Istituzione.
La magistratura dei Provedadori sora Camere venne
istituita ufficialmente con la Parte approvata il 5
novembre 1405 (libro LEONA c.148),
anche se inizialmente la consuetudine preferì assegnare ai
componenti di
questo ufficio il titolo di Officiali a le Rason
Novissime.
Tale pratica, non rara all'interno della struttura burocratica
della Repubblica, fu in questo caso giustificata dal fatto che
questi Ufficiali ebbero inizialmente attribuite alcune mansioni
di controllo contabile ad un livello del tutto analogo a quello
assegnato ai loro colleghi delle Rason Vecie ed
alle Rason Nove, che si occupavano di riscontrare i
registri contabili dei Rettori ed altri Officiali
che venivano inviati a
rappresentare lo Stato presso le Reggenze del veronese,
del vicentino, del feltrino, del bellunese e del padovano.
Forse a causa di confusioni di competenza successivamente insorte, con decreto
approvato dal Senato il 30
giugno 1449 (cfr. SENATO TERRA, registro 2, c.112) a
questo ufficio venne ufficialmente assegnato il titolo di
Provedadori sora Camere.
Competenze.
Oltre alle funzioni di riscontro dei conti delle Reggenze sopra
elencate, altre
attribuzioni vennero in seguito assegnate ai Provveditori, tra
le quali spicca sicuramente per importanza quella di sorvegliare
che venisse attuata la puntuale esazione dei dazi e delle
altre imposte indirette (tanse, campatico,
gravezze) da parte delle Camere
Fiscali situate tanto nello Stato da Terra che
nello Stato da Mar (la Camera costituiva l'ufficio
che presso ciascuna Reggenza raccoglieva i proventi destinati
all'Erario) e che poi si procedesse con il regolare invio dei
tributi a Venezia.
In progresso di tempo, il controllo esercitato dalla magistratura
venne ulteriormente esteso fino a comprendere anche tutta l'amministrazione
economica delle Camere Fiscali, in special modo
verificando periodicamente anche la qualità della gestione dei
beni pubblici ad esse pertinenti.
Per questo motivo i
Provveditori ebbero delegata anche qualche competenza
sui beni ed i diritti di pubblica ragione (ossia i feudi
censuari, gli impropri, i livelli, i terratici),
concentrati specialmente nel polesine di Rovigo e nel padovano,
in quanto benefici che
erano stati concessi dalla precedente Camera
Estense, e che erano integralmente pervenuti alla Repubblica
dopo la conquista di quei territori, avvenuta nel 1482.
A
coronamento delle competenze assegnate, non molto tempo dopo
ai Provedadori venne delegata anche la diretta
giurisdizione in materia, associata alla facoltà di poter istruire processi
contro i sospettati utilizzando il rito inquisitorio del
Senato.
Grazie al maneggio di una notevole quantità di denaro pubblico,
oltre ad essere frequentemente chiamato a coprire una parte
consistente delle sempre ingenti spese militari, l'ufficio
doveva sostenere anche quelle necessarie all'ordinaria amministrazione
dell'esercito (ad esempio per l'acquisto dell'equipaggiamento
bellico delle truppe e per le loro uniformi) per le quali i
Provedadori utilizzavano un apposito fondo, detto cassa del quartieron.
Dignità politica.
I
Provedadori sora Camere vennero ammessi a partecipare
ai lavori politici del Senato il 29 maggio 1410 (cfr. libro LEONA c.190 t. ed una successiva interpretazione autentica dello
stesso Senato ritrovabile nel Capitolare del Pregadi I,2,15)
dove poterono, a partire però dal 1507, anche por Parte (proporre nuove
leggi) e por ballotta (votare) nelle materie di loro
competenza.
Questo ufficio era compreso nella speciale categoria burocratica
che dava dignità di Sottopregadi, all'interno della quale
aveva il titolo di terzo loco.
Bibliografia essenziale.
BESTA
: "Il Senato veneziano" pag. 53
A.S.V.
: "Cartografia, disegni, miniature ..." pag. 114
FERRO
: "Dizionario di diritto ..." tomo X, pag. 86
SANUDO : "Cronachetta"
pag. 126 segg.
SANDI
: "Principi di storia ..." P. 2, vol. 2, pag. 762