organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Mazor Consejo

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE

 

la formazione delle "Mani di Lezionari".

il lavoro elettivo della "Mano".

la presentazione dei candidati all'assemblea.

l'istituto della "Pieggeria".

procedure di elezione alla carica.

requisiti di eleggibilità.

particolari procedure di elezione.

 

La formazione delle "Mani di Lezionari".

A differenza del Senato, che preferirà quasi sempre adottare il sistema elettivo detto per polizze, il Mazor Consejo per le proprie procedure elettive userà sempre il sistema delle Mani di Lezionari (ossia la costituzione simultanea di apposite commissioni elettorali; lezionario deriva dal latino lector, elettore), ciascuna formata da un massimo di nove membri.

La costituzione della Mano, basata su di una procedura assai meticolosa, rispondeva dal punto di vista politico all’esigenza tipicamente veneziana della ricerca della complessità dell'ordine, in funzione antioligarchica.

Per prima cosa erano allestiti tre grandi bacili, aventi la forma di alto braciere, posti davanti alla tribuna della Signoria, sufficientemente alti per modo che fosse impossibile per chiunque arrivare a guardarci dentro.

Se  le Mani da da costituire erano quattro, entro i due bacili laterali si gettavano, fra le molte balle d'argento, 30 ballotte d'oro e nell'urna centrale 36 ballotte d'oro e 24 d'argento. Quando invece, solitamente per elezioni di minore importanza, le Mani necessarie erano solo due, in ciascuna urna laterale si gettavano, oltre al solito buon numero di ballotte d'argento, 20 ballotte d'oro, mentre nell'urna centrale se ne ponevano 18 d'oro e 22 d'argento.

Veniva quindi estratto in sorte l'ordine in cui i lunghi banchi trasversali, dove stavano seduti i membri del consiglio, dovevano essere chiamati a cappello (il bacile, così chiamato per l'antica usanza che vedeva il cappello di paglia del Dose costituire l'urna), onde ognuno estraesse una ballotta. Determinato il primo banco, ciascun patrizio si avviava con ordine alle urne laterali, seguito con ordine dai colleghi successivi:

  • se pescava una ballotta d'argento, tornava al suo posto,

  • se invece pescava una ballotta d'oro, si spostava all'urna centrale e qui pescava una seconda ballotta:

  • se era d'argento, tornava al posto,

  • se invece questa era d'oro, egli attendeva la verifica sull'autenticità della ballotta estratta fatta dai segretari ducali.

Successivamente uno dei notari ducali scandiva ad alta voce il nome del lezionario, mentre un collega, seduto in mezzo alla vasta sala, lo ripeteva nuovamente, affinché tutti potessero vigilare che non entrassero a formare la Mano coloro che fossero nella condizione di cacciati di cappello (incompatibili) per l'elezione in corso.

La legge elettorale stabiliva inoltre che in ogni Mano non potesse entrare più di un nobile per ciascuna famiglia (dunque con nessun riferimento al casato); se tuttavia le Mani da formarsi erano quattro, il numero massimo era allora elevato a due nobili per famiglia.

A mano a mano che la sorte designava i lezionari, essi prendevano posto in un apposito banco posto davanti al Dose, ma con la schiena rivolta all'assemblea, in modo che nessuno potesse raccomandarsi anche solo con lo sguardo. Quando la Mano era completata, due segretari la levavano e la scortavano in una saletta appartata dove avevano inizio i lavori.

 

Il lavoro elettivo della "Mano".

Prima che iniziassero i lavori, tutti i componenti della Mano erano tenuti a prestare giuramento, innanzi al Cancellier Grando, che avrebbero adempiuto imparzialmente all'ufficio loro; quindi al più giovane dei lezionari era consegnato l'elenco completo delle voci (cariche) da eleggere in quella tornata.

Questo era anche il momento dove veniva nuovamente rammentato ai presenti di dichiarare qualsiasi propria od altrui eventuale incompatibilità con il lavoro che si andava ad iniziare, ed a tale scopo veniva a tutti sottoposto l'elenco completo dei nobili che avevano pescato la ballotta d'oro.

Completata anche questa formalità, all’interno della Mano, dove i lezionari si disponevano normalmente in ordine d'età, il segretario leggeva quindi un breve riassunto delle norme intese a prevenire errori o frodi, indi egli poneva in un'urna nove ballotte, ognuna contrassegnata da un numero corrispondente all'elenco delle voci da eleggersi.

Seguendo l’ordine nel quale erano seduti, ogni lezionario estraeva una ballotta e secondo il numero indicato, restava stabilito che per quella carica egli era elettore; ai lezionari era consentito di scambiarsi tra loro le voci.

