Condizioni di eleggibilità ed ammissibilità.
La
possibilità per qualunque nobilomo di poter
presentare la propria candidatura per aspirare ad
assumere la dignità di senatore della Repubblica, era
legata in prima istanza al superamento di quanto
previsto dalle rigorosissime norme elettorali.
Era naturalmente
indispensabile possedere il requisito di nobiltà,
norma che oltretutto venne riconfermata, a scanso di
equivoci, anche dopo la promulgazione avvenuta nel
1297 della Parte detta della serrata del
Mazor Consejo
ed esattamente nel corso del 1311, quando in
occasione delle elezioni per la designazione
dei nuovi senatori, venne anche colta l’occasione per
ribadire l’obbligo dei candidati di avere ingresso
nell’assemblea sovrana.
La necessità della riaffermazione di tale principio va ricercata nel fatto che
in seguito ad
una lettura più attenta del testo di legge, emerse la
concreta possibilità per chi fosse stato direttamente
cooptato tra il numero dei senatori, di essere in
seguito automaticamente annoverato anche tra i membri
del Mazor Consejo, pur non appartenendo
all'aristocrazia veneziana.
Per questo motivo, sempre nel 1311, una Parte
di poco successiva, decretò che tutte le restrizioni
in vigore per il Mazor Consejo venissero
automaticamente estese e rese valide anche per il
Senato, tale per cui furono da
quel momento considerati esclusi:
-
i
figli spuri, quelli illegittimi e quelli nati da
serva;
-
tutti coloro che ricadessero nella conditio
clericorum, ossia che vantassero titoli od altri
benefici di natura ecclesiastica.
Anche il numero massimo
previsto di
candidati per ciascuna famiglia poteva costituire un
impedimento. SUl punto la legge
stabiliva infatti rigorosissime limitazioni, che
tuttavia
ebbero a variare nel momento in cui il numero dei
membri eleggibili aumentò con l'istituzione della
Zonta.
Si passò da tre a quattro consanguinei quando la
Zonta fu costituita da 20 nobili; successivamente
ancora
aumentato da quattro a cinque quando la
Zonta arrivò ad essere composta di 60 nobili.
Questo
rimase il numero massimo di consanguinei fino
alla fine della Repubblica.
Giova certamente ricordare che nel computo del numero
massimo di
senatori per ciascuna famiglia, non erano
compresi gli eventuali consanguinei che già servissero
in altre importanti cariche pubbliche, che di diritto
sedevano in Senato: quindi la
Serenissima Signoria, il
Consejo dei Diese, gli Avogadori de Comun, il
Colegio dei Savi de la Consulta, i membri della
Quarantia al Criminal.
In riguardo all’età minima richiesta per la
candidatura inizialmente fu la
consuetudine stessa che determinò come accettabile
un limite di non meno di 30 anni; tuttavia, probabilmente a
fronte di interpretazioni contrarie, con la Parte
che fu presa il 12
luglio 1431 tale limite si volle stabilito in
un minimo di 32 anni.
Indebolitasi l'osservanza della legge, forse proprio per la forza
e l'adattamento
della consuetudine, una nuova Parte verrà
presa nel corso del 1634 e decretò che l'età legale
dovesse ritenersi di 30 anni, prevedendo però alcune
eccezioni, tra le quali: aver appartenuto al
Senato oppure aver
sostenuto l'ufficio di Savio agli Ordini o di
Sopracomito delle galee, in tal caso l’elezione poteva
considerarsi valida anche qualora il candidato avesse avuto
non meno di 28 anni.
Probabilmente per il fatto che quei magistrati
che conservavano l'ingresso in Senato
anche dopo concluso il loro l'ufficio, presero a
ritenere di non dover osservare in questo caso alcun limite d'età,
nel 1639 una nuova Parte, riconfermando
le precedenti
esenzioni ed anzi
allargandole anche agli Ambasciatori e
ai Capitani da mar, elevò nuovamente il limite legale
d'età, portandolo a 35 anni.
Appartenere alla categoria degli Ufficiali di
palazzo era considerata causa d'incompatibilità
con la candidatura per l'elezione in
Senato. Questo
principio si volle nuovamente riconfermato con
Parte
del 25 agosto 1326, pur però conservando agli stessi
la possibilità di accedere in consiglio una volta
che avessero terminato il loro incarico.
Anche in questo caso però, a causa dei frequenti
abusi, fu necessario ribadire la disposizione
nel 1504, mentre nel 1506 fu consentita
un'eccezione per quei magistrati che, pur entrando in
Senato, non avevano però diritto di voto.
Con la consueta meticolosità, nello stesso
anno venne ulteriormente precisato che tale motivo di
incompatibilità doveva considerarsi esteso anche per l’elezione
alla Zonta.
