Istituzione.
Nel corso del 1766 fu approvata una Parte con cui venne
stabilito
che tre nobilomeni fossero tolti dal corpo del Senato
ai quali venne assegnato il titolo di Aggionti
Extraordinari a l'oficio di X Savij a Rialto,
(successivamente indicati nei documenti pubblici anche come
Deputazione Straordinaria).
Come da consuetudine, l'ufficio venne inizialmente istituito in
via provvisoria con un mandato di due anni, e però, date le
specifiche competenze che gli vennero assegnate, dalla
candidatura furono esclusi i senatori che
godessero benefici o vantassero rapporti di qualunque tipo con la Chiesa
di Roma.
Competenze.
Uniti in conferenza all'ufficio dei Presidenti
a le Vendede,
il
compito degli Aggionti fu quello di dare severa
esecuzione alle leggi vigenti con cui si obbligavano gli enti ecclesiastici di vendere, entro il
termine massimo di due
anni, i beni immobili che ricevessero in dono attraverso i lasciti
testamentari dei privati.
La
Deputazione Straordinaria si accinse inizialmente a prendere
conoscenza di quale fosse esattamente la consistenza del
patrimonio immobiliare in mano ai religiosi e certificare l'eventuale
squilibrio fra la totalità di questi e quelli dei
secolari, dovendo relazionare il Senato
su quale fosse l'effettivo
livello di ricchezza delle varie congregazioni, attraverso un'approfondita
indagine in merito al
capitale in loro possesso.
Per accrescere ulteriormente l'efficacia dell'azione della
magistratura, venne associato anche il potere
d'inquisizione, mentre nel contempo il Senato intimavò a tutte le
congregazioni religiose di notificare presso questo ufficio
tutti i beni immobili entrati a far parte del rispettivo patrimonio
dopo l'approvazione della Parte del 1605, che
specificatamente affrontava il problema, il tutto da farsi entro il perentorio termine di
sei mesi.
Ebbero l'obbligo di coadiuvare la
Deputazione Straordinaria nella redazione dell'estimo, tutti gli uffici pubblici che potevano
fornire utili indicazioni in materia, quali:
-
i
Sovrintendenti a le Decime del Clero, nei registri dei
quali si trovavano iscritti i nomi di tutti i debitori di questa
tassa;
-
i
Provedadori sora Monasteri;
-
il
Colegio dei X Savij a le Decime;
-
gli Inquisidori a le Acque, per la riscossione della tassa del 5% che
veniva applicata sul valore di ogni patrimonio
ereditato;
-
il
Savio Cassier della Mano dei Savi di Terra Ferma;
-
tutti i ministri impiegati presso le Camere Fiscali ed i
Catastici Pubblici, dislocate nel dominio da Terra come da Mar.
Sulla
scorta dei dati che riuscirono a recuperare, con un sforzo
d'indagine davvero immane, data
l'estensione dell'organizzazione delle
istituzioni religiose, gli Aggionti riuscirono comunque a
presentare al Senato, nel corso del 1767, una dettagliata
relazione da cui emergeva con chiarezza la già sospettata
sproporzione che esisteva tra i beni in possesso degli enti religiosi e
quelli dei secolari, in netto favore dei primi.
Sull'onda del grande allarme suscitato dal risultato, il
Senato
accolse con larghissimo favore le soluzioni prospettate
dagli Aggionti nel loro rapporto, tese ad impedire che
aumentasse ulteriormente
il già troppo consistente patrimonio immobiliare ecclesiastico.
Il
Governo redasse immediatamente una Parte, il cui testo vietò a tutti i sudditi di
destinare per donazione, lascito o testamento beni di
proprietà di secolari ad enti ecclesiastici, senza che prima non
avessero ottenuto l'assenso dello Stato. Approvata dal
Senato, la Parte venne in seguito ratificata
anche per i voti del Mazor Consejo.
Dignità politica.
Designati, come detto, dal corpo stesso del Senato, i suoi
componenti erano dunque già senatori.
Bibliografia essenziale.
SANDI
: "Principi di storia..." vol 3, pag.223