organi costituzionali

Repubblica Serenissima

Quarantia al Criminal

REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

 

i requisiti di eleggibilità.

 

I requisiti di eleggibilità.

Come già visto nella precedente sezione, tranne qualche iniziale incertezza, i membri della Quarantia vennero in seguito sempre scelti fra le fila del Mazor Consejo, e per lungo tempo questa assemblea provvide anzi a designare direttamente e senza particolari formalità i componenti di questa importante commissione. Solo più tardi anche per la formazione di questo Consejo si volle ricorrere al classico sistema elettivo indiretto, con la designazione di due Mani di Lezionari (commissioni d'elettori).

In seguito però alla posteriore istituzione della Quarantia al Civil, il sistema elettivo subì alcuni aggiustamenti: il numero delle Mani fu elevato da due a quattro e venne contemporaneamente introdotto anche l’obbligo di eleggere i quaranta giudici non tutti in una sola volta, ma in gruppi di cinque per ciascuna tornata elettorale, così che il completamento dei ranghi potesse avvenire in non meno di otto giorni.

Il tempo che era necessario impiegare per la completa formazione del nuovo collegio era stimato una sufficiente garanzia di adeguata ponderatezza sulle effettive capacità dei candidati che venivano proposti.

Prima dell'istituzione delle altre due Quarantie (rispettivamente al Civil vecio e al Civil novo), la carica aveva la durata di un anno ed i seggi eventualmente resisi vacanti nel corso del mandato erano coperti dagli stessi membri per cooptazione. Ben presto però questo anomalo procedimento, che permetteva ai giudici di scegliere i propri sostituti in completa autonomia, si scontrò con la forte vocazione antioligarchica della maggioranza del patriziato, tanto che tale prassi venne presto abolita e la competenza sulla designazione dei sostituti ripresa dal Mazor Consejo, che da quel momento vi provvide con la costituzione di quattro Mani, come già accadeva per la designazione dei titolari.

Originariamente inoltre i quaranta giudici erano legalmente rieleggibili anche appena scaduti dalla carica, senza che per loro vigesse l'obbligo di rispettare il termine di contumacia. Tale disposizione fu considerata del tutto opportuna per il fatto che venne stimato preminente per i pubblici interessi poter conservare a disposizione del Governo le preziose competenze maturate in uomini assai preparati nella gestione degli affari pubblici; inoltre in questo modo si evitò anche che qualche altro nobile, non sufficientemente gradito alla maggioranza, potesse risultare eletto a causa della temporanea incompatibilità di altri candidati più fidati.

L’età minima per accedere alla carica era di 25 anni, anche se assai difficilmente accadde che un membro potesse essere così giovane, soprattutto in conseguenza degli uffici che obbligatoriamente avrebbe dovuto prima sostenere e che di certo non erano mai affidati a giovani nobili agli inizi della loro carriera politica.

Come già per il Minor Consejo, anche per la Quarantia si emanarono opportune disposizioni tendenti ad evitare che rimanessero posti vacanti anche solo provvisoriamente: un membro della Quarantia non poteva lasciare Venezia se prima non aveva resa possibile la sua sostituzione con un'elezione suppletiva, dovendo egli annunciare il suo proposito di partenza con un anticipo di almeno quindici giorni.

Successivamente, un radicale cambiamento al sistema elettivo fu apportato con l’istituzione della Quarantia al Civil vecio e di quella, di non molto posteriore, che fu detta al Civil novo; e fu proprio in seguito all’istituzione della prima delle due Quarantie civili che questa Quarantia assunse stabilmente da allora il titolo di Criminal. L'assegnazione ufficiale di un titolo così specifico, oltre ad un preciso segno di distinzione dai consigli "gemelli" in quanto a competenza, certificava anche l'avvenuto completamento, da parte del Senato, dell'assorbimento delle residue competenze di governo assegnate ai quaranta giudici, iniziando così il sistema costituzionale ad individuare nella Quarantia al Criminal il tribunale deputato ad esaminare le cause criminali in appello.

L’adozione di questo nuovo modello organizzativo diede anche vita ad una specie di scala gerarchica, mediante la quale da allora la Quarantia al Criminal cessò del tutto di essere eletta, poiché i giudici venivano dapprima eletti alla Quarantia al Civil ed in seguito, trascorsi otto mesi, mentre questi passavano automaticamente a servire nella Quarantia al Criminal, altri quaranta colleghi venivano eletti a rimpiazzarli.

L'istituto della contumacia che inizialmente, abbiamo visto con quali importanti motivazioni, era del tutto disatteso, venne da questo momento imposto per la durata di sei mesi, dopo compiuto l'incarico.

In seguito però, dopo l’istituzione della Quarantia al Civil novo, il giro delle Quarantie (come venne comunemente chiamato) venne ulteriormente ampliato, così che i magistrati eletti per otto mesi al Civil novo, passavano per altri otto mesi al Civil vecio e quindi impegnavano gli ultimi otto mesi presso la Criminal, che era anche la sola alla quale fosse permesso di partecipare ai lavori del Senato. Anche la contumacia fu allora allargata ad otto mesi, giusto per combaciare con il giro delle Quarantie, così che in pratica una sola elezione dava luogo ad un incarico che aveva la durata di due anni.

 


 

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