Repubblica Serenissima

Altri uffici eletti dal

Senato

aggionti ai sovrintendenti al sommario de le leggi

(aggiunti ai soprintendenti al sommario delle leggi)

 

istituzione

competenze

dignità politica

bibliografia essenziale

 

Istituzione.

L'ufficio dei tre Aggionti ai Sovrintendenti al Somario de le Leggi venne istituito con Parte approvata dal Senato nel giugno del 1784, con il compito di procedere alla catalogazione sistematica di tutta la produzione normativa penale esistente.

Essi ebbero inoltre assegnato l'incarico di provvedere anche all'eliminazione delle Parti considerabili implicanti (cioè doppioni) privilegiando, nella scelta di quali fossero da conservare, quelle che erano state emanate dall'autorità più qualificata. Viceversa essi avrebbero potuto procedere a supplire ad eventuali mancanze attingendo alle decisioni assunte su casi particolari aventi però un valore giuridico generale.

Nei progetti del Senato, dalla pratica applicazione di queste direttive sarebbe dovuto sortire il tanto atteso codice penale, che avrebbe significato prima di tutto la certezza di norme univocamente applicate, e di conseguenza l'unificazione dei sistemi di procedura penale e di giudizio.

 


Competenze.

Dopo che erano trascorsi solo due mesi dalla loro istituzione, gli Aggionti illustrarono al Senato un primo programma di lavoro, sottolineando la necessità che, per ben riuscire, sarebbe stato obbligatorio riscontrare tutta la legislazione in materia criminale, a partire dai testi più antichi.

Per poter far fronte materialmente all'impresa, essi sollecitarono la creazione di un piccolo apparato burocratico, composto da un dirigente (individuato in Vincenzo Ricci, cittadino originario), due impiegati esecutivi e tre o quattro assistenti stipendiati in modo che a loro volta potessero permettersi degli aiutanti; il Senato approvò la proposta, e gli Aggionti assieme al Ricci ed ai suoi collaboratori iniziarono il lavoro.

L'immensità e la complessità della produzione legislativa che questo piccolo ufficio si avviava ad analizzare era indescrivibile: leggi che regolavano una determinata materia erano seguite dopo pochi anni da nuovi aggiustamenti; controleggi che modificavano nuovamente le leggi ed i loro aggiustamenti; regole dettate in situazioni del tutto particolari che, anziché decadere  col tempo, venivano confuse dal legislatore con altre regole dettate per situazioni generali; competenze legislative e giudiziarie di collegi giudicanti che, non ben delineate fin dalle origini loro, ora si intersecavano, poi si sovrapponevano, non di rado si lasciavano affidare dalla casualità l'oggetto del loro legiferare e del loro giudicare.

Vennero individuati decreti emessi da opposte magistrature che vicendevolmente si facevano notare puntigliosi dettami di comportamento; esistevano alcune consuetudini che, evolutesi nel corso dei secoli, molto spesso venivano richiamate dai giudici come se si trattasse di fatti successi pochi giorni prima.

Come tutto ciò avesse potuto reggere al passare del tempo e degli uomini, era spiegabile solo grazie alla puntigliosa applicazione del principio legislativo veneziano detto della conservazione dinamica, in forza del quale nulla veniva mai definitivamente accantonato ma tutto era continuamente rimescolato. Se qualsivoglia disposizione veniva trascurata, ciò rappresentava sicuramente una momentanea forma di oblio, poichè essa sarebbe stata in seguito sicuramente ripresa, anche a distanza di decenni quando non addirittura di secoli. Per quanto riguardava invece lo stile giudicante adottato dai Consigli e dai Collegi della Repubblica, gli Aggionti si trovarono di fronte a riti che divergevano profondamente fra di loro, quali ad esempio:

  • le tre Quarantie (al Criminal, al Civil Vecio, al Civil Novo), composte ognuna da 40 zudesi, davanti ai quali i contraddittori dell'accusa e gli avvocati difensori dibattevano le imputazioni in presenza dell'accusato;

  •  il Consejo dei Diese, dove i magistrati si limitavano solamente a leggere all'imputato la requisitoria dell'accusa, mantenendo segreti i nomi degli accusatori, intimando le difese personali e quindi comunicando la sentenza, offrendo all'imputato quale garanzia di giustizia nulla di più che la prudenza stessa del tribunale.

  • gli Inquisidori de Stato, che agivano per via d'imperio, per modo che all'imputato spesso non venivano comunicati esattamente i capi d'accusa, altre volte troppo blandamente motivata la condanna.

