Istituzione.
La data esatta dell'istituzione della magistratura degli
Officiali a le Razon Vecie non è nota.
Un
primo, generico riferimento all'esistenza di un ufficio avente
mansioni di registrazioni di contabilità pubblica si coglie
nella Parte approvata l'8 giugno 1249 (libro
COMMUNE II, c.156),
che accenna all'esistenza di
un gruppo di ragionati ducali che sovrintendevano appunto alle Rason.
Sfogliando invece il Capitolare dell'ufficio, dove la Parte
più antica porta la data del 1260, si deve arrivare al
1271 per vedere citata l'esistenza di due uffici separati, suddivisi
in rason de dentro, competenti per Venezia e rason de fuora, competenti per il Dogado (libro BIFRONS, c.58 le Parti del 6 luglio 1271 e 24 febbraio 1282).
Al
principio del 1300 però i due uffici vennero nuovamente
unificati, così che il titolo di Officiali a le Rason
appare esplicitamente menzionato in un documento
datato 16 settembre 1381.
La
sede dell'ufficio si trovava a Rialto, e i componenti variarono
inizialmente nel numero per poi stabilizzarsi a tre. Erano
eletti per mezzo di quattro Mani di Lezionari
(commissioni elettive) formate dal Mazor Consejo.
La
loro
carica aveva la durata complessiva di sedici mesi.
Competenze.
Inizialmente, l'incarico assegnato agli Ufficiali fu quello di
sottoporre a revisione i registri contabili
di qualunque ufficio della pubblica amministrazione. Solo a partire
dal 1392 tale illimitata competenza venne ricondotta entro un
ambito più ristretto ma anche, probabilmente, più incisivo; il controllo
venne da allora limitato ai seguenti uffici:
v Camerlenghi de Comun,
v
le
magistrature straordinarie,
v Patroni a l'Arsenal,
v
Officiali ai Imprestidi,
v
tutti i magistrati, Podestà, Rettori e Consoli con residenza
fuori dal Dogado,
v
sulle riscossioni eseguite dai Provedadori sora Cotimi.
Successivamente però ebbero delegati ampi poteri di esazione dei
tributi in sospeso ed anche giurisdizione penale con facoltà d'inquisizione contro
i funzionari pubblici che fossero sorpresi o sospettati di intacchi (ammanchi) delle casse pubbliche.
Gli Ufficiali esercitavano anche compiti di
amministrazione diretta sulle regalie che venivano fatte al Dose
(considerate di proprietà dello Stato) ed in generale sulla
preservazione dei beni immobili di proprietà pubblica, dei
quali conservavano un minuto ed aggiornato
registro, avendo cura di sovrintendere alle affittanze,
ai livelli e alle vendite.
Dovevano inoltre agire per conservare alla proprietà pubblica
i beni immobili confiscati ai ribelli e le aree di pertinenza
di opere fortificate cadute in disuso, dovendone immediatamente
rilevare gli eventuali usurpi (alienazioni) perpetrati da
privati con danno del demanio pubblico.
Gli Ufficiali ebbero
anche qualche competenza in materia di commercio del sale, che
però conservarono solamente fino
all'istituzione del magistrato dei Provedadori al Sal.
Essi avevano anche riconosciuta la facoltà di appaltare direttamente alcuni dazi
di non grande importanza,
sia in Venezia che nello Stato, tra cui il più famoso e
ricordato era
quello detto del pesce al palo, potendone giudicare anche
le relative controversie.
Competeva a questa magistratura sostenere con la
propria cassa le spese di rappresentanza ed altre cerimonie di
Stato: ricevimenti in onore di Signori e Principi
stranieri in visita alla capitale, per le onoranze funebri del Dose morto e quelle per
onorare l'elezione del nuovo capo dello Stato.
Era inoltre
compito degli Ufficiali distribuire per conto del Dose (e
dunque dello Stato) nel corso del mese di
Dicembre le tradizionali oselle ai nobilomeni.
Infine,
di loro competenza era conservare un aggiornato e dettagliato
elenco di tutti i mobili, tappezzerie ed altri oggetti
d'arredamento che fossero di proprietà dello Stato e che si
trovassero all'interno dei palazzi dove avevano residenza gli
ambasciatori stranieri.
Dignità politica.
Questa magistratura venne ammessa a partecipare ai lavori
politici del Senato con legge del 29 maggio 1410 (libro LEONA c.190 t. e successiva interpretazione
autentica dello stesso Senato ritrovabile sul Capitolare del
Pregadi I,2,15)
dove poteva anche por parte (proporre nuove leggi) e
por ballotta (votare) nelle materie di sua competenza.
L'ufficio era compreso nella categoria burocratica che dava
dignità di Sottopregadi, all'interno della quale vantava
il titolo di terzo loco.
Bibliografia essenziale.
BESTA
: "Il Senato veneziano" pag. 52, nota 3
A.S.V.
: "Cartografia, disegni, miniature ..." pag. 67
FERRO
: "Dizionario di diritto ..." tomo IX, pag. 156 segg.
SANUDO : "Cronachetta"
pag. 131
SANDI
: "Principi di storia ..." P. 2, vol. 1, pag. 141 segg.
TENTORI :
"Storia ..." vol. 5, pag. 329