La
formazione delle "Mani di Lezionari".
A
differenza del Senato, che
preferirà quasi sempre adottare il sistema elettivo detto per polizze,
il Mazor Consejo per le proprie
procedure elettive userà sempre il
sistema delle Mani di Lezionari (ossia la
costituzione simultanea di apposite commissioni
elettorali; lezionario deriva dal latino lector,
elettore), ciascuna formata da un massimo di nove membri.
La costituzione della Mano, basata su
di una procedura assai meticolosa, rispondeva dal punto di
vista politico all’esigenza tipicamente veneziana della
ricerca della complessità dell'ordine, in funzione antioligarchica.
Per prima cosa erano allestiti tre grandi bacili, aventi
la forma di alto braciere, posti davanti alla tribuna della
Signoria, sufficientemente alti per modo che fosse
impossibile per chiunque arrivare a guardarci dentro.
Se le Mani da da costituire erano quattro, entro i
due bacili laterali si gettavano, fra le molte balle
d'argento, 30 ballotte d'oro e nell'urna centrale 36
ballotte d'oro e 24 d'argento.
Quando invece, solitamente per elezioni di minore importanza, le
Mani
necessarie erano solo due, in ciascuna urna laterale si
gettavano, oltre al solito buon numero di ballotte
d'argento, 20 ballotte d'oro, mentre nell'urna centrale se
ne ponevano 18 d'oro e 22 d'argento.
Veniva quindi estratto in sorte l'ordine in cui i lunghi
banchi trasversali, dove stavano seduti i membri del consiglio,
dovevano essere chiamati a cappello (il bacile,
così
chiamato per l'antica usanza che vedeva il cappello di paglia del
Dose costituire l'urna), onde ognuno estraesse una ballotta.
Determinato il primo banco, ciascun patrizio si avviava
con ordine alle urne laterali, seguito con ordine dai
colleghi successivi:
-
se pescava una ballotta d'argento, tornava al suo posto,
-
se invece pescava una ballotta d'oro, si spostava all'urna
centrale e qui pescava una seconda ballotta:
-
se era d'argento, tornava al posto,
-
se invece questa era d'oro, egli attendeva la verifica sull'autenticità della ballotta
estratta fatta dai segretari ducali.
Successivamente uno dei notari ducali scandiva ad alta voce il nome del
lezionario, mentre un collega, seduto in mezzo alla
vasta sala, lo ripeteva nuovamente, affinché tutti
potessero vigilare che non entrassero a formare la Mano
coloro che fossero nella condizione di cacciati di
cappello (incompatibili) per l'elezione in corso.
La legge elettorale stabiliva inoltre che in ogni Mano non
potesse entrare più di un nobile per ciascuna famiglia
(dunque con nessun riferimento al casato); se tuttavia le
Mani da formarsi erano quattro, il numero massimo era
allora elevato a due nobili per famiglia.
A mano a mano che la sorte designava i lezionari, essi
prendevano posto in un apposito banco posto davanti al
Dose, ma con la schiena rivolta all'assemblea, in modo che
nessuno potesse raccomandarsi anche solo con lo sguardo. Quando la
Mano era completata, due segretari la
levavano e la scortavano in una saletta appartata dove
avevano inizio i lavori.
Il lavoro
elettivo della "Mano".
Prima
che iniziassero i lavori, tutti i componenti della Mano
erano tenuti a prestare giuramento, innanzi al
Cancellier Grando, che avrebbero adempiuto imparzialmente
all'ufficio loro; quindi al più giovane dei lezionari era
consegnato l'elenco completo delle voci (cariche)
da eleggere in quella tornata.
Questo era anche il momento dove veniva nuovamente
rammentato ai presenti di dichiarare qualsiasi propria od
altrui eventuale incompatibilità con il lavoro che si
andava ad iniziare, ed a tale scopo veniva a tutti
sottoposto l'elenco completo dei nobili che avevano
pescato la ballotta d'oro.
Completata anche questa formalità, all’interno della Mano,
dove i lezionari si disponevano normalmente in ordine
d'età, il segretario leggeva quindi un breve riassunto
delle norme intese a prevenire errori o frodi, indi egli
poneva in un'urna nove ballotte, ognuna contrassegnata da
un numero corrispondente all'elenco delle voci da
eleggersi.
Seguendo l’ordine nel quale erano seduti, ogni lezionario
estraeva una ballotta e secondo il numero indicato,
restava stabilito che per quella carica egli era elettore;
ai lezionari era consentito di scambiarsi tra loro le
voci.
Nel caso le cariche da assegnare fossero state in numero
maggiore di
nove, il lezionario della prima voce, nominava anche il
candidato per la decima e così via.
