad esse pertinenti.

Per questo motivo i Provveditori ebbero delegata anche qualche competenza sui beni ed i diritti di pubblica ragione (ossia i feudi censuari, gli impropri, i livelli, i terratici), concentrati specialmente nel polesine di Rovigo e nel padovano, in quanto benefici che erano stati concessi dalla precedente Camera Estense, e che erano integralmente pervenuti alla Repubblica dopo la conquista di quei territori, avvenuta nel 1482.

A coronamento delle competenze assegnate, non molto tempo dopo ai Provedadori venne delegata anche la diretta giurisdizione in materia, associata alla facoltà di poter istruire processi contro i sospettati utilizzando il rito inquisitorio del Senato.

Grazie al maneggio di una notevole quantità di denaro pubblico, oltre ad essere frequentemente chiamato a coprire una parte consistente delle sempre ingenti spese militari, l'ufficio doveva sostenere anche quelle necessarie all'ordinaria amministrazione dell'esercito (ad esempio per l'acquisto dell'equipaggiamento bellico delle truppe e per le loro uniformi) per le quali i Provedadori utilizzavano un apposito fondo, detto cassa del quartieron.


Dignità politica.

I Provedadori sora Camere vennero ammessi a partecipare ai lavori politici del Senato il 29 maggio 1410 (cfr. libro LEONA c.190 t. ed una successiva interpretazione autentica dello stesso Senato ritrovabile nel Capitolare del Pregadi I,2,15) dove poterono, a partire però dal 1507, anche por Parte (proporre nuove leggi) e por ballotta (votare) nelle materie di loro competenza.

Questo ufficio era compreso nella speciale categoria burocratica che dava dignità di Sottopregadi, all'interno della quale aveva il titolo di terzo loco.


Bibliografia essenziale.

BESTA                                  : "Il Senato veneziano" pag. 53

A.S.V.                                    : "Cartografia, disegni, miniature ..." pag. 114

FERRO                                  : "Dizionario di diritto ..." tomo X, pag. 86

SANUDO                             : "Cronachetta" pag. 126 segg.

SANDI                                  : "Principi di storia ..." P. 2, vol. 2, pag. 762

 

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