Altri impedimenti
infine
erano posti da norme a carattere generale, applicate
in occasione di qualsiasi elezione ad una carica
pubblica. In particolare, risultava incompatibile alla
candidatura colui che:
a) avesse
precedentemente
rifiutato
qualunque
carica;
b)
si trovasse nella condizione di debitore pubblico
(e ciò fino al momento del saldo);
c)
fosse incorso in delitto che provocasse il bando o
l'esclusione dai pubblici uffici.
Elezione dei senatori detti "Pregadi ordinari".
Come
per tutte le più importanti cariche dello Stato,
anche i 60 Pregadi ordinari venivano
designati
per i suffragi del Mazor Consejo, pratica che
durerà ininterrottamente fino alla caduta della
Repubblica.
In origine i candidati erano tolti (eletti)
ad uno ad uno, a maggioranza assoluta dei presenti,
scelti fra i nomi compresi entro un listone
precedentemente compilato a cura della Signoria.
Coloro che venivano approvati restavano in carica per la durata di un anno.
Tale procedura elettiva subì una prima variazione
nel 1275 quando i candidati,
proposti ancora dalla Signoria, dovettero però da questo
momento affrontare la conferma da parte del Mazor
Consejo non più singolarmente, ma sempre doppi,
ciascuno cioè contrapposto al proprio competitore,
non essendo più previsto che davanti
all'assemblea sovrana si presentasse d'ora in poi un unico
candidato.
Più
tardi, accresciutasi l'importanza ed il prestigio del
Senato, che raggiunse la dignità politica
goduta dalla Quarantia al Criminal, il sistema elettivo
fu ulteriormente perfezionato,
venendo stabilito che la scelta dei senatori
avvenisse non più traendoli dal gruppo dei candidati
predisposto dalla Signoria (scelta certamente
oculata quanto effettuata in totale autonomia da un
gruppo troppo ristretto di persone), preferendo la
casualità antioligarchica che garantiva la
costituzione di due Mani di Lezionari
(commissioni di elettori). L'adozione della nuova
procedura prevedeva che:
-
all'interno di un alto bacile si ponessero tante
ballotte quanti erano i presenti in Mazor Consejo; tutte bianche fuorché 40 di colore d'oro;
-
quando un nobilomo pescava la ballotta dorata, tutti i
suoi parenti erano obbligati a lasciare la sala;
-
completato alfine il numero dei 40, si poneva
dentro il bacile 31 ballotte bianche e 9 dorate e
coloro che estraevano queste ultime entravano di
diritto a formare la Mano.
Completate in questo modo la formazione delle due Mani,
esse lasciavano la sala per riunirsi a parte, dando inizio ai lavori ed al
termine dei quali ognuna presentava al Mazor
Consejo il proprio candidato (che doveva aver
ottenuto una maggioranza di almeno sei voti su nove).
Nonostante
l'aumentato grado di complessità, nemmeno questo sistema parve però corrispondere
pienamente alla duplice esigenza di contrastare le
oligarchie ma allo stesso tempo di elevare alla dignità di senatore il
candidato che maggiormente vantasse una preparazione
politica e tecnica sufficientemente adeguata per i
bisogni della Repubblica. Per
questo motivo nel 1279, limitatamente alla fase
di formazione delle Mani, il sistema venne
radicalmente rivoluzionato, passando da quello detto
appunto per Lezionari a quello detto per
polizze.
Questo secondo metodo, pur limitando il margine di casualità,
permetteva però una scelta più ponderata dei
componenti delle Mani. Con l'introduzione di
questa innovazione la scelta
dei 40 nobilomeni (da dove poi uscivano i nove che
avrebbero formato la singola commissione elettiva)
venne da allora eseguita per mezzo di apposite schede,
dette appunto polizze, in ognuna delle quali
ogni nobile vergava il nome del collega che riteneva
in cuor suo
il più idoneo a formare la Mano.
Gli anni
che anticiparono e seguirono l'approvazione della
Parte detta della
serrata del Mazor Consejo, (1297) videro il
ricorso a provvedimenti d'emergenza che,
inevitabilmente, stravolsero ogni
procedura elettiva fino a quel momento elaborata. L'assemblea sovrana si trovava
infatti direttamente interessata da
una profonda e travagliata revisione costituzionale, e
ciò spiega perchè a partire dal 1282 e
fino al 1343, l'elezione dei senatori
venne posta nella responsabilità di quattro elettori d'anno, incaricati
di compilare un elenco di possibili candidati, sul quale si pronunciava il
Mazor Consejo.
Una Parte approvata dal Mazor Consejo
nel 1286 volle anzi introdurre un ulteriore
gradino per l'ascesa alla carica di senatore,
stabilendo che tutti i candidati scelti dai quattro
elettori d'anno dovessero, prima dell'approvazione
definitiva, aver ottenuto anche la maggioranza
favorevole dei voti della Quarantia al Criminal,
organo che in questo periodo storico così
politicamente incerto ricoprì la delicatissima
funzione di filtro contro i tentativi di
aggregazione di zente nova.