Colui il quale il caso aveva designato per
la prima voce, indicava alla commissione il nome del
proprio candidato, potendo nominare anche un proprio
parente. Ballottato il nome proposto, egli risultava il
designato della Mano per quella voce solo se aveva
ottenuto almeno sei voti favorevoli; diversamente al lezionario spettava indicare un nuovo nome e continuare
così finché non si fosse ottenuta l'approvazione della
maggioranza dei componenti della Mano. Ad intesa
raggiunta, il segretario allora annotava il nome e si
passava, con lo stesso identico sistema, alla voce
seguente.
Nel caso in cui qualche elezione richiedesse non quattro
ma solamente due Mani, le voci da eleggersi erano assegnate
rispettivamente alla prima ed alla seconda Mano che si erano
formate in seguito all'estrazione delle ballotte, restando pertanto
escluse le rimanenti due commissioni.
Se però, durante la scelta per le voci, insorgesse il
dubbio che qualche nobile proposto potesse essere per
qualche verso incompatibile con la carica da assegnare, il
segretario chiamava ad intervenire un
Avogador de Comun o anche
un Capo dei Diese, ai quali competeva risolvere il
quesito.
Una volta compiuto il loro ufficio, i lezionari venivano
trattenuti dal poter rientrare subito all'interno
della grande sala, eccezion fatta per chi di loro ricoprisse la
carica di Consigliere ducale, Capo dei Diese, Avogador de
Comun, Censore,
Auditore.
La
presentazione dei candidati all'assemblea.
Rientrati
in sala, i segretari di ciascuna Mano consegnavano al
Cancellier Grando le cedole sulle quali erano stati
segnati i nomi dei candidati per ciascuna voce,
proposti ed approvati dalla commissione elettorale nella
quale avevano servito.
Verificato rapidamente sui registri pubblici che ogni
candidato godesse dei diritti di ammissibilità
all'elezione, seguiva la lettura del nome proposto e
quindi il
voto, di ratifica o di negazione, da parte del Mazor
Consejo.
Norma fondamentale era quella relativa alla presenza sempre di
almeno due candidati per la medesima carica, ognuno dei
quali si poneva dunque quale competitore nei
confronti dell'altro. Le assegnazioni di cariche
effettuate alla presenza di un solo candidato non erano
ammesse, tranne per i casi che seguono:
-
se più di una Mano aveva designato quale proprio candidato
la stessa persona, così che invece di quattro o due
candidati, al momento della conferma i candidati erano in
numero minore o addirittura uno solo, in questo caso, assodato che il candidato aveva la fiducia
di un così gran numero di colleghi, egli veniva
considerato quale competitore di sè stesso.
-
se dal lavoro delle Mani erano usciti i nomi di più
candidati ma poi, giunti al momento della verifica di
ammissibilità, vi erano stati degli esclusi e ci si
ritrovava con un solo candidato in regola, questo poteva
essere ammesso all'elezione solo se almeno due Mani lo
avevano designato quale proprio candidato, in caso
contrario, mancando il competitore, tutto era annullato e
si doveva ricominciare dall'inizio.
L'istituto della "Pieggeria".
Come già era d’uso in Senato, a
partire pare dal 1289 anche per
tutte le elezioni che si svolgevano in Mazor Consejo venne
posto in vigore, a maggior garanzia di una
scelta ponderata da parte dei proponenti, l'applicazione
dell'istituto della pieggeria.
In pratica ogni lezionario che vedeva approvata dalla
Mano
ed in seguito confermata dal Mazor Consejo la
candidatura del suo proposto, si ritrovava automaticamente
nella condizione di dover rispondere direttamente, ed in
solido, per ogni e qualsiasi danno che l'eletto potesse
arrecare, nell'esercizio delle sue funzioni,
all'amministrazione pubblica.
Nel caso poi che i lezionari avessero, come visto,
acconsentito a scambiarsi tra loro l'assegnazione delle
singole voci, ognuno rimaneva considerato piegio
(garante) sia della nomina da lui effettivamente eseguita,
sia per quella che avrebbe dovuto eseguire.
La pesante responsabilità che attraverso l'istituto della
pieggeria veniva addossata ai lezionari, la solita,
estrema energia con la quale questa garanzia veniva
applicata, provocò la tendenza da parte di molti nobili a
studiare i migliori metodi per evitare di essere designati
a comporre la Mano. Per questo motivo, abbandonata
la responsabilità in solido, la legge stabilì che fosse da
considerarsi sufficientemente equo un risarcimento massimo di 4.000
ducati (che non era comunque poca cosa).
Procedure
di elezione alla carica.
