Istituzione.
La data d'istituzione della magistratura dei Provedadori de
Comun ancora non è conosciuta, anche se ciò pare
presumibile possa essere stato deciso nel corso del 1256.
I tre Provedadori che costituivano l'ufficio erano designati dal
Mazor Consejo che vi provvedeva per mezzo di quattro Mani di
Lezionari (commissioni d'elettori). La carica
dell'ufficio aveva una durata di sedici mesi.
Competenze.
Le
competenze spaziavano su vari settori
della pubblica amministrazione, talora all'apparenza assai
eterogenei fra loro, ma in realtà uniti dal filo rosso
della presenza di un interesse pubblico che in essi andava
severamente tutelato. Tra le più attribuzioni più significative, si
ricordano le seguenti:
-
detenevano qualche limitata competenza in materia di commercio e di
navigazione, ma con giurisdizione penale nelle materie assegnate;
-
curavano e sovrintendevano alla costruzione ed alla manutenzione
di calli, fondamente, ponti e selciati, escavo di rii e canali
interni, riparazione delle loro sponde, anche ricorrendo all'ausilio dell'opera di sorveglianza
e segnalazione svolta dai
Capicontrada;
-
si
adoperavano affinchè tutte le possibili prevenzioni fossero
messe in atto per limitare al massimo i danni da incendio, in
particolare mantenendo efficienti i depositi di materiale che
era istituito presso ciascuna parrocchia della città;
-
avevano qualche giurisdizione sui traghetti "de dentro" (cioè in
Venezia) ed in generale sulla navigazione fluviale;
-
avevano competenza nei riguardi di
alcune Schole
Picole, delle quali sorvegliavano l'attività sociale e
vigilando che non si perpetrassero frodi sulla
qualità dei prodotti finiti (in special modo nel tessile).
Stavano sotto la loro giurisdizione alcune Arti di
Mercanzia
(Merciai, Laneri, Mercanti da Malvasia, Sensali, Libreri, Cartari,
Mezzani da Cambi), alcune
Arti
da Manifattura (Capeleri,
Bareteri, Manganeri, Garzoti, Testori, Cimolini) e una delle
Arti da Vittuaria (Travasadori da ojo).
-
sovrintendevano inoltre al Colegio dei medici chirurghi;
Dall'inizio del '500, a seguito di un decreto approvato dal
Consejo dei Diese, passarono sotto la tutela dei
Provedadori anche le seguenti giurisdizioni:
-
vagliare le richieste di privilegio di cittadinanza,
concedendola solo a coloro che potessero dimostrare di aver
dimorato in Venezia con la loro famiglia da almeno un anno
(beneficio da non confondersi con l'assegnazione della
cittadinanza originaria di esclusiva competenza degli
Avogadori de Comun);
-
valutare con attenzione l'utilità e, se del caso, approvare con
il rilascio di apposito brevetto
ogni nuova invenzione;
-
gestire l'organizzazione delle lotterie pubbliche, sia in Venezia
che in tutto lo Stato;
-
dal 1569, verificare il corretto carico delle navi in partenza,
in modo da poter prevenire eventuali cause di naufragio (ad
esempio la possibilità dello spostamento del carico in
navigazione), rilasciando al Sopracomito il
regolare bollettino col quale poteva salpare.
In
tutte le materie assegnate alla sua sorveglianza la magistratura
aveva giurisdizione diretta, emettendo sentenza ed avendo come
tribunale d'appello
l'ufficio dei Cinque Savi alla Merchanzia.
Dignità politica.
La magistratura venne ammessa a partecipare ai lavori politici
del Senato il 28 febbraio 1312 (libro
PRESBITER del Maggior Consiglio c.37 e Capitolare del Pregadi
I,1,5)
e
data la grandissima importanza che rivestivano le sue funzioni,
ebbe riconosciuto il diritto di por Parte (proporre nuove
leggi) e por ballotta (votare) in tutte le materie
nelle quali fosse ravvisabile la necessità di tutelare l'interesse del Comune.
L'ufficio era compreso nella
categoria burocratica che dava dignità di Sottopregadi,
all'interno della quale vantava il titolo di terzo loco.
Bibliografia essenziale.
A.S.V.
: "Cartografia, disegni, miniature ..." pag. 65
BESTA
: "Il Senato veneziano" pag. 51
FERRO
: "Dizionario di diritto ..." tomo IX, pag. 102
SANUDO : "Cronachetta"
pag. 127 segg.
SANDI
: "Principi di storia ..." P. 1, vol. 2, pag. 766
TENTORI :
"Storia ..." vol. IV, pag. 45