Compiuta
che fu l’adozione della Parte sulla serrata,
avviata la stabilizzazione della vita
politica dopo la repressione del tentativo di colpo di
Stato da parte della fazione nobiliare
Bajamonte-Tiepolo, con la Parte che venne
presa nel 1343 si decretò l'abbandono della
pratica precedente e l'elezione dei senatori venne
nuovamente affidata a due Mani di Lezionari formate dal
Mazor Consejo, con l’occasione
ribadendo il principio che ogni singola elezione
dovesse avvenire per la scelta effettuata tra due
candidati, cioè in doppio.
L'ultima
e definitiva modifica alla procedura elettiva venne
introdotta con Parte del 6 agosto 1514,
con la quale fu decretato l’allargamento del numero
delle Mani necessarie per la scelta del
candidato a senatore, che passarono da due a quattro e
tali rimasero fino alla fine della Repubblica.
La designazione dei Pregadi ordinari era
effettuata fra il mese di Agosto e quello di Settembre, in quest'ultimo
mese di norma il giorno di San Michele (29 settembre).
La procedura
prevedeva l'approvazione di un gruppo di sei senatori
per ciascuna riduzione, per modo che il nuovo
consiglio risultasse completo solamente dopo
un'operazione elettiva della durata di dieci giorni,
distribuiti nel corso dei due mesi sopra indicati.
A partire da ogni 1°
di Ottobre, i nuovi eletti si insediavano, sostituendo
tutti coloro che non fossero risultati riconfermati.
Elezioni suppletive: gli "stravaganti ordinari".
Nel
periodo antecedente l'approvazione della Parte
detta della
serrata del Mazor Consejo (1297), le elezioni
per la sostituzione dei senatori stravaganti (membri di diritto che durante la carica venivano a
mancare per decesso oppure, come più spesso avveniva,
perchè eletti ad altro incarico), venivano di norma effettuate direttamente dagli stessi
senatori in carica, che vi provvedevano per cooptazione.
A parere del Mazor Consejo questo sistema non
parve però rispondere pienamente alle esigenze di
contrastare attivamente possibili degenerazioni
oligarchiche. Per questo motivo con Parte del 27 settembre 1506,
l'assemblea sovrana decretò che
anche le elezioni suppletive dovessero aver luogo
attraverso la designazione di quattro
Mani di Lezionari, ma concedendo in questo caso
anche con la partecipazione dello
scrutinio (candidato) proposto dalla Signoria.
La
"Zonta" del "Pregadi".
Il motivo che portò
all’istituzione di una Zonta
(ossia Aggiunta) al nucleo
originario dei 60 senatori, trae origine dalla
consuetudine dei nobilomeni veneziani di
affiancare volentieri al Pregadi
un'apposita commissione straordinaria nei casi in cui
si palesasse la necessità per l'organo politico di
poter contare sul parere di un numero variabile di tecnici di
provata fama nella materia che si andava a trattare.
Tali commissioni erano quindi istituite perchè
provvedessero alle necessità di consiglio in ambiti
ristretti di competenza: in occasione di guerre, oppure per studiare particolari
accorgimenti in riguardo al commercio, od ancora per
sorvegliare con la necessaria competenza
l'esecuzione di importanti opere pubbliche. Qualunque
fosse il campo d'intervento, i poteri delegati
discendevano sempre dal Mazor Consejo,
potendo essere
talvolta esecutivi, oppure consultivi ma anche
d'inquisizione.
La durata della carica dipendeva generalmente dal protrarsi delle
condizioni che ne avevano generato l'istituzione,
talvolta per pochi mesi, altre
volte anche per alcuni anni.
Prima della formalizzazione della
Zonta, ma anche dopo
di questa quando se ne ravvisò la necessità, vennero
istituite decine di commissioni
straordinarie, di seguito
ne vengono elencate alcune tra le più importanti:
-
il Consejo dei XX, eletto nel 1268 (libro
FRACTUS c.55)
perchè si adoperasse a frenare una terribile
carestia e per appianare alcune discordie con
gli Stati confinanti;
-
il Consejo dei XX, eletto il 23 giugno 1289 (libro
ZANETA c.59)
perchè sovrintendesse alla guerra in Istria e nel
Friuli;
-
il
Consejo dei XXX, eletto nel maggio del 1294 (libro
PILOSUS c.411)
perchè sovrintendesse alla guerra con Genova;
-
il Consejo dei VII, eletto il 25 giugno 1308 per
sovrintendere alla guerra per il possesso di Ferrara
(libro
MAGNUS E CAPRICORNUS c.72 t.)
-
il consiglio di XVIII, eletto il 7 giugno 1315 per
seguire le vicende di Romania
(libro CLINCUS CIVICUS c.4).
Indubbiamente
il frequente ricorso a commissioni
temporanee rinfrancava la
generale tendenza antioligarchica del patriziato, poiché in questo
modo si evitava il rischio che deleghe saltuarie venissero assorbite definitivamente
dall'organo alle quali erano assegnate; d'altro canto
l'equilibrato numero dei componenti consentiva la celerità d'intervento
abbinata alla ponderatezza delle decisioni.
