Savi agli Ordini della Navigazione.
La
Mano dei Savi agli Ordini della
Navigazione, deve il suo titolo al
fatto che le competenze
ad essa delegate
riguardavano la materia della
navigazione, l’armamento delle
navi (sia da guerra che
commerciali), la vigilanza e
regolamentazione delle ciurme e
degli ufficiali di marina, la
partecipazione alla direzione dei
lavori dell’Arsenal, la
cura nella manutenzione e
l'efficienza degli scali
marittimi in levante.
A
differenza del grande prestigio di
cui invece
godevano le altre due Mani
della Consulta, il fatto che
le ampie competenze non furono mai accompagnate
da una sostanziale delega esecutiva, limitava
grandemente l'autonomia operativa
di
questo Saviato che infatti
veniva considerato
un incarico di poca importanza.
Proprio per questo motivo i
candidati a comporre la Mano venivano tolti al di fuori del corpo del
Senato e
l'età legale prevista per
l'ammissione era incredibilmente
bassa:
25 anni.
L'ammissione
ufficiale
ai lavori del Senato venne
decretata nel 1442, anche se
già a partire dal
1403 pare che fosse richiesta
anche la presenza della Mano
affinché la Consulta si
potesse radunare
legalmente. I cinque Savi duravano in
carica sei mesi ed alla scadenza di
ogni muda ne venivano eletti
alternativamente due o tre, dando
così il tempo ai più anziani di
istruire i nuovi arrivati.
Le competenze.
Può lasciare
comprensibilmente perplessi il fatto
che, all'interno di un sistema così
sensibile al fatto che le
cariche più importanti
fossero, di solito, assegnate a
nobilomeni che già avevano raggiunto
un'esperienza ed un'età ragguardevole,
trovassero posto persone tanto
giovani quanto inevitabilmente
inesperte nel maneggio degli
affari politici.
In effetti
però, come già si è detto, il potere
esecutivo
di questo saviato all'interno
del Pien Collegio o del
Senato era praticamente
nullo. Per l'indubbia complessità e la vastità
delle problematiche, la materia che
nominalmente si voleva assegnata ai
Savi
agli Ordini fu invece sempre
intimamente considerata
dal Senato di preminente interesse
nazionale, tanto che alla sua trattazione
esso scelse di delegare numerose ed autorevoli
magistrature senatorie, che in
pratica finirono per surrogare il
saviato nelle sue funzioni.
Scegliendo
di non permettere l'assorbimento di
questa Mano all'interno delle
competenze elettive del Senato
(probabilmente per il timore di
alterare l'equilibrio faticosamente
raggiunto con il Mazor Consejo
in merito alla distribuzione delle
cariche) il sistema costituzionale
spinse
questo
sottosaviato verso la funzione di
autentica palestra politica
riservata a quei giovani
nobilomeni che, avendo già dato
bella prova di sé, attraverso questo
incarico iniziavano a prendere
confidenza con i complessi
meccanismi dell'attività di governo.
Restò comunque sempre ben definita
la loro completa estraneità dal
corpo del Senato, condizione
che con le norme successivamente
approvatesi venne meglio
specificando:
-
essendo tolti al di fuori del
Senato, i Savi
provenivano da magistrature di rango
inferiore; con tutto ciò che
questo comportava in riguardo al
rispetto dovuto al cursus
honorum dei senatori;
-
i Savi avevano riconosciuta la facoltà
di por Parte nelle materie
di loro competenza ma, a
differenza dei membri delle altre due Mani,
per poter esercitare legalmente
questa facoltà in Senato
essi dovevano
prima notificare la loro proposta
alla Signoria;
-
quando in Pien Collegio facevano
il ingresso i Capi del Consejo
dei Diese
per importanti comunicazioni,
oltre ai tre Capi de la Quarantia
al
Criminal, anche questi Savi
erano obbligati ad uscirne;
-
tutte le Parti che andavano
a costituire il Capitolare dei
Savi Grandi e dei
Savi alla Terra Ferma erano
emanate dal Mazor Consejo, in
quanto organo sovrano; per quanto
invece riguardava i Savi agli Ordini,
le loro prerogative erano fissate direttamente dal
Senato.