Senza dubbio
di fondamentale importanza erano le deleghe concesse dal
Mazor Consejo al Senato (governo) ed al
Consejo dei Diese (sicurezza interna); tuttavia l'organo
istituzionale che più di tutti era nella condizione di
trovarsi al centro dei più intimi segreti della
Repubblica, il vertice della piramide del potere era
costituito dalla Serenissima
Signoria.
Ampie ed assai variegate erano le sue
attribuzioni, come
d'altro canto competeva al centro propulsore e
di coordinamento di tutta l’attività politica dello
Stato.
La
funzione di presidenza.
L'assidua vigilanza esercitata
sul Dose,
le funzioni di ufficio di presidenza di tutti i consigli
della Repubblica, consentirono alla
Serenissima Signoria di
conservare sempre nell'organizzazione della Repubblica una
posizione centrale, che peraltro serbò
integralmente anche dopo la creazione del Pien
Collegio.
L'ufficio di presidenza riuniva assieme ai
Consiglieri Ducali anche
il Doge e, dove previsto, i tre Capi della
Quarantia al Criminal. L'eventuale impedimento del
Capo dello Stato non
toglieva validità legale alle sedute, poichè per legge
prevedeva egli veniva sostituito dal
Consigliere Ducale più anziano in età (con
il titolo di Vicedoge).
Data l'enorme mole di lavoro,
capitava spesso che la
Serenissima Signoria fosse chiamata a
presenziare le sedute di più consigli allo stesso tempo; in tal
caso bastava che in ogni consiglio fosse presente
almeno un Consigliere.
Quando però aveva termine la discussione plenaria,
allora la presenza della
Serenissima Signoria era necessaria nel momento
in cui si passava alla fase della votazione.
In tutti i consigli, come già era previsto anche per
la magistratura degli Avogadori de Comun, l'assenza della
Serenissima Signoria toglieva
immediatamente efficacia legale alla seduta.
La
funzione legislativa.
La facoltà di por Parte direttamente in
qualunque consiglio, rappresentò sempre una speciale
prerogativa che mai venne alienata dalla competenza
della Serenissima Signoria,
anzi, in seguito il campo d’applicazione venne
ulteriormente ampliato, includendovi anche la possibilità di
poter intervenire in materie affidate a consigli
straordinari.
Questa importante facoltà subì un parziale ridimensionamento
solo dopo l'istituzione della Consulta
dei Savi del Collegio, alla quale la
Serenissima Signoria
venne da questo momento obbligata a notificare preventivamente
ogni proposta legislativa che avesse intenzione di sottoporre
ai voti del Senato.
Ordinariamente, perché le Parti predisposte
dalla Serenissima Signoria avessero validità legale occorreva che
almeno quattro Consiglieri avessero espresso voto
concorde, ferma restando la possibilità per il
consigliere dissenziente di sottoporre e di difendere
la sua opinione contraria direttamente davanti al
consiglio nel quale si il provvedimento veniva
dibattuto.
Non era infatti concepibile che così autorevoli dissenzienti
non potessero esprimere liberamente il loro parere.
Questa particolare tutela dei pareri discordi, era una pratica applicata in
alcuni importanti Consigli (Consulta dei Savi del Collegio,
Consejo dei Diese, Inquisitori di Stato)
e permetteva
che l’opinione personale degli uomini che sedevano nei
più alti Consigli dello Stato fosse sempre
ampiamente garantita.
Ciò che il sistema costituzionale veneziano non
tollerava in alcun modo erano le fazioni politiche
organizzate, perciò la sola condizione prevista
affinché
l’oppositore potesse esercitare liberamente la propria
contrarietà era quella di evitare ogni atteggiamento
demagogico. Solo così il punto di
vista non allineato veniva di buon grado
accettato e, se riconosciuto fondato e pertinente, dispiegarsi a tutto
vantaggio della Repubblica,
al cui interesse supremo tutti dovevano tendere.
La
funzione esecutiva.
Funzione fra le più importanti e preminenti, questo
ufficio obbligava la Serenissima
Signoria a
controllare ed assiduamente vigilare che tutte le
Parti prese dai Consigli
fossero sempre prontamente eseguite dagli organi burocratici
a ciò preposti.
La
funzione giudiziaria.
Come per altri Consigli, anche la
Serenissima Signoria poteva fungere in alcune particolari
occasioni da vero e proprio tribunale. Presieduto dal
Dose, a questo consesso erano assegnati
prevalentemente i numerosi casi di
conflitti di competenza che insorgevano tra le
magistrature.
Non aveva inoltre alcuna importanza
che le liti da esaminare avessero natura giudiziaria
oppure amministrativa, una volta preso in esame il caso, la
Serenissima Signoria emetteva il verdetto ed i due contendenti
avevano l'obbligo inderogabile di osservare la decisione
così raggiunta.
Ufficialmente la legge riservava alla
Serenissima Signoria il
diritto di poter avocare a sé qualunque processo, come
anche di concedere la grazia oppure di porre il
proprio veto sull'esecuzione di qualunque sentenza. Furono deleghe che però rimasero
sempre largamente inattuate
e che nei rari casi in cui si applicarono, ciò avvenne in conferenza
con altri organi dello Stato.
Il formale disbrigo della funzione giudiziaria
obbligava la Serenissima
Signoria ad adoperarsi affinché le cause
pendenti si esaurissero con sollecitudine, seguendo
scrupolosamente il loro ordine d'anzianità ma
anteponendo a tutte le cause dei detenuti,
per umanità, si diceva allora.
La
funzione di polizia interna.
Per quanto riguardava l'opera
di
vigilanza esercitata sull'apparato amministrativo e
la facoltà di polizia interna dei Consigli, vi
erano alcuni ambiti, precisamente delineati, nei
quali la Serenissima Signoria svolgeva una più che
formale ingerenza.
Su tutti, svettava sicuramente la continua vigilanza
sull’operato del Capo dello Stato, prerogativa che
comportava l’attuazione delle direttive imposte dal
Mazor Consejo in tema di controllo antioligarchico
ed antisignorile del supremo rappresentante della
Repubblica.
Lo strumento attraverso il quale i
Consiglieri
effettuavano il loro continuo riscontro riguardo al
comportamento ed agli atti politici del Dose, era
naturalmente la Promissione ducale, documento
fondamentale
cui al solo Mazor Consejo era consentito di
apporvi modifiche.
L'importanza di tale assidua vigilanza, intesa come
impedimento al Dose di poter sconfinare
dalle sue funzioni, venne ancor più rigorosamente
regolata con una Parte del 1576, quando s’impose ai
Consiglieri che ogni anno, nella prima settimana di
ottobre, essi si recassero dal Dose per farsi leggere la
Promissione. Con Parte del 1595 ciascun
Consigliere ebbe l'obbligo di
tenere con sè una copia della Promissione, in modo da
poter immediatamente riscontrare eventuali mancanze del Capo
dello Stato.
Era inoltre consuetudine che i Consiglieri si
radunassero per esaminare, collegialmente ed ogni
mese, gli atti amministrativi firmati dal Dose e
ravvisando qualche irregolarità rispetto ai limiti
posti dalle leggi, essi avevano l'obbligo di fargli
osservare le sue mancanze ma comunque sempre senza
suscitare clamori e senza rendere pubblica la
questione. Solo se il Dose non uniformava
prontamente il suo comportamento, i
Consiglieri erano
allora obbligati a placitarlo pubblicamente avanti al
Mazor Consejo.