A fronte di tali innegabili vantaggi esisteva naturalmente il
rovescio della medaglia, rappresentato sia dalla larga
autonomia assegnata ai componenti della
commissione, ciò che poteva condurre ad imprevedibili contrasti con gli altri
organi costituzionali dello Stato, ma anche dal pericolo che la consuetudine
portasse automaticamente al rinnovo perpetuo.
Designati per i suffragi del Mazor Consejo, questi
Collegi straordinari giustamente riferivano
del loro operato direttamente al Pregadi, e fu appunto
in seguito alla stretta convivenza
instauratasi con una di queste speciali commissioni
che portò alla nascita della Zonta del Pregadi.
Il connubio iniziò quando Venezia, conclusa la guerra
contro l'Ungheria per il possesso della Dalmazia,
si trovò implicata nella repressione di una
rivolta scoppiata nell'isola di Candia (l'attuale Creta).
Il 17 novembre 1363, sotto il dogado di Lorenzo Celsi
(1361 ‑ 1365), una Parte istituì una
commissione straordinaria composta da 20 nobilomeni (libro
NOVELLA del Mazor Consejo c.88)
perchè seguisse da vicino l’evolversi della questione.
Immediatamente rinnovata allo scadere del mandato,
l'elezione continuò in seguito ad essere effettuata
per scrutinio del Pregadi, entrandovi non più
di un patrizio per casata, previa
l’approvazione del Mazor Consejo.
Seppure regolarmente confermata ad
ogni sua scadenza, e perciò implicitamente riconosciuta
come necessaria, in questo primo periodo
l'aggregazione di questa commissione
al Pregadi continua a conservare
intatta la
caratteristica di precarietà che era figlia della più schietta
tradizione costituzionale di Venezia, la cui struttura
politico‑burocratica si orientò sempre nel
cercare di conservare i suoi connotati originali. Ai
nuovi bisogni il Governo suppliva inizialmente con
provvedimenti eccezionali e solo se questi avessero
dato buona prova per un lungo periodo di tempo, erano definitivamente confermati.
Anche la Zonta seguì lo stesso
identico iter e man mano che cresceva la sua
importanza, altrettanto gradualmente il Mazor
Consejo intervenì dotandola di poteri sempre più
ampi, ma anche aumentandone la consistenza numerica.
Il segno evidente dello sviluppo costituzionale ormai
in atto, fu la sua lenta ma costante stabilizzazione
attraverso una rielezione costante che la portò ad
essere così ben assimilata dal Pregadi, che in
sostanza ogni differenza di dignità politica tra i 60
senatori iniziali ed i 60 aggiunti era da tempo ormai
scomparsa.
Con il Dose Michele Steno (1400 ‑ 1413), il 21 maggio
1413, i nobilomeni eletti a comporre la
Zonta divennero
40, quindi con il Dose Francesco Foscari (1423 ‑
1457), il 30 settembre 1450, quando i membri arrivarono
al numero definitivo di 60, già essi avevano ormai
riconosciuto il titolo e la dignità di senatori.
Concludendo,
l'aggregazione pilotata di una così notevole quantità di membri
al nucleo iniziale del Pregadi ottenne due effetti
immediati: il primo, che così facendo la
responsabilità in merito alle decisioni assunte venivano
maggiormente diluite; il secondo, ben più importante,
che un numero ancora
maggiore di nobilomeni entrava a partecipare
alle gravi decisioni
politiche di quel consesso, attenuando
l’onnipresente ansia antioligarchica che attanagliava
il patriziato veneziano.
Riconosciuta l'importanza tecnica e la validità
politica dell'opera della Zonta all'interno dei meccanismi
costituzionali dello Stato, finalmente con la Parte
presa il 29
settembre 1506 il Mazor Consejo ritenne
opportuno ufficializzare che questa
avesse a rinnovarsi ogni anno automaticamente, senza
più il bisogno di speciali decreti di proroga.
Elezione dei senatori detti "Pregadi straordinari".
Una
volta resa permanente la sua elezione, la scelta dei componenti della
Zonta venne in principio
autonomamente disposta dai 60 Pregadi
tramite cooptazione, e questa consuetudine
continuò ininterrottamente fino al 16 dicembre del
1442, quando il Mazor Consejo intervenne approvando una Parte che di fatto
avocò alla sua competenza la facoltà di confermare, in seconda
istanza, i membri che erano stati scelti,
compito che avrebbe assolto con la formazione di due
Mani di Lezionari.
L'iniziativa intrapresa dal
Mazor Consejo prendeva le mosse dagli effetti
di altra Parte approvata il 29 settembre 1410,
rimasta però inapplicata, che già aveva
riconosciuto all’assemblea sovrana la facoltà di
approvare in via definitiva gli stravaganti
della Zonta. Infatti,
anche contro questo nuovo decreto venne a
coalizzarsi la forte resistenza da parte di un'ala minoritaria
della nobiltà che non riteneva necessario che la
Zonta fosse sottoposta alla
potestà del Mazor Consejo.