Esistevano inoltre alcune sentenze contro le quali era possibile il ricorso in appello ed altri giudizi che restavano formalmente inappellabili ma comunque mitigabili solo però attraverso la domanda di grazia.

Non va dimenticato ciò che già si è avuto modo di osservare: l'organizzazione burocratica veneziana non prevedeva un corpo giudicante a sè stante, la stragrande maggioranza degli uffici dell'amministrazione pubblica aveva riconosciuta la possibilità di trasformarsi anche in collegio penale, pronunciare sentenze e comminare pene; se una distinzione esisteva, essa riguardava la materia affidata, le categorie dei soggetti perseguibili dalla magistratura, la natura dell'infrazione.

 Così, mentre i segretari lentamente macinavano il loro lavoro di copiatura e di confronto (all'inizio del 1791 gli Aggionti informeranno il Senato che l'ufficio aveva ormai consultato ben 1032 fra registri e filze, da cui erano stati tratti circa 100 volumi di copie di leggi suddivise in rapporto alle magistrature che le avevano emanate), Vincenzo Ricci nel 1785 presentava ufficialmente in Senato il sistema studiato per la compilazione del codice penale e di procedura penale, articolato in tre principali sezioni: le persone, i delitti, le forme dei giudizi; all'interno di ciascuna sezione trovavano poi la loro collocazione altre suddivisioni più particolari.

Alla proposta avanzata dal Ricci, seguì un lungo dibattito, al quale fece da contorno una interessante polemica che insorse in Senato tra la Quarantia al Criminal da una parte e gli Avogadori de Comun dall'altra, approssimativamente tra il 1786 ed il 1787, riguardante il tenore della sezione che avrebbe trattato la pratica della tortura del sospetto.

Più in generale però vi era un nutrito gruppo di senatori che avvertiva la necessità di dover modificare, pur se leggermente, il piano che era stato concepito dal Ricci e la maggioranza acconsentì ai cambiamenti che vennero richiesti, limitandoli però entro precisi ambiti, preoccupato com'era che il realizzo dell'impresa fosse ritardata allo scopo di rimettere in discussione criteri e fini del lavoro.

Fu così che si arrivò al 1791, quando finalmente era pronto il nuovo piano, riveduto e corretto secondo le indicazioni, anche se in questa edizione venne fatta trasparire una più puntigliosa rivendicazione delle originarie competenze giudiziarie assegnate dalla costituzione, con esplicito riferimento al Maggior Consiglio quale organo sovrano e detentore di ogni autorità.

Il lavoro degli Aggionti intanto proseguiva e nel 1792 essi erano oramai arrivati a consultare i testi di legge più antichi, per cui chiesero al Senato che venisse loro assegnato uno studioso di diritto veneto, preparato anche in latino ed esperto di scrittura antica.

Nel corso del 1793 si spegneva Vincenzo Ricci e mentre non si provvide ad eleggerne immediatamente il suo sostituto, sembrò invece cominciare a serpeggiare in Senato l'idea che il protrarsi ulteriore del lavoro non avrebbe potuto approdare ad altro che a ciò cui era già arrivato: una grandiosa ricerca storica delle leggi penali venete.

Nel 1794 in Senato venne avanzata l'ipotesi di istituire una conferenza tra la magistratura dei Soprintendenti al Sommario delle Leggi, che parallelamente si stavano occupando della codificazione civile, e gli Aggionti, preposti appunto alla compilazione del codice penale.

Approvata la proposta ed immediatamente istituita, la Conferenza ebbe modo di riunirsi per la prima volta nell'agosto del 1795, dopo di che emerse con chiarezza la netta opposizione degli interessati ad unificare le due imprese, mentre invece veniva ribadita l'urgenza di procedere ad istituire un'apposita commissione affinchè, lavorando sulla monumentale opera lasciata in eredità dal Ricci, si arrivasse finalmente a varare il tanto atteso e sospirato codice penale.

Non è purtroppo noto se questa commissione venisse in seguito istituita, in ogni caso la caduta della Repubblica, il giorno 12 maggio 1797, ne avrebbe fermato per sempre i lavori.

 


Dignità politica.

Trattandosi di un ufficio a carattere meramente esecutivo, gli Aggionti non ebbero mai concesso l'ingresso in Senato.

 


 

Bibliografia essenziale.

COZZI : "Stato, società, giustizia..." Vol. 2, pag.381 segg.

 

 

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