Nel caso le cariche da assegnare fossero state in numero maggiore di nove, il lezionario della prima voce, nominava anche il candidato per la decima e così via.

Colui il quale il caso aveva designato per la prima voce, indicava alla commissione il nome del proprio candidato, potendo nominare anche un proprio parente. Ballottato il nome proposto, egli risultava il designato della Mano per quella voce solo se aveva ottenuto almeno sei voti favorevoli; diversamente al lezionario spettava indicare un nuovo nome e continuare così finché non si fosse ottenuta l'approvazione della maggioranza dei componenti della Mano. Ad intesa raggiunta, il segretario allora annotava il nome e si passava, con lo stesso identico sistema, alla voce seguente.

Nel caso in cui qualche elezione richiedesse non quattro ma solamente due Mani, le voci da eleggersi erano assegnate rispettivamente alla prima ed alla seconda Mano che si erano formate in seguito all'estrazione delle ballotte, restando pertanto escluse le rimanenti due commissioni.

Se però, durante la scelta per le voci, insorgesse il dubbio che qualche nobile proposto potesse essere per qualche verso incompatibile con la carica da assegnare, il segretario chiamava ad intervenire un Avogador de Comun o anche un Capo dei Diese, ai quali competeva risolvere il quesito.

Una volta compiuto il loro ufficio, i lezionari venivano trattenuti dal poter rientrare subito all'interno della grande sala, eccezion fatta per chi di loro ricoprisse la carica di Consigliere ducale, Capo dei Diese, Avogador de Comun, Censore, Auditore.

 

La presentazione dei candidati all'assemblea.

Rientrati in sala, i segretari di ciascuna Mano consegnavano al Cancellier Grando le cedole sulle quali erano stati segnati i nomi dei candidati per ciascuna voce, proposti ed approvati dalla commissione elettorale nella quale avevano servito.

Verificato rapidamente sui registri pubblici che ogni candidato godesse dei diritti di ammissibilità all'elezione, seguiva la lettura del nome proposto e quindi il voto, di ratifica o di negazione, da parte del Mazor Consejo.

Norma fondamentale era quella relativa alla presenza sempre di almeno due candidati per la medesima carica, ognuno dei quali si poneva dunque quale competitore nei confronti dell'altro. Le assegnazioni di cariche effettuate alla presenza di un solo candidato non erano ammesse, tranne per i casi che seguono:

  • se più di una Mano aveva designato quale proprio candidato la stessa persona, così che invece di quattro o due candidati, al momento della conferma i candidati erano in numero minore o addirittura uno solo, in questo caso, assodato che il candidato aveva la fiducia di un così gran numero di colleghi, egli veniva considerato quale competitore di sè stesso.

  • se dal lavoro delle Mani erano usciti i nomi di più candidati ma poi, giunti al momento della verifica di ammissibilità, vi erano stati degli esclusi e ci si ritrovava con un solo candidato in regola, questo poteva essere ammesso all'elezione solo se almeno due Mani lo avevano designato quale proprio candidato, in caso contrario, mancando il competitore, tutto era annullato e si doveva ricominciare dall'inizio.

L'istituto della "Pieggeria".

Come già era d’uso in Senato, a partire pare dal 1289 anche per tutte le elezioni che si svolgevano in Mazor Consejo venne posto in vigore, a maggior garanzia di una scelta ponderata da parte dei proponenti, l'applicazione dell'istituto della pieggeria.

In pratica ogni lezionario che vedeva approvata dalla Mano ed in seguito confermata dal Mazor Consejo la candidatura del suo proposto, si ritrovava automaticamente nella condizione di dover rispondere direttamente, ed in solido, per ogni e qualsiasi danno che l'eletto potesse arrecare, nell'esercizio delle sue funzioni, all'amministrazione pubblica.

Nel caso poi che i lezionari avessero, come visto, acconsentito a scambiarsi tra loro l'assegnazione delle singole voci, ognuno rimaneva considerato piegio (garante) sia della nomina da lui effettivamente eseguita, sia per quella che avrebbe dovuto eseguire.

La pesante responsabilità che attraverso l'istituto della pieggeria veniva addossata ai lezionari, la solita, estrema energia con la quale questa garanzia veniva applicata, provocò la tendenza da parte di molti nobili a studiare i migliori metodi per evitare di essere designati a comporre la Mano. Per questo motivo, abbandonata la responsabilità in solido, la legge stabilì che fosse da considerarsi sufficientemente equo un risarcimento massimo di 4.000 ducati (che non era comunque poca cosa).

 

Procedure di elezione alla carica.