A sostegno della difesa dello status quo
vennero sollevate alcune motivate eccezioni: si
ricordò che l'approvazione dei membri
della Zonta doveva essere eseguita, in ossequio alla
legislazione in vigore, immediatamente dopo
l'indicazione del Senato.
Ciò però obbligava
in pratica l'assemblea sovrana a rimanere raccolta
fino a 4 ore di notte (le ore 22 odierne),
quindi in contrasto con altra legge che,
risalendo al XIII secolo, stabiliva che il Mazor
Consejo dovesse aggiornare i propri lavori
non appena giunto il tramonto.
Facendo leva sulle
contraddizioni legislative, ma obbligati alla consueta
lentezza che il sistema costituzionale imponeva
all’emersione di posizioni contrarie alla maggioranza,
solo due anni dopo gli oppositori arrivarono a
presentare in Senato, il 27 settembre
1444, una
Parte che chiedeva esplicitamente la revoca della
legge approvata ventiquattro mesi prima. La
proposta venne respinta e si preferì continuare
con la riforma che in ogni caso era in vigore; tuttavia, allo scopo di eliminare definitivamente
qualsiasi possibilità di future richieste di abrogazione, che
forse nel periodo continuarono ad essere presentate,
il giorno 1°
ottobre 1451 il Mazor Consejo approvò una
Parte
con la quale fu stabilito che, per sanare l’eccezione
sollevata a suo tempo dall'opposizione, dimostratasi
fondata, i componenti della Zonta dovevano essere
approvati tutti assieme, il giorno seguente nel quale
essi erano stati scelti dal
Pregadi, quindi il 30 di
Settembre, giorno di San Girolamo.
Successivamente fu
necessario approvare altre Parti
per regolare questa procedura elettiva, e le leggi più importanti
in questo senso
furono in maggioranza emanate dal Consejo dei Diese
ed in qualche caso dal Mazor Consejo,
lasciando in questo caso il Senato opportunamente in
posizione defilata. Per assicurare la più larga
partecipazione possibile dei nobilomeni alle operazioni di convalida, il 30 luglio
1485 fu stabilito che il giorno della conferma dei
candidati si facessero altre voci (cioè si
eleggessero anche altre cariche di minore importanza)
in modo da attirare anche coloro che non erano
interessati a cariche così alte.
Durante le procedure di voto, le porte della sala
venivano chiuse allo scoccare della terza ora del
giorno (le ore 9 antimeridiane odierne) ed erano
autorizzati ad uscirne solamente i candidati sui quali
doveva aver luogo il voto; nessun altro poteva
lasciare la grande sala ed i Censori erano
formalmente incaricati di vigilare che questa
disposizione venisse strettamente rispettata.
La pena prevista per i trasgressori era l'interdizione
per due anni da ogni ufficio, reggimento e consiglio,
nonché la condanna al pagamento di una multa di 50
ducati.
Onde rendere più difficile qualsiasi tentativo di
broglio, venne inoltre decretato che il giorno nel
quale si tenevano le votazioni per la loro conferma, i
nominati dal Senato non potessero presentarsi né a
palazzo né in piazza se non dopo un'ora conclusa
l'elezione, pena la nullità della loro nomina ed una
multa di cinque ducati.
Dopo di ciò, l’ultima modifica al sistema elettivo
della Zonta si ebbe con una
Parte del 22 settembre
1501, quando venne decretato che anche i senatori
candidati per la Zonta, dovessero essere confermati in
Mazor Consejo mediante la formazione di non più
con due ma con quattro Mani di Lezionari.
Elezioni suppletive, gli "stravaganti della Zonta".
Molto
prima che la medesima disposizione fosse adottata
anche per gli stravaganti ordinari, per la designazione degli stravaganti della Zonta il
Mazor Consejo approvò
una Parte il giorno 29 settembre 1410
con la quale intese riservarsi il diritto di
approvare i senatori stravaganti per la
Zonta,
attraverso la costituzione
di due Mani di Lezionari.
Una modifica ulteriore al procedimento di conferma
venne introdotta con l'approvazione di una Parte
il 27 settembre 1506 ed interessò questa
volta tanto gli stravaganti ordinari che gli
stravaganti della Zonta.
In questa data infatti, vincendo le ultime
resistenze opposte da un nucleo di importanti famiglie, il
Mazor Consejo stabilì che le Mani
di Lezionari venissero aumentate, passando da due a
quattro (Libro
d’Oro Nuovo c.203)
e che la conferma divenisse obbligatoria per la
scelta di tutti i nuovi senatori, sia del
Pregadi che
della Zonta.
