Repubblica Serenissima

Magistratura sottopregadi

Terzo Locho

officiali a le razon vecie

(ufficiali alle registrazioni contabili)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

La data esatta dell'istituzione della magistratura degli Officiali a le Razon Vecie non è nota.

Un primo, generico riferimento all'esistenza di un ufficio avente mansioni di registrazioni di contabilità pubblica si coglie nella Parte approvata l'8 giugno 1249 (libro COMMUNE II, c.156), che accenna all'esistenza di un gruppo di ragionati ducali che sovrintendevano appunto alle Rason.

Sfogliando invece il Capitolare dell'ufficio, dove la Parte più antica porta la data del 1260, si deve arrivare al 1271 per vedere citata l'esistenza di due uffici separati, suddivisi in rason de dentro, competenti per Venezia e rason de fuora, competenti per il Dogado (libro BIFRONS, c.58 le Parti del 6 luglio 1271 e 24 febbraio 1282).

Al principio del 1300 però i due uffici vennero nuovamente unificati, così che il titolo di Officiali a le Rason appare esplicitamente menzionato in un documento datato 16 settembre 1381.

La sede dell'ufficio si trovava a Rialto, e i componenti variarono inizialmente nel numero per poi stabilizzarsi a tre. Erano eletti per mezzo di quattro Mani di Lezionari (commissioni elettive) formate dal Mazor Consejo.

La loro carica aveva la durata complessiva di sedici mesi.

 


 

Competenze.

Inizialmente, l'incarico assegnato agli Ufficiali fu quello di sottoporre a revisione i registri contabili di qualunque ufficio della pubblica amministrazione. Solo a partire dal 1392 tale illimitata competenza venne ricondotta entro un ambito più ristretto ma anche, probabilmente, più incisivo; il controllo venne da allora limitato ai seguenti uffici:

v     Camerlenghi de Comun,

v      le magistrature straordinarie,

v     Patroni a l'Arsenal,

v      Officiali ai Imprestidi,

v      tutti i magistrati, Podestà, Rettori e Consoli con residenza fuori dal Dogado,

v      sulle riscossioni eseguite dai Provedadori sora Cotimi.

Successivamente però ebbero delegati ampi poteri di esazione dei tributi in sospeso ed anche giurisdizione penale con facoltà d'inquisizione contro i funzionari pubblici che fossero sorpresi o sospettati di intacchi (ammanchi) delle casse pubbliche.

Gli Ufficiali esercitavano anche compiti di amministrazione diretta sulle regalie che venivano fatte al Dose (considerate di proprietà dello Stato) ed in generale sulla preservazione dei beni immobili di proprietà pubblica, dei quali conservavano un minuto ed aggiornato registro, avendo cura di sovrintendere alle affittanze, ai livelli e alle vendite. Dovevano inoltre agire per conservare alla proprietà pubblica i beni immobili confiscati ai ribelli e le aree di pertinenza di opere fortificate cadute in disuso, dovendone immediatamente rilevare gli eventuali usurpi (alienazioni) perpetrati da privati con danno del demanio pubblico.

Gli Ufficiali ebbero anche qualche competenza in materia di commercio del sale, che però conservarono solamente fino all'istituzione del magistrato dei Provedadori al Sal.

Essi avevano anche riconosciuta la facoltà di appaltare direttamente alcuni dazi di non grande importanza, sia in Venezia che nello Stato, tra cui il più famoso e ricordato era quello detto del pesce al palo, potendone giudicare anche le relative controversie.

Competeva a questa magistratura sostenere con la propria cassa le spese di rappresentanza ed altre cerimonie di Stato: ricevimenti in onore di Signori e Principi stranieri in visita alla capitale, per le onoranze funebri del Dose morto e quelle per onorare l'elezione del nuovo capo dello Stato.

Era inoltre compito degli Ufficiali distribuire per conto del Dose (e dunque dello Stato) nel corso del mese di Dicembre le tradizionali oselle ai nobilomeni.

Infine, di loro competenza era conservare un aggiornato e dettagliato elenco di tutti i mobili, tappezzerie ed altri oggetti d'arredamento che fossero di proprietà dello Stato e che si trovassero all'interno dei palazzi dove avevano residenza gli ambasciatori stranieri.

 


 

Dignità politica.

Questa magistratura venne ammessa a partecipare ai lavori politici del Senato con legge del 29 maggio 1410 (libro LEONA c.190 t. e successiva interpretazione autentica dello stesso Senato ritrovabile sul Capitolare del Pregadi I,2,15) dove poteva anche por parte (proporre nuove leggi) e por ballotta (votare) nelle materie di sua competenza.

L'ufficio era compreso nella categoria burocratica che dava dignità di Sottopregadi, all'interno della quale vantava il titolo di terzo loco.

 


 

Bibliografia essenziale.

BESTA                                  : "Il Senato veneziano" pag. 52, nota 3

A.S.V.                                    : "Cartografia, disegni, miniature ..." pag. 67

FERRO                                  : "Dizionario di diritto ..." tomo IX, pag. 156 segg.

SANUDO                             : "Cronachetta" pag. 131

SANDI                                  : "Principi di storia ..." P. 2, vol. 1, pag. 141 segg.

TENTORI                             : "Storia ..." vol. 5, pag. 329

 

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