Completata la lettura da parte del Cancellier Grando della lista dei competitori e dei relativi piegi per ciascuna delle voci da assegnarsi, dopo che si era proceduto all'allontanamento di tutti i nobili che per quell'elezione si cacciassero di cappello,  le porte venivano rinchiuse e nuovamente il Cancellier Grando ammoniva tutti i restanti di votare ognuno secondo la propria coscienza, cercando di scegliere il candidato che più di tutti fosse utile al supremo interesse della Repubblica.

Veniva quindi nominato il primo competitore e si mandava in giro il bossolo duplice, per il si o per il no; ognuno era obbligato a votare seduto e senza far scorgere la propria preferenza.

Concluso il proprio giro, il bossolo veniva portato davanti alla Signoria e le ballotte contenute in ogni scomparto erano riversate in un vaso bianco per i voti del si, in un vaso verde per i voti del no.

Contati i voti dai segretari (avendo cura nel riscontrare che il numero delle ballotte fosse uguale a quello dei votanti), il Cancellier Grando annotava i risultati; con questo sistema si procedeva con tutti i competitori previsti per quell'elezione. Era eletto alla carica chi avesse ottenuto la maggioranza semplice dall'assemblea.

Se però nessuno dei candidati l'aveva ottenuta al primo giro, i competitori venivano allora riballottati e si escludevano a mano a mano i meno favoriti.

Concluse tutte le operazioni elettorali il Cancellier Grando proclamava ufficialmente gli eletti, invitandoli nel contempo a presentarsi entro i termini di legge avanti ai Censori, per prestare giuramento che nulla avevano fatto contro la legge per ottenere l'elezione alla carica.

Se per qualche motivo al tramonto del sole, (quando cioè per legge terminavano le riduzioni del Mazor Consejo) alcuni competitori, per qualche voce ancora non mandata in giro, non avevano ottenuto la conferma definitiva, decadevano senz'altro dalla candidatura e nella riduzione seguente, altri ne venivano nominati da nuove Mani di Lezionari.

 

Requisiti di eleggibilità.

Per la normale eleggibilità, qui genericamente riferita a qualsiasi carica pubblica, vi erano alcuni requisiti che i nobili dovevano possedere:

  • essere un nobile provato,

  • essere entro i limiti d'età previsti per la magistratura alla quale si era stati eletti,

  •  non aver mai precedentemente rifiutato qualche incarico,

  • non essere debitore, anche per somme modeste, verso lo Stato (norma talvolta volutamente disattesa per evitare che taluni nobili si facessero debitori di piccole somme per evitare di essere eletti),

  • non aver mai avuto condanne infamanti (che toglievano in perpetuo l'eleggibilità agli uffici pubblici).

Ciò per quel che riguardava i requisiti previsti dalla legge, tuttavia esistevano anche altre norme, non meno precise, che ponevano un limite invalicabile all'eleggibilità:

  •  l'assoluto divieto del cumulo delle cariche,

  •  l'incompatibilità nel poter sostenere uffici serrati e non serrati.

Per ciò che riguardava il divieto del cumulo delle cariche, al livello più alto tale eventualità era talmente impensabile in un sistema costituzionale complesso come quello veneziano, che non vi fu mai bisogno di leggi studiate apposta per impedirlo. D'altro canto però il cumulo delle cariche minori o amministrative, seppure fosse sempre aspramente deplorato, ebbe bisogno di essere costantemente contrastato.

Al solo Mazor Consejo competeva, ufficialmente, di legiferare in materia ed una prima risoluzione parve attuata con la messa a punto del meccanismo degli uffici serrati e non serrati, tuttavia per una migliore visione d'insieme si rimanda alla consultazione della sezione dedicata al Senato, dove si tratta della suddivisione delle magistrature senatorie in rapporto alla loro importanza.

 

Particolari procedure di elezione.

Per le elezioni di particolare importanza, quando era previsto che le Mani designate dal Mazor Consejo potessero essere affiancate anche dalla presenza di un candidato ufficiale della Signoria, l’elezione era allora detta: Mani con scrutinio della Signoria.

Parimenti, veniva detto Mani con scrutinio del Pregadi, quando oltre ai candidati presentati dal Mazor Consejo la legge prevedesse anche la presenza di un candidato ufficiale del Senato.

Per le voci considerabili di minore importanza, il capitolare del Mazor Consejo prevedeva la possibilità di procedere con la formazione di un'unica Mano, in questo caso però composta da cinquanta nobili, da cui venivano tolti, col sistema delle ballotte, dodici lezionari ai quali veniva affidata la designazione.

 


 

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