Nonostante tanto rigore antioligarchico profuso dalla
nobiltà veneziana, va evidenziato che con il
passare del tempo la consuetudine prese ad affiancare
alle quattro Mani formate dal Mazor Consejo
anche uno scrutinio del Pregadi
(candidato proposto dal Senato), il
quale forte del prestigio di chi lo proponeva, non di rado
risultava essere il prescelto. Vero è che la carica
non era alla portata di chiunque; l'enorme dispendio
di risorse private al quale era sottoposto il senatore
al fine di mantenere alto il decoro dello Stato non
trovò mai un riscontro in un qualche pur modesto
rimborso spese da parte della Repubblica.
Gli
altri membri di diritto.
I
60 senatori che formavano il Pregadi assieme ai 60
che formavano la Zonta erano i soli membri che
accedevano in Senato previa elezione.
Tuttavia anche
altri alti magistrati, provenienti da importanti
consigli della Repubblica, videro ben presto e quasi
spontaneamente riconosciuto il diritto di poter
accedere a quest’importante organo di governo dello
Stato, sia per le peculiari prerogative tecniche che
erano a loro delegate in virtù del loro ufficio, e sia per le
importanti posizioni che ricoprivano nella
struttura costituzionale. Questi uffici erano:
-
il
Dose,
-
i
Consiglieri ducali superiori,
-
i
Consiglieri ducali inferiori,
-
il
Collegio dei Savi della Consulta,
-
il
Consejo dei Diese,
-
la
Quarantia al Criminal,
-
gli Avogadori de Comun.
Gli uffici con dignità di
"Sottopregadi".
Fra le magistrature elette in Mazor Consejo, col tempo
alcune di esse vennero ammesse a
partecipare ai lavori del Senato,
perchè
generalmente stimate tecnicamente più che
autorevoli nella materia di loro competenza e quindi
di indubbia utilità
ogni qualvolta il Senato
si trovasse ad affrontare una
discussione politica sull'oggetto del
loro ufficio.
Già ai tempi del famoso cronista Marin Sanudo, nella
sua Cronachetta dedicata al Dose Agostino Barbarigo (1486‑1501), si trovavano distinte dalle
altre alcune magistrature col titolo di
Sottopregadi:
-
Provedadori a l'Armar,
-
Provedadori sora Camere,
-
Provedadori de Comun,
-
Provedadori sora Offici e Cose del Regno di Cipro,
-
Provedadori a la Camera d'Imprestidi,
-
Provedadori a la Sanità,
-
Officiali a le Rason vecie,
-
Officiali a le Rason nove,
-
Savi in Rialto,
-
Diese Savi a le Decime,
-
Camerlenghi de Comun
-
Patroni a l'Arsenal.
Secondo
una Parte approvata il 7 settembre 1681 (libro BALLARINUS FILIUS c.224 t.)
è possibile desumere che in seguito, allo scopo di
permettere l'ingresso in Senato a tutti
coloro che
vantassero una profonda conoscenza
sul funzionamento
dell'apparato burocratico, si volle istituita una vera
e propria scala di importanza, per la quale
avveniva
l'ascesa del nobilomo che ambisse a raggiungere la dignità di
senatore.
A questo scopo fu adeguatamente ampliato il numero delle magistrature
con il titolo di Sottopregadi
e si istituirono tre categorie, l'appartenenza
ad una delle quali indicava la minore o la maggiore
importanza dell'incarico affidato. Queste tre
categorie erano denominate lochi o anche
loco, con gradi di privilegio che erano
riconosciuti in rapporto all'importanza attribuita.
L'espressione aver loco, significava
appunto aver titolo, vale a dire la possibilità
di partecipare ai lavori del Senato avendo
riconosciuto per legge un seggio (loco) al suo
interno.
I lochi erano divisi in primo, secondo e terzo, il nobilomo
aspirante senatore doveva ottenere prima l'elezione ad
un ufficio di primo loco, quindi scaduto il mandato
cambiare incarico passando ad un ufficio di secondo loco,
infine tentare di assumere una magistratura
appartenente all'ultimo grado della scala, l'incarico
di terzo loco, il quale rappresentava l'anticamera
alla sempre incerta designazione a senatore. E'
infatti importante sottolineare come, una
volta arrivato in vista alla candidatura per
l'elezione in Senato, il nobilomo poteva vedersi
sbarrata la via d'accesso, spesso a causa delle
norme sull'incompatibilità del numero massimo di
membri per famiglia ai quali era concesso
simultaneamente la presenza in questo consiglio.
A
seguire sono dunque elencate le magistrature che
erano comprese entro ogni singolo loco, rimandando il
lettore che intendesse avere maggiori e più
dettagliate informazioni sulle competenze e sulle
prerogative tecniche dei singoli uffici, a consultare
l'apposita scheda.
Sottopregadi di Primo Loco:
-
Camerlenghi de Comun,
-
Provedadori sora Offici e Cose del Regno de Cipro,
-
Savi sora Conti,
-
Officiali a le Cazude,
-
Officiali a la Camera d'Imprestiti,
-
Officiali al Cattaver.