Completata
la lettura da parte del Cancellier Grando della lista dei competitori e dei
relativi piegi per ciascuna delle voci da
assegnarsi, dopo che si era proceduto all'allontanamento di
tutti i nobili che per quell'elezione si cacciassero di
cappello, le porte venivano rinchiuse e
nuovamente il Cancellier Grando ammoniva tutti i restanti
di votare ognuno secondo la propria coscienza, cercando di
scegliere il candidato che più di tutti fosse utile al
supremo interesse della Repubblica.
Veniva quindi nominato il primo competitore e si
mandava in giro il bossolo duplice, per il si o per il
no; ognuno era obbligato a votare seduto e senza far
scorgere la propria preferenza.
Concluso il proprio giro, il bossolo veniva portato
davanti alla Signoria e le ballotte contenute in ogni
scomparto erano riversate in un vaso bianco per i voti del si,
in un vaso verde per i voti del no.
Contati i voti dai segretari (avendo cura nel
riscontrare che il numero delle ballotte fosse uguale a
quello dei votanti), il Cancellier Grando annotava i
risultati; con questo sistema si procedeva con tutti i
competitori previsti per quell'elezione. Era
eletto alla carica chi avesse ottenuto la maggioranza
semplice dall'assemblea.
Se però nessuno dei candidati l'aveva ottenuta al primo giro, i
competitori venivano allora riballottati e si escludevano
a mano a mano i meno favoriti.
Concluse tutte le operazioni elettorali il Cancellier
Grando proclamava ufficialmente gli eletti, invitandoli
nel contempo a presentarsi entro i termini di legge avanti
ai Censori, per prestare giuramento che nulla avevano
fatto contro la legge per ottenere l'elezione alla carica.
Se per qualche motivo al tramonto del sole, (quando cioè per legge
terminavano le riduzioni del Mazor Consejo)
alcuni competitori, per qualche voce ancora non mandata in
giro, non avevano ottenuto la conferma definitiva,
decadevano senz'altro dalla candidatura e nella riduzione
seguente, altri ne venivano nominati da nuove Mani di
Lezionari.
Requisiti
di eleggibilità.
Per la normale eleggibilità, qui genericamente riferita a qualsiasi
carica pubblica, vi erano alcuni requisiti che i nobili
dovevano possedere:
-
essere
un nobile provato,
-
essere entro i limiti d'età previsti per la magistratura
alla quale si era stati eletti,
-
non aver mai
precedentemente rifiutato qualche incarico,
-
non essere debitore, anche per somme modeste, verso lo
Stato (norma talvolta volutamente disattesa per evitare
che taluni nobili si facessero debitori di piccole somme per evitare di
essere eletti),
-
non aver mai avuto condanne infamanti (che toglievano in
perpetuo l'eleggibilità agli uffici pubblici).
Ciò per quel che riguardava i requisiti previsti dalla
legge, tuttavia esistevano anche altre norme, non meno
precise, che ponevano un limite invalicabile
all'eleggibilità:
-
l'assoluto divieto del cumulo delle cariche,
-
l'incompatibilità
nel poter sostenere uffici
serrati e non serrati.
Per
ciò che riguardava il divieto del
cumulo delle cariche, al livello più alto tale eventualità
era talmente impensabile in un sistema costituzionale
complesso come
quello veneziano, che non vi fu mai bisogno di leggi
studiate apposta per
impedirlo. D'altro canto però il cumulo delle cariche minori o
amministrative, seppure fosse sempre aspramente deplorato,
ebbe bisogno di essere costantemente contrastato.
Al solo Mazor Consejo competeva, ufficialmente, di
legiferare in materia ed una prima risoluzione parve
attuata con la messa a punto del meccanismo degli uffici
serrati e non serrati, tuttavia per una migliore visione
d'insieme si rimanda alla consultazione della sezione
dedicata al Senato, dove si tratta della suddivisione delle magistrature
senatorie in rapporto alla loro importanza.
Particolari procedure di elezione.
Per le elezioni di particolare importanza,
quando era previsto che le Mani designate dal Mazor
Consejo
potessero essere affiancate anche dalla presenza di un candidato
ufficiale della Signoria, l’elezione era allora detta:
Mani
con scrutinio della Signoria.
Parimenti, veniva detto Mani con scrutinio del Pregadi,
quando oltre ai candidati presentati dal Mazor Consejo la
legge prevedesse anche la presenza di un candidato
ufficiale del Senato.
Per le voci considerabili di minore importanza,
il capitolare del Mazor Consejo prevedeva la
possibilità di procedere con la formazione di un'unica
Mano, in questo caso però composta da cinquanta nobili, da
cui venivano
tolti, col sistema delle ballotte, dodici
lezionari ai quali veniva affidata la
designazione.