Sottopregadi di Secondo Loco:
-
Esecutori a le Aque,
-
Provedadori sora Banchi,
-
Provedadori a la Sanità,
-
Provedadori a le Pompe.
Sottopregadi di Terzo Loco:
-
Provedadori de Comun,
-
Provedadori sora Camere,
-
Provedadori sora Cottimi,
-
Officiali a le Rason vecie,
-
Officiali a le Rason nove,
-
Officiali ai Diese Offici,
-
Patroni a l'Arsenal.
Le
altre magistrature ammesse.
All’innata tendenza della Costituzione veneziana di
allargare, in funzione antioligarchica, il numero dei
membri dei maggiori consigli della Repubblica non
sfuggì certamente il Senato al quale, col passare degli
anni, furono aggiunte numerose altre magistrature che
detenevano il maneggio di affari più o meno
importanti, venendo però sempre esclusi tutti gli
uffici aventi mansioni puramente esecutive assieme a
tutti quelli con compiti prevalentemente di tutela del
diritto privato.
Oltre dunque agli organi costituzionali dello Stato ed
alle magistrature appartenenti alla categoria dei
Sottopregadi, altre ne vennero aggiunte; anzi
alcuni degli uffici minori più sotto riportati,
risultarono essere così fondamentali per una buona e
retta amministrazione della cosa pubblica (quale il
Senato tendeva), che pochi anni dopo la loro
aggregazione, la giurisdizione sulla loro elezione
venne assorbita dal Senato stesso, che rendendole
eleggibili solo dal suo corpo, le elevò al rango di
magistratura senatoria.
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Provedadori alle Biave,
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Provedadori al Sal,
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Governadori sora le Intrade,
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Savi sora procuratori,
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Procuratori de San Marco,
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Savi in Rialto,
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Savi sora le Decime
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Provedadori sora Denari, (Cassieri del Collegio)
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Provedadori sora Gastaldi,
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Provedadori al Polesine
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Provedadori a la Dogana da Mar
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Provedadori a la Camera d'Imprestiti,
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Provedadori sora i Dazi,
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Provedadori sora Banchi,
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Censori,
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Savi sora la Revisione dei Conti,
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Cinque Savi alla Mercanzia,
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Sopraconsoli,
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Provedadori a le Vettovaglie,
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Savi a le Aque,
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Provedadori a le Legne,
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Provedadori sora l'Armar,
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Provedadori a l'Arsenal,
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Riformatori allo Studio di Padova,
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Provedadori sora Monasteri,
Altre
aggregazioni temporanee:
Al
Senato non premeva soltanto avere una visione
aggiornata e competente in merito agli affari che era
chiamato a gestire; anche coloro che dovevano partire
per qualche missione diplomatica era opportuno che si
uniformassero alla tendenza politica generale del
Governo. Per questo motivo gli Oratori rimanevano aggregati al
Senato
fino al giorno della loro partenza per la sede
diplomatica alla quale erano stati assegnati.
Altre
aggregazioni temporanee avevano invece lo scopo di
trattenere in Senato
competenze od esperienze maturate di recente, così che
il Governo potesse disporre di notizie e di opinioni
sempre aggiornate.
I titolari degli uffici sotto elencati, godevano del
diritto di aggregazione in Senato non appena
fossero
rientrati a Venezia dopo compiuto
il mandato. I Castellani per l'importanza della
città nella quale avevano servito, i Provveditori per
l'importante posizione strategica di ciascuna
fortezza, i Capitani Generali da Mar per l'alto
prestigio del loro incarico.
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Castellani di Brescia,
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Castellani di Verona,
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Castellani della Cappella di Bergamo,
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Provveditori della Suda
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Provveditori di Spinalonga,
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Provveditori delle Garabuse,
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Provveditore di Cividale,
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Provveditore in Dalmazia,
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Provveditore di Palmanova,
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Rettore di Verona,
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Rettore di Vicenza,
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Capitani Generali da mar.
I
figli e i nipoti del Dose.
Un motivo particolare stava alla base del
privilegio accordato ai parenti del Dose di avere ingresso in
Senato: era questa infatti una sorta di
compensazione prevista dalla legge per
attenuare gli effetti della rigorosissima
norma che imponeva a tutti i parenti più
prossimi del Serenissimo Principe
l’esclusione da ogni ufficio, beneficio,
magistratura, dignità vitalizia o
temporanea, dunque l’impossibilità di
intraprendere qualsiasi carriera politica.
Con Parte del 1473, fu stabilito
che i figli del Dose potessero essere
ammessi in Senato al compiere dei 30 anni;
tale privilegio, in seguito esteso anche
ai fratelli del Capo dello Stato, sembrò
però eccessivamente ampio, tanto che
con Parte del 1623, l’ingresso
venne da allora limitato solamente al solo
fratello ed al figlio più anziani.
Nel caso mancassero figli e fratelli, dal
1722 fu concesso l’ingresso ad uno solo
dei nipoti del fratello del Dose ma a
partire dal 1762 i nipoti ammissibili
divennero due; finalmente nel 1763 venne
allargato tale privilegio anche a due
figli maggiori del Doge, sempre sotto la
solita condizione che avessero compiuto 30
anni.
Per concludere, va ricordato che la
possibilità per ogni consanguineo del Dose
di avere ingresso in Senato era comunque
subordinata al ballottaggio favorevole del
Senato; il privilegio, una volta
acquisito, cessava senz'altro alla morte
del Principe.
I parenti che venivano ammessi in Senato,
non godevano di alcun diritto, all'interno
dell'assemblea essi assistevano
passivamente ai lavori politici.
Le
aggregazioni per denaro: i "senatori per soldo".
Le gravissime angustie finanziarie in cui la
Repubblica finì per trovarsi nel bel mezzo della
devastante guerra contro la Lega di Cambrai (1508),
sollecitarono il Governo allo studio di tutte le
soluzioni idonee a velocemente rimpinguare le ormai
esauste casse dell'Erario.
Tra le tante proposte che vennero formalizzate, si
ricorse anche alla vendita delle cariche
pubbliche, fatto invero non eccezionale nella
tradizione politica veneziana, specie se rapportato
alle
cariche minori, tuttavia in questa occasione, per la
prima volta si prevedeva il riconoscimento del titolo e
della dignità di senatore.
Il primo provvedimento di questo tipo si ebbe con
l'approvazione di un decreto preso il 17 marzo 1510, a
favore del nobilomo Taddeo Contarini, il quale ottenne
la dignità di senatore sborsando in cambio la
ragguardevole cifra di 2.000 ducati.
Immediatamente si sparse però in città la voce secondo
la quale quanto ottenuto dal Contarini sarebbe stato
possibile avere addirittura sborsando di meno, ciò
indusse il Consejo dei Diese ad intervenire
approvando il 15 aprile 1510 una Parte
che stabiliva il principio secondo il quale la cifra
di 2.000 ducati doveva essere considerata come il
minimo da versare per ottenere il titolo di senatore,
dignità che oltretutto da questo momento non sarebbe
stata più concessa in perpetuo ma solamente sino al
completo rimborso da parte dello Stato, di quello che
ora diveniva un prestito,
Fattesi però le ristrettezze economiche nuovamente
pressanti, solo due mesi dopo l'autorevole intervento
dei Diese, con la consueta praticità venne concesso a
ben dieci nobilomeni, per la cifra di soli 1.000 ducati a
testa, di ottenere l'ingresso in Senato, pure se
solamente fino al completo rimborso del debito ma con
la possibilità però di potersi fregiarsi del titolo di
senatore in perpetuo, avendo così aperta la
possibilità di poter accedere in seguito a tutte le cariche di
Sottopregadi.
A questo punto però, coloro che avevano pagato il
doppio, ottenendo in verità un beneficio di portata
assai minore, protestarono con risentimento ma
purtroppo a nulla valsero le loro continue suppliche
per ottenere almeno una parificazione di trattamento
tanto che, formalizzata e discussa la richiesta, essa
venne decisamente respinta il 30 agosto 1510, con la
motivazione che quanto era stato recentemente
riconosciuto era posteriore alla legge che li
riguardava e che in definitiva la nuova disposizione
approvata non vantava alcuna forza retroattiva.
Tale solenne dichiarazione, che ribadiva il radicato
pragmatismo della procedura politica veneziana, venne
infatti puntualmente accantonata non molto avanti nel
tempo quando, trovandosi continuamente stretto nella
morsa del debito, nel corso del 1525 il Governo si
trovò a dover disporre che il limite minimo di esborso
venisse abbassato sino alla cifra di 500 ducati, con
beneficio di ingresso in Senato consentito per la
durata di quattro anni ma il titolo di senatore
riconosciuto in perpetuo solo a chi però rinunciasse
al rimborso del debito dallo Stato. Si noti che il versamento della cifra richiesta non
costituiva l'atto che permetteva automaticamente
l’assunzione della carica di senatore; il nobile
entrava effettivamente in possesso del sospirato
titolo solo se il suo acquisto della nomina
veniva in seguito confermato dalla maggioranza dei
voti del Consejo dei Diese e la Zonta (fino a
quando quest'ultima non venne abolita).
In conclusione, vendere o dare in pegno le cariche
pubbliche più importanti dello Stato, dopo aver così a
lungo lottato per mettere a punto quei meccanismi che
ne dovevano determinare l’assegnazione sulla base di
una più che comprovata competenza, fece sempre
considerare tale procedura alla grande maggioranza dei
nobilomeni come un male necessario ma che sempre andava
vivamente deprecato, al punto tale che la possibilità
di ricorrere a questa odiosa ed odiata procedura venne
alfine ufficialmente abolita dal Consejo dei Diese
con Parte approvata il giorno 11 maggio 1531,
nella quale veniva severamente ribadito anche il
divieto all’illegale procedura di cedere la dignità
acquisita per denaro ai fratelli o ai parenti.